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Ministero Salute, atomizzatori da 2 ml solo in kit o precaricati con nicotina

La Tpd prevede il limite dei 2 millilitri solo per gli atomizzatori componenti un kit o già caricati di liquido nicotinizzato; sui dispositivi elettronici deve esserci almeno il marchio RoHs.

Il Ministero della Salute con il rapporto dell’Istituto superiore di sanità mette finalmente nero su bianco alcuni concetti che sino ad oggi erano considerati soltanto buona prassi o libera interpretazione. A cominciare dalle marchiature che devono essere necessariamente presenti su alcuni prodotti del vaping. “Le sigarette elettroniche (e relativi contenitori di liquidi di ricarica) – si legge nel rapporto – devono essere conformi al DL.vo 6/2016, alla normativa relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2011/65/CE Restriction of Hazardous Substances Directive “RoHS”, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/30/UE) e al codice del consumo, al fine di garantire il rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza. I liquidi ricarica devono inoltre essere conformi alle disposizione previste dai Regolamenti (CE) 1907/2006 (noto come REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) e Regolamento (CE) 1272/2008 (noto come CLP, Classification Labelling and Packaging)”.
Inoltre, sempre sul rapporto, si pone chiarezza all’annosa questione sul volume degli atomizzatori. Come noi di Sigmagazine avemmo già avuto modo di dire alla vigilia della Tpd, gli atomizzatori hanno libertà di commercio. Soltanto quelli inseriti in un kit componenti di una sigaretta elettronica usa e getta devono sottostare al limite dei 2 millilitri ed essere a prova di bambino e manomisisone. Le componenti accessorie, quindi gli atom venduti singolarmente e vuoti come i rigenerabili, non sono sottoposti alla Direttiva europea poiché, banalmente, non contengono già nicotina a non fanno parte integrante di una sigaretta elettronica. Fa infatti fede la definizione dell’articolo 2 che definisce i contenitori di ricarica come i flaconi da 10 ml già pieni di liquido nicotinizzato. Di conseguenza, non rientrando nella Tpd, non necessitano neppure di notifica. Come evidenziato sempre dal rapporto, “in particolare, il DL.vo 6/2016 ha introdotto una serie requisiti al fine di garantire la salute del consumatore, qui di seguito riportati:
‒I contenitori di liquido di ricarica non devono superare il volume di 10 mL.
‒È stata stabilita una concentrazione massima di 20 mg/mL di nicotina. Tale valore di concentrazione garantisce un rilascio di dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali di utilizzo.
‒Le sigarette elettroniche usa e getta non devono avere serbatoi di volume superiore a 2 mL.
‒Le cartucce monouso non devono superare il volume di 2 mL.
‒I liquidi di ricarica devono essere prodotti utilizzando esclusivamente ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione.
‒Ad eccezione della nicotina, i liquidi di ricarica devono contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.
‒I liquidi di ricarica non devono contenere additivi quali: vitamine o gli altri additivi che creano l’impressione che il prodotto produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute; caffeina o taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; additivi con proprietà coloranti delle emissioni; additivi che hanno proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione sotto forma incombusta.
-Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.
-Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica devono essere corredate di un foglietto con: istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l’uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori; controindicazioni; avvertenze per specifici gruppi a rischio; informazioni su eventuali effetti nocivi; capacità di indurre dipendenza e tossicità; recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all’interno dell’Unione Europea. Le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggi o esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica devono includere un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e le avvertenze relative alla salute“.
Il Ministero, dunque, fa un passo in avanti nella direzione della chiarezza.
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