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Tpd, una lettura ragionata per capire l’oggetto della norma

Se la parola "nicotina" non dà adito a errate interpretazioni, qualche dubbio è sollevato circa il significato di "sigaretta elettronica". Per avere chiarezza occorre incrociare le definizioni contenute nei vari commi.

È ormai alle porte il 21 maggio, giorno in cui entrerà definitivamente in vigore la Tpd. Per paradosso, è anche il secondo giorno di Vapitaly, coincidenza che rende la fiera italiana la prima al mondo ad essere organizzata secondo la nuova normativa.
C’è ancora però molta confusione e scarsa informazione su cosa accadrà e come cambierà il mercato.
Per prima cosa bisogna conoscere l’oggetto della legge, ovvero la nicotina e gli strumenti che la contengono in fase di immissione sul mercato. Se sui “contenitori di ricarica” non c’è alcun problema di sorta essendo così definiti i flaconcini di liquido, qualche dubbio rimane sulla definizione di sigaretta elettronica. Per capire cosa il legislatore abba voluto normare è sufficiente incrociare la definizione data dall’articolo 2 e le disposizioni dell’articolo 21 della legge di recepimento della Tpd. Nel primo caso viene semplicemente data la definizione di sigaretta elettronica, ovvero un  “prodotto uilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina” che può essere  “usa e getta o ricaricabile mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabile con cartucce monouso“. Il comma 6 dell’articolo 21 invece va più nel dettaglio, soffermandosi sull’unica componente regolamentata (la nicotina) e aggiungendo che “il liquido contenuto nelle sigarette elettroniche” è immesso sul mercato “solo in contenitori da 10 ml o in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiori a 2 ml; in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore ai 2 ml; presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml“. Quindi, la norma vuole impedire che la nicotina possa essere distribuita o venduta in eccessive quantità e per far questo quantifica in “10 millilitri il limite massimo dei flaconi di ricarica” e in “2 millilitri il serbatoio delle sigarette elettroniche usa e getta o le cartucce precaricate“. Ma il legislatore, a questo punto, va oltre, e nel comma 7 aggiunge che “le sigarette elettroniche (ovvero lo strumento definito e richiamato in precedenza, ndr) e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione  e devono essere protetti contro le rotture e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite“. Ma se prima è stato detto che la sigaretta elettronica è solo usa e getta o con cartucce, come si può ora normare la ricarica? Perché entra in ballo il comma numero 8, che definisce “sigaretta elettronica” anche le “confezioni unitarie che rendono possibile la vaporizzazione della nicotina“. Che altro non sono che i cosiddetti kit oppure le cosiddette ecig all in one (Aio). E’ dunque a questi prodotti che occorre dare seguito e attuazione alle indicazioni normative di Tpd e circolari ministeriali su notifiche e registrazioni.
La legge non lascia spazio a interpretazioni. Il legislatore, pur scrivendo le norme ormai tre anni fa, ha tentato di definire quanto più genericamente possibile lo strumento uilizzato per il consumo di nicotina liquida. E lo ha fatto andando a toccare ciò che si trova in commercio già predisposto all’utilizzo.
L’allarmismo derivato dalla presunta illiceità di atomizzatori rigenerabili, power banking, box, atomizzatori da 8 millilitri trova fondamento solo nell’inesatta informazione. Purtroppo si tende a generalizzare chiamando qualsiasi oggetto del vaping col termine “sigaretta elettronica” o “liquido“. In conclusione e per sintetizzare: la legge italiana di recepimento della Direttiva europea sui tabacchi e prodotti liquidi da vaporizzazione regolamenta la nicotina  e gli accessori (flaconi, cartucce, atom precaricati) atti a contenerla in fase di vendita, oltre agli strumenti “unitari” (kit e device all in one) volti alla sua vaporizzazione. Su questo, e solo su questo, interviene la Tpd. Tutto il resto escluso.

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