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Corte costituzionale ultimo atto, ora non resta che attendere

Gli avvocati delle aziende del vaping hanno espresso le loro motivazioni innanzi la Consulta chiedendo l'applicazione del principio di ragionevolezza già indicato dal Tar del Lazio.

E’ andato in scena questa mattina l’ultimo atto formale del ricorso proposto dalle associazioni e aziende del vaping contro lo Stato circa l’imposizione fiscale derivante dall’applicazione del decreto legislativo 188 del 15 dicembre 2014, la cosiddetta tassa sui liquidi di ricarica per sigarette elettroniche.
Il relatore Giuliano Amato ha introdotto le arringhe degli avvocati, ricordando che la Consulta è chiamata a sentenziare in materia per la seconda volta. Con sentenza numero 83 nel 2015 la Consulta bocciò la tassa su hardware ed accessori in violazione all’articolo 23 della Costituzione. Questa volta, il ricorso tocca soltanto i liquidi di ricarica, con o senza nicotina quindi, per utilizzare le parole del relatore, “è di fatto una nuova disciplina“.
Gli avvocati Nicodemo (per le aziende dell’ex gruppo Assifel) e De Blasi e Francario (per Anafe) hanno focalizzato il ragionamento sull’iniquità impositiva della legge in essere. Un liquido di ricarica senza nicotina non può essere considerato succedaneo del tabacco e neppure causa di dipendenza. A rigor di logica, quindi, se prelievo deve esserci, dovrebbe colpire soltanto la nicotina. Così facendo, però, l’imposizione dovrebbe soddisfare il concetto di proporzionalità ovvero incidere in maniera differente a seconda del contenuto percentuale di nicotina. Durante l’esposizione, l’avvocato Francario ha utilizzato un “esempio materiale” facendo vedere alla Corte alcuni flaconi: un aroma ad uso alimentare; un liquido senza nicotina; due con nicotina a gradazioni differenti. Secondo la norma, ad eccezione dell’aroma, gli altri liquidi sono sottoposti ad accisa. “Non si può tassare il liquido in quanto veicolo della nicotina” sono state le parole dell’avvocato Francario che ha concluso richiamando il principio di ragionevolezza invocato dal Tar del Lazio.
L’avvocatura dello Stato rappresentata dall’avvocato Francesco Meloncelli ha, come era logico  aspettarsi, difeso la legge in essere, sostenendo che l’ambizione del legislatore è colpire ciò che può essere causa di dipendenza. Nella fattispecie, i liquidi, anche quelli senza nicotina, recano come destinazione d’uso l’utilizzo all’interno di sigarette elettroniche e dunque sono da considerarsi a tutti gli effetti liquidi di ricarica. La tassa esistente, secondo la ricostruzione di Meloncelli, nei liquidi con nicotina è giustificata dalla finalità della tutela alla salute mentre nei liquidi senza nicotina, che quindi non creano dipendenza, deve rispondere soltanto a finalità erariali. Quindi l’equipollenza tra l’imposta dei liquidi con nicotina e quelli senza, sostiene Meloncelli, “si giustifica nell’interesse dello Stato”.
Secondo stime e precedenti, la sentenza non dovrebbe essere pronunciata prima di gennaio a seguito della riunione in Camera di Consiglio la cui data non è stata ancora fissata.

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