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Cesati vince in Tribunale, giudice dispone sequestro cloni Vaper’s Mood

In esecuzione all’ordinanza RG numero 38799 del 27 settembre 2018, diamo evidenza alle disposizioni ordinate dal giudice Giuseppe Russo della XVII sezione civile del Tribunale di Roma specializzata in materia d’impresa nella causa di tutela del marchio promossa da Gianluca Cesati (Vaper’s Mood) contro Moccia Gerardo, Svapocafè srls, Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl, Rayalblot di Valente Alberto, Svapo-one srls.

Il Tribunale di Roma in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20/9/2018

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 38799 del ruolo generale degli affari civili dell’anno 2018 vertente tra Cesati Gianluca, titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Agliana (PT) [omissis] , presso lo studio dell’Avv. Adriano Federico Lenzi che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
e
Moccia Gerardo, elettivamente domiciliato in Roma [omissis], presso lo studio degli Avv.ti Maria Giuseppina Iannella e Stefano Oliva, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
Svapocafè s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma [omissis], presso lo studio dell’Avv. Arnaldo Del Vecchio, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Zilabs s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Qualiano (NA) [omissis];
Teknosvapo.it s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ferrara [omissis];
Smokito s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta [omissis];
Royalblot di Valente Alberto, con sede in Formigine (MO) [omissis];
Svapo-one s.r.l.s., con sede in Montecchio (RE) [omissis]

RITENUTO CHE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ditta Royalblot di Valente Alberto e delle società Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl e Svapo-one srls che non si sono costituite nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo pec, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
Sempre in via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere tra Gianluca Cesati, la Svapocafè srls e la Royalblot di Valente Alberto, in ragione degli intervenuti accordi transattivi di cui lo stesso ricorrente ha dato atto rinunciando alle domande proposte nei confronti dei medesimi.
Le domande cautelari proposte da Gianluca Cesati nei confronti degli altri resistenti sono fondate.
E’ provato per tabulas che il ricorrente è titolare del marchio comunitario “Vaper’s Mood” per averlo registrato in data 1/8/2017 presso l’EUIPO (cfr. all. 1 del ricorso). Si tratta di un marchio figurativo (caratterizzato da un disegno di fantasia e dalla scritta “Vaper’s Mood”) che il ricorrente utilizza nell’ambito della propria attività d’impresa operante nel settore della produzione di articoli per sigarette elettroniche. Il sig. Cesati ha altresì documentato di essere titolare dei diritti di privativa su tre modelli industriali depositati presso l’EUIPO ed aventi ad oggetto ciascuno un dispositivo per atomizzatore per sigarette elettroniche e precisamente: il modello n. 004125045-0001 registrato in data 28/7/2017 relativo ad un dispositivo prodotto e commercializzato con il nome di “Gani” (all. 3 del ricorso); il modello n. 004125045-0002 registrato in data 28/7/2017 relativo ad un dispositivo prodotto e commercializzato con il nome di “Totem” (all. 4 del ricorso); il modello n. 004506061 registrato in data 14/11/2017 relativo ad un dispositivo prodotto e commercializzato con il nome di “Chanupa” (all. 5 del ricorso).
Dalla documentazione allegata in atti risulta, altresì, acquisita la prova dell’attività di pubblicizzazione e commercializzazione di atomizzatori per sigarette elettroniche del tutto simili e in alcuni casi identici ai tre modelli del ricorrente sulle seguenti pagine Facebook e sui seguenti portali telematici: la pagina Facebook “Tisvapo.it” che rimanda all’omonimo sito web “www.tisvapo.it” gestito dalla società Zilabs srl (cfr. all.ti 6, 7, 8 9, 10, 12 e 12 bis del ricorso); la pagina Facebook “MyCigarette.it” che rimanda al sito web “www.mycigarette.it” gestito dalla ditta individuale di Gerardo Moccia (all.ti 14, 15 e 18 bis del ricorso); la pagina Facebook “Teknosvapo.it” che rimanda al sito web “www.teknosvapo.it” gestito dalla società Teknosvapo.it srl (all.ti 19, 20, 21 e 21 bis del ricorso); la pagina Facebook “Cantina Svapo” che rimanda al sito web “www.cantinasvapo.comgestito dalla società Smokito srl (all.ti 22 23, 24, 24 bis e 24 ter del ricorso); la pagina Facebook “Svapo1one” che rimanda al sito web “www.svapo- one.it” gestito dalla società Svapo-one srls (all.ti 31, 32, 32 bis e 32 ter del ricorso).
I prodotti commercializzati dalle citate imprese resistenti sono pubblicizzati con il marchio “Vaper’s Mood” e con i medesimi nomi dei modelli del ricorrente (“Gani”, “Totem” e “Chanupa”) accompagnati, in alcuni casi, dalla parola “clone” così confessoriamente ammettendo che si tratta di prodotti copiati da quelli del sig. Cesati.
Appare, pertanto, acquisita la prova, quantomeno sul piano del fumus, della contraffazione posta in essere dalle società Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl e Svapo-one srls e dalla ditta individuale di Gerardo Moccia che hanno palesemente violato i diritti di privativa industriale rivendicati dal ricorrente e tutelati dalla disciplina di cui al d.lgv. n. 30 del 2005 (CPI).
Le condotte poste in essere dai citati resistenti appaiono idonee ad integrare anche gli illeciti da concorrenza sleale denunciati nel ricorso quantomeno nella fattispecie della concorrenza sleale per imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.), essendo evidente il rischio di confusione dovuto all’assoluta somiglianza ed, in alcuni casi, all’identità tra i modelli e i prodotti. L’effetto di trascinamento dovuto all’abusivo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti altrui costituisce inoltre una chiara violazione delle regole di correttezza professionale.
Ricorre poi anche il requisito del periculum in mora, consistente, oltre che nella oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriori l’esatta dimensione dei danni, nella notevole ed imprevedibile capacità espansiva dello sviamento di clientela, nell’offuscamento dell’immagine professionale della ditta del ricorrente e nella volgarizzazione dei modelli industriali e del marchio di cui lo stesso è titolare.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l’adozione delle misure cautelari richieste.
In primo luogo, va disposta l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività illecita nei confronti di Gerardo Moccia, della Zilabs srl, della Teknosvapo.it srl, della Smokito srl e della Svapo-one srls.
L’ordine di rimozione dei materiali illeciti ed il sequestro degli stessi deve essere limitato alle società Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl e Svapo-one srls, stante la condotta collaborativa del sig. Gerardo Moccia riconosciuta dallo stesso ricorrente che ha rinunciato alle relative richieste nei confronti di quest’ultimo.
In forza di quanto previsto dall’art. 131 comma 2 CPI le misure cautelari dell’inibitoria e della rimozione dal commercio devono essere accompagnate dalla fissazione di una penale – che appare congruo quantificare in euro 500,00 – dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva.
Da ultimo va disposta anche la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento per tre giorni consecutivi e a caratteri doppi del normale sulla home page della rivista specialistica telematica “www.sigmagazine.it” e dei portali telematici gestiti rispettivamente dalla Zilabs srl, dalla Teknosvapo.it srl, dalla Smokito srl, dalla Svapo-one srls e da Gerardo Moccia.
Le spese di lite tra Gianluca Cesati, la Svapocafè srls e la Royalblot di Valente Alberto devono essere interamente compensate in ragione degli intervenuti accordi transattivi che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali tra il ricorrente e gli altri resistenti non devono essere liquidate in questa fase, stante la necessità dell’instaurazione del successivo giudizio di merito, essendo state irrogate non soltanto misure di contenuto anticipatorio, ma anche misure cautelari di tipo conservativo, quale deve ritenersi il sequestro ex art. 129 c.p.i.

