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Se da un lato l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nel decreto direttoriale emanato ieri, ha ritenuto di discostarsi dai criteri fissati dal Parlamento, estendendo arbitrariamente il divieto di vendita ai minori anche ai liquidi senza nicotina e vietando la preparazione e la miscelazione di liquidi anche agli esercizi abilitati alla somministrazione e in regola con la normativa HACCP, dall’altro ha scelto invece di applicare con la massima rigidità il principio della “prevalenza”, rinunciando a correggere una evidente incongruenza contenuta nella legge delega.
Da quando fu approvato il noto “emendamento Rotta-Boccadutri”, che limitò il commercio dei liquidi per vaporizzatori ai soli esercizi che trattassero l’ecig in via prevalente rispetto ad altre eventuali merceologie, si è sempre dato per scontato che tale requisito fosse rilevante solo per i negozi “misti”, che trattavano merceologie diverse, tra cui l’ecig; e che gli esercizi specializzati “puri”, che trattavano l’ecig in via esclusiva, di fatto non fossero toccati dal problema della prevalenza. Ma a dare significato alle parole potrebbe non essere così: il decreto Aams include, ai fini del calcolo della prevalenza, solo ed esclusivamente i liquidi (con e senza nicotina) soggetti ad imposta, l’hardware e i relativi pezzi di ricambio; tutti gli altri prodotti, che pure costituiscono larga parte dell’attività di ogni negozio specializzato “puro”, sarebbero esclusi: aromi concentrati, glicole e glicerolo a zero, boccette, flaconi, agitatori magnetici, attrezzi per la rigenerazione ed ogni altro accessorio non essenziale per il funzionamento dei vaporizzatori. Pertanto, anche i negozi specializzati puri dovranno confrontarsi con il problema della prevalenza e verificare periodicamente che il fatturato relativo ai prodotti rilevanti per Aams sia superiore al fatturato derivante da aromi, accessori e altro.
La restrittività delle norme stabilite da Aams si rileva anche nella periodicità con cui la prevalenza deve essere verificata: anche se l’autorizzazione alla vendita ha validità biennale, la prevalenza deve essere verificata ogni anno, entro il 30 gennaio (anzi, anche prima); infatti, qualora nell’anno precedente fosse venuto meno il requisito della prevalenza, non si possono più effettuare vendite al pubblico di liquidi soggetti ad imposta e si ha tempo sono fino al 30 gennaio per vendere a stock le rimanenze ad altro esercizio commerciale abilitato. È evidente che questa ultima norma pone enormi problemi ai negozi: infatti, la prevalenza può essere verificata solo dopo la chiusura dell’esercizio, quando ormai è troppo tardi per correre ai ripari e adoperarsi per riequilibrare le vendite.
Infine, il decreto Aams non prende esplicitamente in considerazione il caso di un esercizio commerciale che si veda revocare l’autorizzazione a causa del venir meno della prevalenza, e voglia chiedere una nuova autorizzazione: tale operazione non appare esclusa dal decreto Aams ma evidentemente la vendita di liquidi dovrà essere sospesa almeno per un anno, visto che nell’anno precedente il requisito della prevalenza non risulta soddisfatto.