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Sigarette elettroniche, blitz Nas in tutta Italia: sequestri per mancanza di istruzioni in italiano

Sotto osservazione i prodotti del vaping senza istruzioni o etichette in italiano.

Operazione dei Nas in tutta Italia avvenuti negli scorsi giorni. Sotto osservazione i prodotti del vaping senza istruzioni o etichette in italiano. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo 227 confezioni di essenze profumate per sigarette elettroniche presso una rivendita di Cassino. Il valore della merce tolta dalla vendita è pari a 6.000 euro. I prodotti erano in vendita senza le obbligatorie indicazioni di etichettatura e di sicurezza in lingua italiana.  Anche il Nas di Firenze ha eseguito un sequestro di 13 confezioni di articoli da fumo elettronico sprovvisti di indicazioni in lingua italiana circa le istruzioni, precauzioni d’impiego e destinazione d’uso. Il responsabile dell’esercizio di rivendita del capoluogo fiorentino è stato segnalato all’autorità amministrativa. Il Nas di Padova, presso una rivendita di Vicenza, ha sequestrato, invece, 239 flaconcini di nicotina per le sigarette elettroniche anch’essi privi di etichetta e informazioni al consumatore. Il valore dei prodotti ammonta a circa 1.500 euro.
Ricordiamo che le sigarette elettroniche, le box, gli atomizzatori e tutti gli accessori del vaping sono articoli in libera vendita e di largo consumo. Mentre i liquidi e le ecig in kit devono sottostare alla Direttiva europea sui tabacchi, tutti gli altri prodotti sono esentati. Questo però non significa che non abbiamo regole e norme da rispettare. La legge principale è il Codice del consumo, secondo le ultime modifiche introdotte nel 2016. Per rispondere alla domanda iniziale sulla possibilità di vendita senza libretto di istruzioni in italiano, è dunque sufficiente soffermarsi su alcuni articoli del Codice. Prima di tutto l’articolo 6 che, testualmente, recita: “I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza”. Però, l’articolo successivo, il numero 7, precisa anche che le istruzioni “possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi”.
Continuando nella lettura, viene specificato in quali lingue deve essere scritto il manuale di istruzioni. Per l’esattezza, è l’articolo 9 che, non a caso, riguarda le “indicazioni in lingua italiana“.
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune“.
Come se non bastasse, l’articolo 11 del Codice del consumo ribadisce che “è vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Chi non ottempera a questi obblighi è soggetto a sanzione“. E, a proposito di sanzioni, è l’articolo 12 a fare chiarezza: “I contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita”.

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