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Sigarette elettroniche, tornano concorrenziali liquidi pronti e mix series

Con l'approvazione in Commissione finanze del Senato, l'emendamento salva-svapo compie un passo avanti decisivo. Cosa cambia e come nel mercato italiano del vaping.

Passo di avanzamento decisivo dell’emendamento “salva-svapo” in Commissione finanze del Senato, tramite cui viene modificata la disciplina dell’ “imposta di consumo” prevista all’art. 62 quater del Testo Unico Accise (d.lgs. 504/95), e viene parzialmente riformata la normativa sulle sigarette elettroniche contenuta nel decreto di attuazione Tpd (d.lgs. n. 6/2016). Se da un lato viene confermato l’apparato del precedente sistema costituito dalla presenza dell’imposta sui liquidi da inalazione (con e senza nicotina) e regime di autorizzazione per gli esercizi di vicinato, dall’altro viene drasticamente ridotta l’imposta di consumo su tutti i liquidi, in misura finalmente sostenibile per operatori e consumatori finali.
La novità di maggior impatto che fa esultare tutti è proprio quest’ultima: riduzione dell’imposta gravante sui liquidi con nicotina, che passa da uno 0,39 più IVA per ml ad uno 0,08 + IVA circa per ml, mentre per i liquidi senza nicotina si passa sempre dal precedente 0,39 ad uno 0,04 + IVA per ml. Tornano quindi ad essere “concorrenziali” liquidi pronti e “mix series” grazie alla sostenibilità della nuova imposta, così come sarebbe rideterminata. Viene ampliata la nozione di “contenitore di liquido di ricarica”, che diventa il  “flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabile a seguito di miscelazione con altre sostanze”.
La disposizione fa il paio con l’aggiunta del comma 8 al 62 quater del TUA (d.lgs. 504/95) per cui l’imposta sarebbe da applicarsi a tutti i “prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabile a seguito di miscelazione con altre sostanze”. Se ne desume, a contrario, che tutto ciò che non è vaporizzabile e non contiene nicotina sfuggirebbe all’applicazione della tassa, laddove per “vaporizzabile” potrebbe intendersi “svapabile”, con conseguente inappellabile conferma dell’esonero degli aromi dall’applicazione dell’imposta.
I prodotti nicotinati che sarà possibile immettere sul mercato dovranno essere tutti conformi all’art. 21 del d.lgs. 6/2016, quindi con regolare notifica al Ministero e, in particolare, entro i limiti quantitativi previsti dalla norma (al massimo 10 ml con una concentrazione non superiore ai 20 mg/ml), “anche ove vaporizzabile a seguito di miscelazione con altre sostanze”, per effetto dell’aggiunta del comma 18 all’art. 21 del d.lgs. n. 6/2016, norma “anti-elusione” posta a chiusura del sistema.
Dunque, equiparazione delle nicotine in acqua al regime previsto dalla Tpd ed esclusione di ogni escamotage volto ad aggirare i vincoli e le prescrizioni poste all’art. 21 che, in pratica, dovranno essere rispettati per ogni prodotto che in qualsiasi forma sia in grado di nicotinizzare un liquido. Con l’emendamento viene anche istituito per legge il divieto di vendita ai minori anche per i liquidi non contenenti nicotina, sino ad oggi disposto nel solo Direttoriale Aams.
Per quanto riguarda gli online, viene mantenuto il divieto di vendita a distanza “ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato”, con la precisazione che tale divieto è da applicarsi anche alle vendite transfrontaliere (art. 21, comma 11, d.lgs. 6/2016). L’aggiunta del secondo periodo al comma 11 della suddetta norma, ai sensi del quale “la vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62-quater, comma 2, del predetto Decreto e delle relative norme di attuazione” apre agli online, pur con qualche perplessità circa la coesistenza delle due disposizioni che resta opinabile se, come pare sia intenzione del legislatore, ciò che si vuole e si intende è consentire la vendita a distanza da parte degli operatori dotati di DF anche ai consumatori finali.
In attesa dell’iter parlamentare, consumatori ed operatori confidano che la riforma emendativa possa trovare compimento con la definitiva approvazione in Legge di bilancio.

 

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