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Corte costituzionale: “La tassa è legittima anche sui liquidi senza nicotina”

La Corte costituzionale ha pubblicato la sentenza sul ricorso delle aziende del vaping: l'imposta di consumo è legittima anche sui senza nicotina. Smentito il Tar.

E’ una Caporetto. Dopo la botta Vicari arriva la sentenza della Corte costituzionale. Per coincidenza o per volontà, i due provvedimenti che stravolgeranno il comparto del fumo elettronico sono arrivati a 24 ore di distanza l’uno dall’altro.
La Consulta ha decretato la legittimità dell’imposta stabilita dal decreto legislativo del 2014 che assoggetta alla medesima imposizione i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.
I giudici della Consulta, con la sentenza depositata oggi, hanno dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal Tar. Ora il decreto del 2014, secondo la Corte costituzionale, “ha rimosso le ragioni di illeggittimità della disciplina precedente, che non potrebbero essere replicate”. L’imposta di consumo “la cui finalità primaria è data da un recupero di un’entrata erariale (accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche – rileva la Corte – non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione, anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici”. Nella sentenza si legge anche che “la finalità secondaria della tutela di salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sè giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco“.

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