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Manovra: filtri e cartine sotto Monopolio, rincari sui tabacchi, salve le elettroniche

Aumenti per tutte le tipologie di tabacco: sigari, sigarette tradizionali, sigaretti, tabacco da fiuto e trinciato. Tassa sulle cartine e sui filtri. Immuni e-cig e riscaldato.

Contrariamente alle previsioni e agli annunci, secondo la bozza che sta circolando in queste ore saranno circa 90 i milioni di euro portati in dote dall’aumento dei tabacchi nella manovra economica. La lieta novella è che non ci dovrebbero essere aumenti sulle sigarette elettroniche. Neppure il tabacco riscaldato dovrebbe subire rincari. Entrano sotto la gestione del Monopolio le cartine e i filtri per le sigarette fai-da-te: potranno essere venduti soltanto in tabaccheria e saranno tassati di 0,005 euro il pezzo. Aumenti per tutte le tipologie di tabacco: sigari, sigarette tradizionali, sigaretti, tabacco da fiuto e trinciato.
Gli articoli riguardanti il tabacco dovrebbero essere i numeri 76 e 77.
Così nel dettaglio:

(Accise tabacchi)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. nell’articolo 39-octies:
  • nel comma 5, lettera a), le parole “euro 30”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 35”, nella lettera b) le parole “euro 32” sono sostituite dalle seguenti “euro 37”, e nella lettera c) le parole “euro 125” sono sostituite dalle seguenti “euro 130”;
  • nel comma 6, secondo periodo, le parole “95,22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “96,22 per cento”;
  1. nell’allegato 1, la voce “tabacchi lavorati” è sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,58 per cento”.

(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)

  1. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, dopo l’articolo 62-quater è inserito il seguente:

“62-quinquies (imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

  1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,005 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
  2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata all’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
  3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.
  4. L’imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 39-decies.
  5. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
  6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predetti reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, nonché dall’art. 96 della legge del 17 luglio 1942, n. 907, e dall’art. 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50 in quanto applicabili”.

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