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La dipendenza da fumo è più grave rispetto alla cosiddetta ludopatia e per questo motivo anche la vendita online di sigarette elettroniche e liquidi vaporizzabili deve essere regolamentata in maniera più stringente. È quanto contenuto nelle motivazioni che hanno spinto la Seconda Sezione del Tar del Lazio a respingere i ricorsi contro la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del novembre 2017 con cui sono state estese anche ai prodotti da inalazione senza combustione le procedure di rimozione dell’offerta di vendita dai siti web, in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo, già previste in materia di giochi. Le ricorrenti sono società che operano esclusivamente o prevalentemente in via telematica – ossia attraverso l’utilizzo di siti internet, piattaforme e domini web di loro proprietà – nel settore della commercializzazione di sigarette elettroniche e liquidi vaporizzabili contenenti o meno di nicotina. Il Tar sottolinea come “il divieto di vendita via web consente di rendere meno facilmente accessibile l’acquisto dei prodotti da fumo, in modo da non favorire l’instaurazione di dipendenze. Lo stesso divieto consente inoltre un più agevole controllo sui prodotti da parte dell’autorità. Non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di prendere in considerazione la pericolosità delle sigarette elettroniche in rapporto al potenziale pregiudizio per la salute della dipendenza da fumo, ritenendo tale dipendenza più grave rispetto alla c.d. ludopatia e introducendo, conseguentemente, regole più restrittive per la vendita dei prodotti del fumo elettronico rispetto a quelle dettate per l’offerta di giochi”.