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Schede di sicurezza, obbligatorio darle ai rivenditori con il primo ordine

La norma di recente pubblicazione è contenuta nell'ampio rapporto sulle sigarette elettroniche redatto dall'Istituto superiore di Sanità.

Il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto superiore di sanità, ha diffuso un rapporto circa i comportamenti normativi da mantenere all’interno della filiera del vaping: produzione, notifica, immagazinamento, riciclo. Il filo conduttore è la pericolosità della nicotina per la quale sono previste norme stringenti per ogni processo produttivo o passaggio di mano. Molto discutere si fece in passato circa la consegna ai negozianti delle schede di sicurezza (SDS) da parte dei produttori e dei distributori. Il Ministero fa chiarezza specificando chi e quando è obbligato a fornirle e ad averle. “Dalla produzione al trasporto sino alla conservazione, la SDS è destinata a un ambito professionale, i consumatori non accedono a questo documento in quanto a loro sono destinati altri documenti specifici quali l’etichetta redatta a norma del Regolamento CLP e foglietti illustrativi per i consumatori che dovrebbero recare adeguate istruzioni per l’uso e la conservazione“. Ma viene anche aggiunto: “Quando i liquidi di ricarica sono resi disponibili anche al pubblico generale, qualora vi sia una richiesta specifica da parte di un utilizzatore a valle (es. un formulatore) o un distributore (es. rivenditori al dettaglio), occorre fornire loro una SDS. In particolare può risultare molto utile per questi attori disporre di una SDS in quanto questo documento può fornire informazioni di rilievo sia su come manipolare il prodotto nel corso ad esempio di operazioni di miscelazione, che su come immagazzinarlo o come intervenire in caso di incidente (nel caso di rotture di contenitori o sversamento accidentale di soluzioni di nicotina ad esempio in rivendite al dettaglio e negozi specializzati). Quando non è richiesta una SDS perché il prodotto non si classifica pericoloso e non soddisfa i requisiti dell’art. 31.3 il fornitore del prodotto (sostanza o miscela), è comunque tenuto a trasmettere, ai sensi dell’art. 32, se pertinenti, gratuitamente ed entro la data della prima consegna, informazioni relative alla eventual e presenza nel prodotto di sostanze registrate, fornendone il numero di registrazione, di sostanze soggette ad Autorizzazione o a Restrizione, nonché ogni altro dato disponibile per consentire l’identificazione e l’adozione di misure appropriate di gestione dei rischi. Queste informazioni, redatte sotto forma di Scheda informativa, per la quale il REACH non prescrive alcun formato né obbligo di lingua, devono essere aggiornate tempestivamente quando si rendono disponibili nuove informazioni e l’aggiornamento deve essere fornito su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari ai quali è stata fornita la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti“.
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