Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Sigarette elettroniche, etichette irregolari: ancora sequestri a Bari

Nel corso dei loro accertamenti i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 700 accessori per sigarette elettroniche per un valore complessivo della merce di circa 2000 euro. 

L’etichettatura delle sigarette elettroniche, dei suoi componenti, dei liquidi e degli aromi deve essere in linea con le norme di legge. Avvertenze in italiano, pittogrammi di sicurezza, itruzioni per l’uso, numero di lotto. Tutto quanto, insomma, è disposto dalla normativa vigente composta dall’intreccio della Direttiva tabacchi (Tpd), dalla Clp e dal Codice del consumo. È ormai da qualche mese che i carabinieri del Nas stanno operando su tutto il territorio nazionale alla ricerca di prodotti irregolari. E ne stanno trovando parecchi. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto a Bari dove il Nas ha ispezionato due punti vendita appartenenti alla medesima società commerciale. Nel corso dei loro accertamenti i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 700 accessori per sigarette elettroniche riportanti etichette irregolari. Il valore complessivo della merce in sequestro è di circa 2000 euro.
Ricordiamo che le sigarette elettroniche, le box, gli atomizzatori e tutti gli accessori del vaping sono articoli in libera vendita e di largo consumo. Mentre i liquidi e le ecig in kit devono sottostare alla Direttiva europea sui tabacchi, tutti gli altri prodotti sono esentati. Questo però non significa che non abbiamo regole e norme da rispettare. La legge principale è il Codice del consumo, secondo le ultime modifiche introdotte nel 2016 e operative dal 2017.
L’articolo 6, testualmente, recita: “I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza”. Però, l’articolo successivo, il numero 7, precisa anche che le istruzioni “possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi”.
Continuando nella lettura, viene specificato in quali lingue deve essere scritto il manuale di istruzioni. Per l’esattezza, è l’articolo 9 che, non a caso, riguarda le “indicazioni in lingua italiana“.
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune“.
Come se non bastasse, l’articolo 11 del Codice del consumo ribadisce che “è vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Chi non ottempera a questi obblighi è soggetto a sanzione“. E, a proposito di sanzioni, è l’articolo 12 a fare chiarezza: “I contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita”. Il consiglio è di verificare sempre prima degli acquisti all’ingrosso la regolarità del prodotto. Il negoziante è corresponsabile e paga in prima persona l’incauta immissione in commercio.

Articoli correlati