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“I termini per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018“. L’annuncio all’aula del Senato di votazione favorevole è stato dato dal senatore leghista Stefano Borghesi, presidente della Commissione Affari Costituzionali, con il parere conforme del Governo.
In sostanza, i depositi fiscali non devono più versare l’imposta di consumo sui liquidi da inalazione per sigarette elettroniche in attesa di nuove disposizioni legislative o, nel caso non sopravvenissero, fino al 18 dicembre. Non significa che non c’è più la tassa, anche perché formalmente per i negozianti e i consumatori non cambia nulla. La differenza sostanziale è per i depositi fiscali, coloro cioé che immettono in commercio i liquidi da inalazione e sono tenuti a versare le imposte all’erario.
Per non incappare nella trappola in cui molte aziende sono cadute durante la sospensione voluta dalla Corte costituzionale, questa volta la somma dovrebbe essere ugualmente applicata e accantonata. Nel caso in cui entro fino anno non accadrà nulla, le aziende dovrebbero versarla in una unica soluzione. Non è ancora chiaro cosa invece accade nel caso in cui il legislatore intervenga in un periodo precedente il 18 dicembre. Se dovesse cancellare l’imposta – come da anticipazioni di Matteo Salvini – le somme raccolte come sarebbero destinate? Rimangono a disposizione dei depositi fiscali o devono essere restituite ai commercianti?
L’emendamento è stato votato dal Senato alle ore 12.04.