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Sigarette elettroniche, la stangata è servita: tassa piena su tutti i liquidi

L'emendamento non rimodula la tassa, che resta a 0,397 euro per ml anche per i liquidi senza nicotina. Necessità di autorizzazione Aams per i negozianti. Nessuno sconto per i produttori in difetto di versamento imposta pregressa. Cancellato il web.

Lunedì 18 dicembre 2018 è il giorno nefasto che passerà alla storia per il settore del vaping come il più complicato, ma anche come quello che ha segnato le sorti del settore. La Quinta Commissione della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento di riforma del settore del vaping, inserendolo di fatto all’interno del decreto fiscale e andando così a sostituire l’ormai ex emendamento Vicari. Patrigni della riforma il Pd e gli alfaniani. 21 a 12 l’esito in votazione in commissione. Nonostante le ipotesi di trattativa il governo non ha ceduto. Ha voluto devastare un settore.
C’è però una sorpresa: rispetto alla formulazione originale proposta da Rotta e Boccadutri (Pd), il governo ha cancellato le ipotesi di rimodulazione della tassa e il dilazionamento del debito pregresso per le aziende e ha reinserito il divieto di vendita per l’online.
L’imposta sui flaconi con e senza nicotina rimane drammaticamente ferma a 0,37344 euro più Iva per ogni millilitro con o senza nicotina. In parole povere, circa 5 euro ogni 10 millilitri su tutti i liquidi, poco meno di 500 euro su un litro. Le aziende non avranno invece la possibilità di vedersi scontato il debito pregresso. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Un colpo pesantissimo che andrà ad intaccare tutta la filiera sin dalle radici.
I negozianti non dovranno sottostare a licenza ma dovranno richiedere una semplice autorizzazione ad Aams che, in fase di decreto attuativo da emanare entro il 31 marzo 2018, non potrà porre limiti nè all’approvvigionamento nè alle nuove aperture. Ma con l’annunciato stato di crisi delle aziende di produzione anche il futuro dei negozi potrebbe subire gravi ripercussioni.
Il web sarà cancellato. Permane il divieto totale di vendita online di liquidi con e senza nicotina. La Camera approverà la legge di bilancio giovedì 21 dicembre. A quel punto il mondo della sigaretta elettronica dovrà prendere atto di quanto deciso.
Questo il testo dell’emendamento:

All’articolo 1, dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
39-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 62-quater, così come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: “La vendita” fino a: “in via esclusiva” sono sostituite dalle seguenti: “La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva”;
b) il comma 5-bis è interamente sostituito dal seguente “5-bis. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabilite per gli esercizi di vicinato, per le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e
delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui
ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell’adozione del decreto, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività.”;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente “8. Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, ter e quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Trovano altresì applicazione ai medesimi prodotti di cui al comma 5 e 5-bis le disposizioni di cui all’articolo 96 della Legge 17 luglio 1942, n.907 nonché quelle di cui all’articolo 5 della Legge 18 gennaio 1994, n. 50.
39-septies. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, articolo 21, il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.”.

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