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Decreto Aams, come calcolare la prevalenza per l’autorizzazione

L'istanza da presentare per richiedere l'autorizzazione alla vendita dei liquidi prevede che si soddisfi il criterio di prevalenza. Un commercialista spiega come calcolarla anche nei casi particolari.

Il recente decreto AAMS prot. 47885 reca in allegato il facsimile dell’istanza che deve essere presentata entro il 22 aprile 2018 al fine di ottenere l’autorizzazione alla vendita dei liquidi da inalazione con e senza nicotina. In tale istanza l’interessato deve autocertificare il rispetto del “criterio di prevalenza”, rilasciando un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente il dettaglio delle vendite effettuate nel 2017, distinte in due categorie:

  • liquidi pronti con e senza nicotina soggetti ad imposta (compresi shot di nicotina disciolta in PG), hardware (ecig precaricate, box, atom, batterie e caricabatterie) e relativi pezzi di ricambio;
  • tutti gli altri prodotti, tra cui: aromi concentrati, liquidi “scomposti”, PG e VG puri, shot di nicotina disciolta in acqua, flaconi, boccette, attrezzi da rigenerazione e quant’altro non incluso nel gruppo 1; ovviamente, nel caso di negozi “misti” non specializzati nell’ecig, in questo secondo gruppo rientrano anche le vendite di tutti gli altri prodotti diversi da quelli da svapo.

L’autorizzazione potrà essere concessa solo se il totale delle vendite 2017 relative al gruppo 1 supera il totale del gruppo 2. Si sottolinea che la verifica della prevalenza deve essere effettuata da tutti i negozi, compresi quelli che trattano in via esclusiva materiale da svapo.
Importante: la metodologia descritta di seguito si applica ai negozi che sono stati attivi per l’intero anno 2017; per i negozi che hanno avviato l’attività nel corso del 2017 o nel 2018 si forniscono alcune note operative alla fine dell’articolo, dopo l’esempio numerico.
Per compilare l’istanza, è necessario avere a disposizione i dati di vendita 2017 distinti nelle due categorie descritte; e praticamente nessun negozio può aver tenuto distinte, nell’anno scorso, le vendite dei due gruppi (in quanto tale distinzione è sorta solo con il decreto AAMS).
Deve essere quindi risolto il problema di ricalcolare a posteriori i presumibili ricavi di vendita 2017 da attribuire alle due categorie. Senz’altro può essere forte la tentazione di indicare valori di vendita stimati “a spanne”, senza riscontri particolari; ma va ricordato che si sta rilasciando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per cui se si accertasse che i valori dichiarati non corrispondono al vero si rischiano anche sanzioni penali. Ed è importante ricordare che, in caso di controllo, i verificatori non sono tenuti a determinare con certezza l’importo reale delle vendite, per contestare la falsità della dichiarazione: è sufficiente dimostrare che i valori reali non possono essere quelli dichiarati. Pertanto, è opportuno fare qualche sforzo per determinare con buona approssimazione i valori da indicare nell’istanza da presentare ad AAMS.
Il metodo più agevole è sicuramente fare riferimento alle fatture di acquisto; analizzando gli acquisti 2017, è necessario sommare il costo di acquisto di tutti i beni rientranti nel gruppo 1 visto sopra. Il totale di tali acquisti va poi diviso per il totale complessivo di tutti gli acquisti dell’anno, ottenendo quindi la percentuale degli acquisti riconducibile al gruppo 1. Tale percentuale sarà poi applicata alle vendite totali del 2017, determinando così su base presuntiva (ma realistica) l’importo delle vendite del gruppo 1.
Facciamo un esempio numerico per chiarire il concetto; tutti i valori indicati sono IVA esclusa.

Dati di partenza:
Fatturato totale 2017: € 20.000
Acquisti 2017 di beni “gruppo 1”: € 9.000
Totale complessivo acquisti 2017 (compreso il gruppo 1): € 12.000
Percentuale acquisti “gruppo 1” rispetto al totale: 9.000 / 12.000 x 100 = 75%
Ricavi presunti “gruppo 1”: € 20.000 x 75% = € 15.000
Ricavi presunti “gruppo 2”: € 20.000 – € 15.000 = € 5.000
Gli ultimi due valori sono quelli che si dovranno inserire nell’istanza:
CASI PARTICOLARI
Per i negozi che hanno avviato l’attività nel 2017 o 2018, e quindi non erano ancora attivi alla data del 01/01/2017, il metodo sopra descritto rimane valido, ma i dati da prendere in considerazione non sono semplicemente i valori delle vendite e degli acquisti del 2017; vanno invece presi in considerazione le vendite e gli acquisti dei periodi di seguito indicati.

Attività avviata da più di 12 mesi: questo caso non è contemplato esplicitamente dal modello di istanza, ma si ritiene che possa essere utilizzata la prima sezione, quella riservata genericamente “soltanto per gli esercizi di vicinato”; i valori da indicare si ritiene debbano essere sempre quelli relativi all’esercizio 2017, anche se tali valori si riferiscono solo ad una parte dell’anno.
Attività avviata da meno di 12 mesi, ma più di tre mesi: in questo caso si deve utilizzare l’apposita sezione dell’istanza, indicando i dati relativi all’intero periodo di attività; pertanto, per effettuare il calcolo sopra descritto, si dovranno prendere in considerazione tutte le fatture di acquisto ricevute (2017 e 2018), calcolare la percentuale degli acquisti “gruppo 1” ed applicare tale percentuale al totale delle vendite (2017 + 2018).
Attività avviata da meno di tre mesi o da avviare in futuro: queste aziende non dovranno comunicare alcun dato, al momento della presentazione dell’istanza; dovranno essere comunicati i dati del primo trimestre di attività entro 30 giorni dalla sua conclusione.

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