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“Il Ministero della Salute si concentri sulla prevenzione, non sulle tasse”

Con il professore catanese Polosa, anche Anpvu, UniEcig e Coiv: “È inammissibile il parere del Ministero della Salute sulla questione riduzione del danno. Il Ministero, in questo modo, si sta arrogando diritti che non gli competono".

È inammissibile il parere del Ministero della Salute sulla questione riduzione del danno. Il Ministero, in questo modo, si sta arrogando diritti che non gli competono. Invece di disincentivare l’utilizzo del tabacco applicando tasse su quei pochi strumenti che effettivamente aiutano il consumatore a ridurre – se non a cessare – l’utilizzo del tabacco combusto, il Ministrero si concentri su metodi di prevenzione per evitare che ve ne siano di nuovi”. È quanto affermano i rappresentanti associativi delle componenti del vaping (Anpvu per i consumatori; UniEcig per i rivenditori; Coiv per i produttori e distributori) e la Lega Italiana Antifumo per mezzo del direttore scientifico Riccardo Polosa, dopo il parere integrale firmato dal Ministero della Salute e fornito alla commissione Finanze del Senato in relazione all’ipotesi di abbassamento delle imposte sui liquidi di ricarica. “Paesi come l’America, la Gran Bretagna e Islanda– dicono i firmatari del comunicato – hanno fatto dello svapo un modello di salute pubblica innovativo (e liberale) con una accelerazione nella riduzione del tabagismo che non ha precedenti nella storia; tutti questi numeri dovrebbero essere ben noti al Ministero. E il ricorso al principio di precauzione non è giustificato dalle evidenze scientifiche. Public Health England, Royal College of Physicians, e il National Academy of Science hanno pubblicato report ufficiali con i quali si evince chiaramente che le e-cig sono almeno il 95% meno dannose delle sigarette convenzionali. La direttiva 40/2014/EU che tutti gli operatori del settore conoscono meglio con il nome di TPD, stabilisce e regolamenta l’intero settore del vaping ma non si pronuncia in nessun modo sulla tassazione dei prodotti alternativi del tabacco di nuova generazione. Si limita semplicemente a stabilire i criteri secondo i quali questi prodotti devono essere venduti e confezionati, nulla di più. Il summit di Ginevra (COP 8) ha sancito per la sigaretta elettronica un momento epocale legalizzando un suo ambito normativo ben chiaro e distinto dagli altri prodotti del tabacco. Molto positivo anche il fatto che non si sia più insistito nell’incaricare l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) a stilare preparare un dossier sulla tossicità dei prodotti da svapo; il taglio che si intendeva dare al dossier era palesemente mirato ad enfatizzare la presenza di sostanze chimiche negli aerosol emessi dalle sigarette elettroniche senza alcun riguardo per la evidente riduzione della tossicità a confronto del fumo di tabacco; uno strumento per la riduzione del danno deve essere analizzato in un contesto di raffronto col prodotto dal quale deriva tale danno (tabacco combusto). Lo Stato è sì tenuto (ma non costretto) a sostenere una politica fiscale e dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco al fine di contribuire agli obiettivi di riduzione del consumo del tabacco, ma, da nessuna parte si parla di tassazione maggiorata nonché di regime fiscale quanto più possibile avvicinato a quello delle sigarette tradizionali. La questione risulterebbe vera in assenza di altri prodotti legalmente fruibili ma di fatto non è così, le sigarette convenzionali sono facilmente reperibili e sono molto competitive dal punto di vista del prezzo di acquisto. Un inasprimento della tassazione sulle e-cig favorirebbe un ritorno al tabagismo meno che, contestualmente, non si svincoli la tassazione delle e-cig da quella del tabacco e la tassa sul tabacco aumenti di almeno il 50%, allineando così il costo del pacchetto da 20 con quello delle sigarette in Gran Bretagna. È indispensabile– concludono i rappresentanti delle associazioni – procedere ad una giusta qualificazione di liquidi e vaporizzatori per conferire loro finalmente la dignità che meritano: prodotti atti alla diminuzione e/o azzeramento del danno procurato dai prodotti del tabacco per tutti coloro che non riescono a raggiungere in altro modo la cessazione del fumo”.

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