Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Decreto Fiscale, ecco il testo emendamento sigarette elettroniche

Formalizzata la presentazione, passa ora all'esame di ammissibilità e poi alla votazione

Ecco il testo dell’emendamento a firma dei senatori leghisti Montani, Saviane e Romeo che potrebbe riscrivere la storia del vaping nel caso in cui venisse trasformato in testo di legge interno al decreto fiscale.

Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All’articolo 62-quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è soppresso.
  2. Conseguentemente, all’art. 62 quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
  3. a) ai commi 2, 6 e 7 bis, le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle parole: “prodotti di cui al comma 1-bis”;
  4. b) al comma 4, le parole: “prodotti di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “prodotti di cui al comma 1-bis”;
  5. c) al comma 5, le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina” sono sostituite dalle parole: “prodotti di cui al comma 1-bis”;
  6. d) al comma 5 bis, le parole: “sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle parole: “sostanze liquide di cui al comma 1-bis”, e le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle parole: “prodotti di cui al comma 1-bis”. 
  7. All’articolo 62 quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
  8. a) le parole: “i prodotti da inalazione senza combustione” sono precedute dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023”;
  9. b) le parole: “o meno” sono soppresse;
  10. c) le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle parole “cinque per cento”;
  11. d) il periodo da: “Dalla data di entrata in vigore” a: “previsto dal medesimo comma.” è abrogato.
  12. e) è aggiunto infine il seguente periodo: “Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale.”.
  13. All’articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6:
  14. a) dopo le parole: “a distanza” è inserita la parola: “transfrontaliera”;
  15. b) dopo le parole “sostanze liquide, contenenti”, sono soppresse le parole “o meno”;
  16. c) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: “La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62-quater, comma 2 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione”.
  17. L’art. 21, comma 12 del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6 è abrogato;
  18. All’art. 25, comma 4 del D.Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole “sigarette elettroniche”, ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: “o contenitori di liquido di ricarica”.
  19. Alla lett. a) dell’art. 1, comma 50 bis della L. 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: “in difetto di autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “in difetto dell’autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62-quater, comma 2 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione”
  20. L’Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
  21. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  22. I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due esercizi successivi, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

 

  1. Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabilite dall’IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 10 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
  2. Le imprese indicate al comma 11 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 10 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
  3. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, pari a euro 70.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede:
  4. a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che si intende conseguentemente rideterminata;

b) quanto 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articoli correlati