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Ok anche emendamento Tancredi: tassa parametrata al livello di nicotina

Anche il deputato Paolo Tancredi vede un ammesso un proprio emendamento: si chiede la tassazione sui liquidi parametrati al livello di nicotina contenuto.

Dopo il testo a firma Abrignani ammesso anche emendamento Paolo Tancredi. Non tocca le questioni volute dalla collega di partito Vicari ma vuole definire solo la tassazione sui liquidi con nicotina. Propone la proporzionalità della tassa sul quantitativo di nicotina: 1 euro ogni 10 millilitri su un liquido a 10 mg. Questa la formula da applicare per calcolare l’imposta sul singolo flacone: 0,1 euro X millilitri X milligrammi
Questo il testo dell’emendamento:

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All’articolo 62-quater del testo unico del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L’imposta di consumo di cui al presente comma consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L’imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina».
2-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente comma 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo cessa di avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1 del citato articolo 62-quater, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.

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