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Antitrust assolve Philip Morris: messaggio senza invito all’acquisto non è pubblicità

Rigettato ricorso Codacons. Si aprono nuovi spiragli anche per il vaping se in linea con quanto determinato dall Agcom.

Un provvedimento che può creare un importante precedente nell’ottica dei messaggi antifumo. Se il messaggio “non è diretto a reclamizzare un prodotto, bensì a stimolare un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente” è lecito. Per questo l’Antitrust ha assolto la multinazionale del tabacco Philip Morris dall’accusa di pubblicità ingannevole mossa dal Codacons. L’associazione dei consumatori nei mesi scorsi aveva presentato un esposto contro la campagna pubblicitaria #CambiaGesto volta a sensibilizzare la collettività sui temi dell’inquinamento e della tutela dell’ambiente. La campagna si è svolta in alcune settimane tra luglio e agosto.
Il messaggio principale che veniva diffuso era che i mozziconi delle sigarette fumate non devono essere gettati in terra poiché pericolosi e nocivi per l’ambiente e per la salute dell’intera collettività. Secondo il Codacons, la campagna violava sia il divieto assoluto di pubblicità ai prodotti da fumo ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo 300 del 2004, sia il divieto di pubblicità occulta, poiché ingannevole, ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo. L’Antitrust ha invece ritenuto di assolvere la Philip Morris, rigettando l’esposto del Codacons e spiegando che “la campagna #CambiaGesto non è diretta a reclamizzare un prodotto, bensì a stimolare un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente (non gettare a terra i mozziconi di sigarette in quanto altamente inquinanti)”. Il precedente potrebbe dunque ora essere adottato anche dalle aziende o dalle associazioni del vaping al fine di “educare” i consumatori a non gettare a terra le coil consumate o gettare negli appositi contenitori i flaconi di plastica degli aromi esauriti. Quanto sino ad ora sostenuto a livello teorico, è stato messo nero su bianco dall’Antitrust: un messaggio non diretto alla compravendita di un oggetto o di un prodotto non può essere definito pubblicità se invece punta a sensibilizzare comportamenti corretti e cvili rivolti a tutti.

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