© Sigmagazine, rivista d'informazione specializzata e destinata ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica - Best edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - P. Iva 14153851002 - Direttore responsabile: Stefano Caliciuri - Redazione: viale Angelico 78, Roma - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma al numero 234/2015 - Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017
In considerazione delle numerose richieste di informazioni che stanno arrivando alla nostra redazione, si informa che il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali può essere richiesto da tutte le aziende, a prescindere dal settore merceologico e attività di appartenenza. Quindi, anche le aziende di produzione di liquidi e aromi per sigarette elettroniche, esercizi commerciali specializzati in vaping, piattaforme di vendita online, società di importazione e distribuzione dei prodotti del vaping. Il credito d’imposta è pari al 75% dell’investimento totale (il 90% nel caso di PMI o start up).
Il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Nel caso di richiesta per gli investimenti effettuati su Sigmagazine, il numero di registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale di Roma al numero è 234/2015 mentre il numero di registrazione al Registro Operatori della Comunicazione è 29956/2017.
Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
La scadenza per richiedere il credito d’imposta per l’anno 2017 è il 22 ottobre; la scadenza per chiedere il credito d’imposta per il 2018 è il 30 gennaio 2019.