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Pubblicità sigarette elettroniche: attenzione a Tpd e adv indiretti

La recente Ordinanza del Tribunale di Roma offre lo spunto per formulare alcune doverose precisazioni in ordine al divieto posto dall’articolo 21 del d.lgs. 6/2016.

La recente Ordinanza del Tribunale di Roma offre lo spunto per formulare alcune doverose precisazioni in ordine al divieto di pubblicità in materia di e-cig posto dall’art. 21 comma 10 del d.lgs. 6/2016 attuativo Direttiva TPD 2014/40/UE, onde evitare di trarre indebite conclusioni dal suo contenuto. Come noto, il provvedimento ha inibito in via cautelare a due aziende del settore la prosecuzione della campagna avente ad oggetto cartellonistica apposta su autobus, pubblicazione di contenuti sui propri canali web e social (ivi compreso il sito-web istituzionale dell’azienda) laddove ritenuti “promozionali” e non costituiti da “informazioni, descrizioni e istruzioni sull’utilizzo dei prodotti”, nonché la pubblicazione di contenuti provenienti da “terzi “in quanto ricondivisi nei canali web e social da parte dell’azienda.
Preliminarmente occorre puntualizzare l’ambito di applicazione del divieto, individuando con sufficiente esattezza i prodotti e le tipologie di messaggi colpiti dalla norma. Il divieto riguarda “sigarette elettroniche” e “contenitori di liquido di ricarica” così come rispettivamente definite/i alle lettere “r” e “s” dell’art, 2 dello stesso decreto, vale a dire ogni dispositivo utilizzabile per il consumo di vapore ivi compresa qualsiasi sua componente, ed i liquidi contenenti nicotina. Ciò significa che qualsiasi prodotto non destinato a far parte di una sigaretta elettronica così come ogni liquido privo di nicotina non è destinatario del divieto, a meno che non si contesti l’effetto evocativo della comunicazione commerciale, sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo.
In proposito, per non far confusione è bene ricordare la non coincidenza tra la definizione di “contenitori di liquido di ricarica” riportata nel decreto 6/2016 ed oggetto del divieto di pubblicità, e quella di liquidi soggetti ad imposta di consumo che per l’art. 62 quater del TUA (d. lgs. 504/1995) sono “i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”.
Il messaggio o contenuto per essere vietato, deve essere inoltre qualificato come una “comunicazione commerciale”, per definire la quale il Tribunale di Roma ritiene fare rinvio all’art. 2 lett. f) del d.lgs. 70/2003 attuativo della Direttiva 2000/31/CE c.d. sul “Commercio Elettronico”, giusto il quale sono “comunicazioni commerciali: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione”.
La norma pone due importanti eccezioni, se è vero che “Non sono di per sé comunicazioni commerciali: 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo”, laddove “senza alcun corrispettivo” dovrebbe ragionevolmente intendersi come emolumento pagato all’autore, direttamente o indirettamente, dall’azienda interessata dal contenuto.
Da quanto sopra, pur specificando che trattasi di considerazioni necessariamente affidate all’interpretazione giurisprudenziale caso per caso, è possibile sinteticamente trarre alcune conclusioni in ordine ad alcune tipologie di utenti e contenuti.

Utenti privati
Sono consentiti i contenuti non aventi ad oggetto i prodotti definiti dal decreto 6/2016 come “sigarette elettroniche” e/o “contenitori di liquidi di ricarica”, quali aromi o liquidi privi di nicotina. In circostanze normali, sono pure consentiti i contenuti anche aventi ad oggetto i prodotti colpiti dal divieto di pubblicità, difettando il presupposto di “comunicazione commerciale” in ordine a quanto spontaneamente pubblicato dall’utente.

Recensori, youtuber e influencer
Anche in questo caso sono consentiti contenuti non aventi ad oggetto i prodotti definiti dal decreto 6/2016 come “sigarette elettroniche” e/o “contenitori di liquidi di ricarica”, quali aromi o liquidi privi di nicotina, a meno che non se ne contesti l’effetto evocativo. I contenuti aventi ad oggetto i prodotti colpiti dal divieto di pubblicità potrebbero essere vietati laddove ritenuti “comunicazioni commerciali”, mentre potrebbero essere anche in questo caso esclusi dal divieto qualora elaborati in modo indipendente, in particolare senza percepire dall’Azienda interessata alcun corrispettivo.

Rivendite autorizzate
Anche in questo caso il divieto “segue” la tipologia di prodotto oggetto della comunicazione commerciale, per cui dovrebbe ritenersi consentita la pubblicità di prodotti non costituenti “sigarette elettroniche” o “contenitori di liquidi di ricarica”, a meno che non se ne contesti l’effetto evocativo.

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