Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Liquidi sigarette elettroniche, Tar non sospende divieto vendita online

Si apre uno scenario inesplorato: il Tribunale amministrativo del Lazio non sospende il divieto di vendita online dei liquidi di ricarica per sigarette elettroniche.

Il Tar del Lazio si è pronunciato. Gli shop online per il momento non possono tornare a vendere i liquidi di ricarica per sigarette elettroniche. Il ricorso con richiesta di sospensiva presentato da un gruppo di distributori non è stata accolta ma è stata fissata l’udienza nel merito per il prossimo 23 maggio. La sospensiva sarebbe stata valida sino a quando il Tribunale amministrativo si pronuncerà nel merito. Le tesi sostenute dai legali difensori delle aziende del vaping volevano dimostrare che la normativa è fallace, oltretutto in contrasto con i trattati europei di libera circolazione e vendita delle merci. Stiamo infatti parlando di liquidi di ricarica per sigarette elettroniche, aromi, gliecerina. Non di nicotina la cui vendita è invece vietata ai minori. Come si può, dunque, bloccare una transazione quando la norma non prevede neppure la sanzione come nel caso dei liquidi senza nicotina? Perché, oltretutto, impedire ad un minore l’accesso ad un sito quando prodotti come gli aromi e le basi neutre non sono a lui vietate? Falle normative a cui dovrebbe rimettere mano al più presto il legislatore. Cosa accadrà ora al mercato del vaping online?

Questo il testo conclusivo del pronunciamento:

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato dà esecuzione a divieti introdotti con disposizioni di legge, in relazione alle quali la parte ricorrente prospetta questioni di compatibilità costituzionale ed europea;
Ritenuto che tali questioni debbano essere sollecitamente vagliate in sede di merito e che debba, a tal fine, disporsi la fissazione dell’udienza pubblica del 23 maggio 2018;
Ritenuto, altresì, che la prossima trattazione di merito della causa sia idonea, allo stato, a soddisfare le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli qui impugnato, attinente al potere generale della stessa Agenzia di inibizione della vendita online dei prodotti del fumo elettronico;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 23 maggio 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

Articoli correlati