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Lega, Cinquestelle e Pd chiedono soppressione “emendamento Vicari”

Riscritto l'emedamento che vede anche le firme di Boccadutri, Malpezzi, Morani, Barbanti e Paola Bragantini. Cancellata la parte che toglieva i negozi dal monopolio, ovvero il cosiddetto "emendamento Vicari".

Pd, Lega e Cinquestelle allineati sullo stesso emendamento. Sembra strano da dire, ma la sigaretta elettronica è riuscita a riunire sotto uno stesso tetto le tre forze politiche. Al momento l’emendamento è sotto osservazione della Commissione per una mancanza formale di copertura finanziaria. Ma probabilmente – dicono dagli uffici legislativi della Camera – si tratterebbe di un errore poiché l’ultimo articolo dell’emendamento reca la cifra di 44 milioni di entrate. Nella tarda mattinata di domani si sapranno quali emendamenti saranno stati segnalati dei gruppi parlamentari, ovvero quali continueranno la “corsa verso la votazione” e quali saranno destinati ad essere cestinati.
Tre emendamenti singoli con tre numeri d’assegnazione ma il testo presentato dai tre gruppi è praticamente identico. Per il Pd lo hanno firmato Rotta, Boccadutri, Malpezzi, Morani, Paola Bragantini, Barbanti; per la Lega Fedriga, Guidesi, Saltamartini; per i Cinquestelle Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D’Incà, Villarosa. Tra le evidenze: la soppressione dell’articolo 19 quinquies (emendamento Vicari), il dimezzamento della tassa (2,5 euro a flacone anziché 5 euro), la dilazione concordata del debito per le aziende in difetto di pagamento con le imposte pregresse.
Questo il testo dell’emendamento presentato dai tre gruppi:

Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’articolo 19-quinquies è soppresso.
39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l’accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all’entrata in vigore della presente norma. L’accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all’85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell’esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo deve, prevedere la concessione da parte dell’aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all’articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
39-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.

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