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Sino a 5 anni di carcere per contrabbando di glicerina aromatizzata

La nuova normativa sui prodotti liquidi da inalazione ha introdotto nuove fattispecie di illecito: il contrabbando semplice o aggravato. Il primo caso è illecito amministrativo, il secondo caso è reato.

La nuova normativa sul vaping approvata all’interno della Legge di bilancio ha introdotto l’illecito di contrabbando anche per i prodotti liquidi da inalazione. Ad eccezione degli aromi, vi rientrano tutte le altre sostanze utilizzate nel vaping: liquidi miscelati con o senza nicotina, glicerina e glicole, sia puri che miscelati tra loro, sia neutri che aromatizzati. Dovrebbe far fede l’indicazione riportata in etichetta con la destinazione d’uso. In attesa della trasposizione normativa, abbiamo simulato quello che potrebbe accadere secondo le equivalenze tra tabacco e liquidi per sigaretta elettronica.
Secondo la legge italiana, dal 2016 il contrabbando semplice di tabacchi non è più un reato ma è un illecito amministrativo se il quantitativo introdotto sul territorio nazionale è inferiore ai 10 chilogrammi. In caso di quantitativi maggiori si va incontro ad una pena detentiva e da due a cinque anni e ad una multa di 5 euro ogni grammo convenzionale di prodotto contrabbandato, oltre all’aggiunta di eventuali aggravanti: persona sorpresa a mano armata; tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; casi di contrabbando connessi con altri delitti commessi contro la pubblica fede o contro la pubblica amministrazione e quelli commessi da soggetto associato per commettere delitti di contrabbando che abbia commesso uno degli illeciti per i quali l’associazione sia stata costituita.

Sanzioni amministrative per contrabbando sino a 10 chilogrammi.

Le sanzioni dovrebbero essere riparametrate secondo l’equivalenza tra tabacco e liquido: 1 millilitro corrisponde a 11 sigarette (5,5 con lo sconto per la riduzione del danno). Ne consegue che ventidue sigarette corrispondono a 2 millilitri. Per semplicare i conti, utilizzeremo la semplificazione di un pacchetto di sigarette equivalente a 2 millilitri e, di riflesso, una stecca a 20 ml.
La legge consente ad ogni viaggiatore frontaliero (cioé che non vive entro 15 chilometri in linea d’aria dal confine di Stato) di portare all’interno del proprio Stato non più di venti pacchetti di sigarette. Che, in termini “liquidi” significa 40 ml (poco meno di 80 applicando lo sconto). Ne consegue che, in fase di attraversamento di dogana, non si debbano dichiarare quantità inferiori a tale limite, per la precisione 71 millilitri.
Più complicato il discorso sulle sanzioni. La normativa prevede che chi contrabbanda tabacchi lavorati esteri fino a dieci chilogrammi è punito con una sanzione amministrativa da 5 mila sino a 50 mila euro, oltre al pagamento dei diritti doganali (che per il vaping dovrebbe equivalere alla tassa evasa) maggiorati da due a dieci volte. E’ possibile vedersi ridotta la sanzione di due terzi se il pagamento avviene senza ricorsi entro 60 giorni dall’avvenuta violazione.
Anche in questo caso occorre fare riferimento all’equivalenza. Una sigaretta contiene mediamente 1 grammo di tabacco, quindi un pacchetto di sigarette ne contiene 20. Ricordando che lo stesso pacchetto equivale anche a 2 millilitri di liquido, si evince che 20 ml di liquido equivalgono a 200 grammi di tabacco (una stecca). Per cui, un litro  corrisponde a 10 chilogrammi. Avendo lo sconto del 50% per la riduzione del danno, ne consegue che l’equivalenza finale è che 2 litri di sostanza liquida da inalazione (1,7 per effetto dell’approssimazionae) corrisponde a dieci chilogrammi di tabacco.
Le sanzioni amministrative per il contrabbando di liquidi si applicano dunque per quantititavi non superiori a 1,7 litri.

Reato per contrabbando superiore ai 10 chilogrammi
Oltre le aggravanti previste che costituiscono sempre reato, conseguenze penali si hanno anche se il contrabbando supera  il quantitativo equivalente di 10 chilogrammi di tabacco, ovvero un litro di prodotto liquido da inalazione. In questo caso scatta il reato punibile con pene da due a cinque anni di reclusione e una multa di 5 euro ogni grammo. Secondo l’equivalenza, come abbiamo visto, un millilitro di liquido equivale a venti sigarette, ovvero a 20 grammi di tabacco. Ne consegue che la multa è di 20 euro ogni millilitro di liquido contrabbandato. Applicando lo sconto per la riduzione del danno, la cifra scende a 10 euro per millilitro, ovvero 10 mila euro ogni litro di liquido.

Sanzioni abnormi che colpiscono prodotti liquidi – glicole e glicerina – che, secondo la scienza, non rappresentano alcun pericolo per la salute umana. E che, secondo la normativa europea di libera circolazione delle merci, non potrebbero essere sottoposti ad alcun vincolo o dazio doganale. Può una semplice definizione in etichetta essere discriminante per determinare un reato? Può una sanzione paragonare sostanze solide a sostanze liquide? Può una equivalenza prevedere che la glicerina aromatizzata possa equivalere a un numero tot di sigarette?
È il buon senso a rispondere e la risposta non può che essere una sola: no, non può essere. Siamo convinti che, prima o poi, la magistratura ne prenderà atto. Speriamo che ancora prima, però, possa essere la politica a comprenderlo. Magari con l’ausilio dei colleghi anglosassoni, parlamentari della più antica democrazia del mondo che non a caso agevolano e sostengono la diffusione dei dispositivi di riduzione del danno anche attraverso pubbliche campagne di sensibilizzazione volte a favorirne la diffusione.

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