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Sigaretta elettronica, fra nuova disciplina e vecchie sanzioni

Sebbene la nuova normativa fiscale dia al settore del vaping un quadro più equo, per l’operatore del settore rimane difficile districarsi fra norme, regolamenti e circolari confusi e di diversa derivazione. Ecco una panoramica delle diverse violazioni in cui si può incorrere e delle sanzioni previste.

(tratto dalla rivista Sigmagazine #13 marzo-aprile)

Con la riforma fiscale di fine 2018 il settore del vaping ha acquistato nuova linfa vitale e, finalmente, le aziende hanno acquisito la possibilità di lavorare con regole eque che consentono lo sviluppo di una sana concorrenza nel mercato di riferimento. All’equità delle “nuove” regole fiscali fa tuttavia ancora da contraltare una complessiva “oscurità” normativa che non consente agli operatori di settore di districarsi con chiarezza tra norme, regolamenti e circolari confuse o, comunque, non esaustive. D’altronde, la derivazione della normativa di settore dalla normativa dei tabacchi non ha certamente agevolato il legislatore nella redazione delle relative disposizioni, né ha consentito all’Amministrazione delle dogane e monopoli di dettare una regolamentazione diversa da quella già esistente nel mondo del monopolio per definizione; circostanze, queste ultime, che hanno creato sovrapposizioni e richiami normativi infelici a disposizioni dettate per i tabacchi tradizionali, la cui applicabilità nel mondo dello svapo è quantomeno dubbia.
Corollario dell’incertezza sull’applicabilità e la portata di singole disposizioni di legge e regolamento è l’altrettanta incertezza sull’esistenza e sulla rilevanza delle sanzioni che le norme vigenti ricollegano (o cercano di ricollegare) alla violazione delle medesime. Se, infatti, esistono norme sanzionatorie speciali dettate proprio con riferimento al mondo dello svapo (come, ad es. l’art. 25 del D.Lgs. 6/2016 o art. 1, c. 50-bis e 50-ter L. 296/2006), vi sono ipotesi in cui la normativa di settore si limita a richiamare disposizioni sanzionatorie del mondo del tabacco, di non semplice comprensione nella loro portata applicativa. È proprio in tale ultimo caso che è difficile districarsi per l’operatore di settore, che il più delle volte non si aspetta la possibilità che gli vengano mosse contestazioni diverse da quelle di cui alle già citate norme, semplicemente perché non ne è a conoscenza.
Soffermandoci comunque ancora per un attimo proprio sulle norme sanzionatorie di cui al citato art. 25 del D.Lgs.6/2016 e 1, c. 50-bis e 50-ter L. 296/2006), ricordiamo brevemente che si tratta di norme specificamente dettate per il settore del fumo elettronico che ad oggi, a seguito delle ultime modifiche normative intercorse, individuano numerose condotte violative di precetti del D.Lgs. 6/2016 alle quali ricollegano sanzioni anche di notevole rilevanza.
E così, l’art. 25 punisce: con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 a € 150.000,00 o da € 500,00 a € 5.000,00 rispettivamente il fabbricante o l’importatore e il distributore o il rivenditore che venda al consumatore sigarette elettroniche o liquidi di ricarica a distanza transfrontaliera; con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 a € 150.000,00 il fabbricante o l’importatore che immetta sul mercato sigarette elettroniche o contenitori di liquidi di ricarica che in violazione delle disposizioni dettate dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 21 (norme che prevedono requisiti tecnici e di presentazione dei prodotti, nonché disposizioni in materia di pubblicità); con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 il distributore o rivenditore che venda al consumatore sigarette elettroniche o contenitori di liquidi di ricarica in violazione di alcune specifiche disposizioni del comma 6 dell’art. 21 (norma che detta disposizioni in merito al contenuto e alla composizione dei prodotti);
I commi 50-bis e 50-ter dell’art. 1 della L. 296/2006 puniscono invece rispettivamente: con la sanzione dell’oscuramento, i siti web contenenti offerta al pubblico di prodotti liquidi da inalazione in assenza dell’autorizzazione all’istituzione di un deposito fiscale ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta dei medesimi prodotti; con la sanzione da € 30.000,00 a € 180.000,00 i soggetti che, destinatari di un ordine di oscuramento, lo eludano.
Volendo invece soffermarci sulle diverse previsioni sanzionatorie cui abbiamo sopra accennato e che sono meno note agli operatori di settore perché celate dietro “angusti” richiami normativi, è opportuno ricordare che è lo stesso arcinoto art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995 a fare espresso rimando (nei commi 6 e 7-bis) a sanzioni che già più volte sono state concretamente elevate dalla competente amministrazione.

Si tratta, in particolare:

  1. della sanzione di cui all’art. 50 del medesimo decreto legislativo (sanzione amministrativa pecuniaria), che, a titolo esemplificativo, è applicabile a carico dei depositi fiscali per il caso di violazione generica della disciplina delle accise (es. irregolare tenuta della contabilità; mancata tenuta del registro di carico e scarico, ecc.) oppure, per il caso di esercizio dell’attività senza la prescritta licenza fiscale;
  2. della sanzione pecuniaria di cui all’art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 che è applicabile a chiunque vende generi di monopolio senza autorizzazione dell’Amministrazione o a chiunque compri i medesimi generi da soggetto non autorizzato;
  • delle sanzioni di cui all’art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 (tra cui la sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione della sospensione e la sanzione della chiusura dell’attività) che sono applicabili nei confronti dei negozi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie che detengano o cedano prodotti di monopolio in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/1995.

Al predetto elenco si aggiungono, poi, la sanzione amministrativa pecuniaria che è dettata dall’art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 6/2016) per la violazione del divieto di vendita di sigarette elettroniche o contenitori di liquidi di ricarica con presenza di nicotina ai minori di 18 anni; nonché tutte le sanzioni che il Decreto Direttoriale AAMS del 1.03.2018 ha inteso dettare per la violazione della disciplina autorizzatoria dei negozi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie, tra le quali meritano attenzione la sospensione dell’attività; la chiusura dell’attività e la decadenza dall’autorizzazione.
A tutto quanto precede, si aggiungono, infine, le sanzioni previste per la violazione della normativa dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 2016/2005) che, in quanto non derogato dal D.Lgs. 6/2016 e dalla normativa europea di riferimento, trova astratta applicazione con riferimento ai beni di settore (così, ad es., con riferimento agli “aromi” non oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. 6/2016). Non è questa la sede per ripercorrere integralmente questo complesso atto normativo, ma tra tali sanzioni, ricordiamo, in ragione della sua rilevanza e ricorrenza nell’applicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 516,00 a € 25.823,00) prevista dall’art. 12, che trova applicazione in tutti i casi in cui un prodotto soggetto alla disciplina degli artt. 6 ss. del medesimo Codice (disciplina che riguarda le indicazioni che il prodotto deve contenere quando immesso in commercio) sia venduto in violazione delle previsioni ivi contenute.

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