PQM

  • dichiara la contumacia della ditta Royalblot di Valente Alberto e delle società Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl e Svapo-one srls;
  • dichiara cessata la materia del contendere tra Gianluca Cesati, la Svapocafè srls e la Royalblot di Valente Alberto;
  • inibisce a Gerardo Moccia, alla Zilabs srl, alla Teknosvapo.it srl, alla Smokito srl e alla Svapo-one srls, l’ulteriore commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti il marchio “Vaper’s Mood” e di tutti i prodotti costituenti contraffazione dei modelli industriali registrati dal ricorrente;
  • dispone il sequestro ex art. 129 CPI – presso le sedi legali, le sedi secondarie, gli stabilimenti, i magazzini o qualsiasi altro locale o luogo di pertinenza e nella disponibilità delle società Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl e Svapo-one srls e/o presso terzi che ne facciano commercio o ne abbiano la disponibilità di tutti i prodotti recanti il marchio “Vaper’s Mood” e di tutti i prodotti costituenti contraffazione dei modelli industriali registrati dal ricorrente autorizzando quest’ultimo ad assistere alle operazioni anche a mezzo di suoi rappresentanti  e tecnici di fiducia;
  • ordina alla Zilabs srl, alla Teknosvapo.it srl, alla Smokito srl e alla Svapo-one srls la rimozione dal commercio dei prodotti e dei materiali illeciti pubblicizzati sulle rispettive pagine Facebook e sui rispettivi portali web e costituenti contraffazione del marchio e dei modelli industriali di cui il ricorrente è titolare;
  • fissa la somma di euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata delle statuizioni di cui ai punti 3 e 4 e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva;
  • dispone la pubblicazione – a cura del ricorrente e a spese dei resistenti Gerardo Moccia, Zilabs srl, Teknosvapo.it srl, Smokito srl e Svapo-one srls – del dispositivo del presente provvedimento per tre giorni consecutivi e a caratteri doppi del normale sulla home page della rivista telematica “sigmagazine.it” e dei seguenti portali telematici: “www.tisvapo.it”, “www.mycigarette.it”, “www.teknosvapo.it”, “www.cantinasvapo.com” e “www.svapo-one.it”;
  • compensa interamente le spese di lite tra Gianluca Cesati, la Svapocafè srls e la Royalblot di Valente Alberto;
  • fissa il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio del giudizio di merito.

Il Giudice
dottor Giuseppe Russo

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