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Alberto Gava, ovvero l’avvocato del diavolo

Alberto Gava è l'avvocato che sin dal 2013 segue le vicende giudiziarie del settore del vaping. Venticinque processi, venticinque giudizi positivi. In attesa della sentenza forse più importante, quella che riguarda la tassazione sulla sola nicotina ancora pendente in Corte costituzionale, lo abbiamo incontrato per farci raccontare il passato ma, soprattutto, tracciare l'ipotetico scenario del futuro prossimo.

(tratto da Sigmagazine bimestrale numero 2 maggio-giugno 2017)

Il suo nome è sinonimo di ricorsi giudiziari. Alberto Gava è l’avvocato che da anni supporta e difende le aziende italiane. Non bisogna però fare l’errore di immaginare un anziano legale ingessato, dai modi ricercati e dal linguaggio forbito. Gava è un giovane avvocato di 34 anni che ha saputo affrontare i più controversi aspetti giuridici con il piglio e la competenza del più esperto principe del foro.
Eppure l’incontro tra l’avvocato e il mondo della sigaretta elettronica è avvenuto quasi per caso e sin da subito, ha coinvolto nel team di lavoro i colleghi amministrativisti Dario De Blasi e Fabio Francario e i tributaristi Vittorio Giordano e Andrea Merolle, così da creare uno staff in grado di coprire le differenti necessità in sede giudiziaria.
Per vicende lontane dal mondo del vaping – racconta Gava – conoscevo già qualche produttore di liquidi per sigaretta elettronica. Nel novembre del 2013, in seguito all’introduzione della prima tassa, venni invitato a partecipare ad una riunione allargata. Sostanzialmente si parlava di potenziali interventi in giudizio. Il problema non era solo legato all’imposta, ma all’introduzione di un procedimento amministrativo che, per i ristretti tempi concessi alle aziende per adeguarsi, avrebbe impedito loro di lì a breve di commercializzare i prodotti. Si correva quindi il rischio di incorrere in ispezioni e chiusure delle aziende con inevitabili ripercussioni negative sull’intero settore. Questo era il fulcro attorno al quale abbiamo sviluppato il nostro primo ragionamento: contestare il regime amministrativo come imposto dalla norma. Proponemmo la nostra idea, gli imprenditori l’accettarono, e quindi avviammo i ricorsi”.
Da quel giorno la strada è stata lunga e tortuosa. Il team è stato impegnato a vari livelli in venticinque giudizi in tre anni. Venticinque giudizi positivi.
Il bilancio è estremamente positivo, non c’è dubbio. Da un punto di vista strettamente giudiziario, chiaramente non sono tutti procedimenti vinti. Ma sono state vinte la maggior parte delle sospensive, che sono quelle che hanno dato linfa vitale alle aziende. La prima fu quella che consentì di operare dal primo gennaio 2014 senza problemi. A febbraio dello stesso anno però il governo modificò il decreto e quindi dovemmo impugnare anche quello. Di lì a breve il Tar fissò l’udienza di merito ed ebbe inizio la battaglia sulla dichiarazione di incostituzionalità della norma”.
Il primo decreto monocratico ottenuto al Tar fu il risultato di un vero e proprio colloquio tra il presidente della sezione e Aams. Fu lampante il rapporto che li univa.
Ricordo bene questo episodio. I magistrati si sono trovati a dover discutere e sentenziare su cose di cui conoscevano ben poco se non nulla: sigarette elettroniche, liquidi di ricarica, nicotina. Sostanzialmente fu in quella sede che il Presidente si convinse che il provvedimento così concepito rischiava di fiaccare completamente un settore in piena espansione. Anche se non lo conosceva, ha avuto la lungimiranza di capirne la valenza economica, commerciale e occupazionale”.
A cascata seguirono le altre sentenze, tra cui la decisione della Corte costituzionale di dichiarare illegittima la tassazione sugli accessori del vaping, esclusa la nicotina. Ecco perché l’esito può definirsi positivo ma solo in parte.
“In effetti da quel giorno Aams è corsa ai ripari. Tutto si è giocato sull’interpretazione. Quale sia la misura di incostituzionalità non è ancora chiaro. Le motivazioni indicano un netto principio di correlazione tra imposizione e nicotina. Non perché la nicotina sia il male assoluto ma perché un’imposizione su un prodotto che non è certo faccia male non è giustificata in termini di tutela della salute e di parità di trattamento con i prodotti del tabacco tradizionale (artt. 32 e 3 della Costituzione, ndr); né appare giustificato che non vi sia alcuna proporzionalità tra l’elemento dannoso e la tassazione stessa. Questo non viene detto nelle conclusioni della sentenza ma, pur non direttamente, in un suo passaggio motivazionale”.
Quasi a voler aprire una strada al legislatore affinché introduca differenti aliquote d’imposta.
“I principi astrattamente enunciati potrebbero trovare concretezza in una tassazione della sola nicotina, oppure in una tassazione comunque proporzionale al contenuto nicotinico del liquido, ad esempio per fasce di gradazione. Si potrebbe pensare ad una tassazione pari ad X ad esempio fino a 9 milligrammi per millilitro e una tassazione pari ad Y (ove Y è maggiore di X) da 10 a 20 milligrammi. Però sempre con una scala progressiva secondo il principio di precauzione, di rischio e di prevenzione del danno”.
Da qui l’idea di alcune aziende di introdurre nel settore la cosiddetta “tassa light”, una forma di auto-imposizione applicata al reale quantitativo di nicotina contenuto nel flacone?
“Sì, secondo il concetto che si tassa solo il reale contenuto astrattamente nocivo. Impostazione che trova astratto fondamento – ma che, tengo a precisare, non è ancora confermata da alcuna autorità giudiziaria – sempre nelle motivazioni della Corte costituzionale quando dice che gli accessori non sono suscettibili di imposizione le “altre sostanze” diverse dalla nicotina, tra cui le componenti liquide che consentono alla nicotina di essere somministrata, quindi il glicole, la glicerina, l’aroma e l’acqua. L’imposta, in virtù di tali principi, dovrebbe essere calcolata al netto degli elementi neutri, ovvero soltanto sul reale quantitativo di nicotina. Per cui, fatta 100 l’imposizione di un flacone riempito di nicotina pura – circostanza di fantasia in ragione dei limiti imposti dalla Tpd – l’imposta dovrebbe ammontare a 20 nell’ipotesi in cui il medesimo flacone fosse composto da basi neutre ovvero da aromi. Dalla sentenza in poi stiamo stringendo sempre di più sul concetto che l’imposizione debba toccare solo l’elemento dannoso. La base di calcolo può essere proporzionale o per fasce. Ma certamente non è corretto che la base impositiva sia costituita anche dal liquido neutro in cui la nicotina è veicolata. Con il paradosso che, ove anche una sola goccia di nicotina sia versata in una cisterna di base neutra da 100 litri, ai fini dell’imposizione debba prendersi in considerazione l’intero contenuto liquido della cisterna medesima”.
La tassa dovrebbe però essere decisa in seguito a un’iniziativa parlamentare. La decisione di auto-tassarsi non rischia di avere un effetto boomerang, indisponendo legislatore ed esecutivo?
“Premesso che la decisione di applicare la tassa light è proprio solo di alcuni operatori del settore e non è basata su decisioni certe e definitive della magistratura, è esattamente l’eccezione che ha fatto l’Avvocatura dello Stato. Il fatto, tuttavia, è che non è del tutto arbitrario pensare di utilizzare l’imposta light al posto di quella piena. Perché effettivamente quel principio dalla sentenza si può desumere. Sia chiaro, non firmerei un parere pro veritate a supporto della tassa light, però è un’interpretazione astrattamente possibile. Noi legali però non abbiamo potuto che consigliare la massima prudenza. La percezione dello Stato è che le aziende non vogliono pagare. Ma se andiamo alla sostanza delle cose, la verità è che l’esigenza è prettamente commerciale. C’è talmente tanto mercato parallelo, che le aziende non riescono realmente a sostenere l’imposta così come strutturata. È anche vero che lo Stato si sta rendendo conto delle reali dimensioni del mercato. Se prima si mettevano a bilancio 120 milioni di euro di gettito, ora siamo a 5 milioni, ovvero il versato dell’ultimo anno. Il governo ha capito che non esistono i numeri originariamente ipotizzati”.
Da qualche parte però deve averli presi.
“Sono sicuramente dati non corretti. Noi abbiamo ricostruito ex post questi numeri e non tornano da nessuna parte. Non esistono studi, ogni istituzione o associazione dice il proprio numero spesso gonfiandolo o assottigliandolo a seconda della convenienza. Se riusciamo a far quadrare le esigenze dello Stato con la leva delle sentenze avute in giudizio, avrà un senso anche il dialogo con Aams e con l’Avvocatura dello Stato”.
Ma se si andrà nella direzione di una tassazione unica europea tutta la vostra fatica sarà risultata vana.
“Non direi. Prima di tutto perché, grazie ai ricorsi, l’Italia è il Paese che ha fatto scuola nel settore e le aziende straniere ci hanno preso a riferimento. Poi perché l’armonizzazione fiscale non potrà che giovare: i controlli saranno uniformati, le vendite transfrontaliere illegali saranno sanzionate, produrre un liquido in Italia o in Slovenia o in Romania non farà alcuna differenza dal punto di vista impositivo. Tutte le aziende europee, insomma, dovranno sottostare alle stesse regole e pagare le stesse imposte”.

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