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Sigarette elettroniche, si avvicina la data di rinnovo autorizzazione alla vendita

A marzo scadono i primi due anni dall'entrata in vigore del decreto direttoriale Agenzia Dogane e Monopoli che regolamenta la vendita dei prodotti liquidi da inalazione. I rivenditori devono dunque chiedere il rinnovo.

Pubblicato il 23 marzo 2018, il Decreto direttoriale 47885/RU rappresenta un tassello molto importante che ha introdotto le modalità e i requisiti per la ricezione dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione. Con l’avvento del 2020 si avvicina anche la prima scadenza di tale autorizzazione per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie (i quali sono stati equiparati proprio dal decreto sopracitato), che dovranno quindi provvedere necessariamente al rinnovo per poter continuare a vendere i prodotti liquidi da inalazione (liquidi di ricarica).
Per rinnovare l’autorizzazione occorre replicare l’iter già compiuto due anni fa, compilando cioé la modulistica e   allegando un documento d’identità personale almeno trenta giorni prima della naturale scadenza. I primi ad averla richiesta, quindi, dovranno provvedere a chiederne il rinnovo già a partire dalla fine del prossimo mese di febbraio. Un ulteriore dato molto importante, che dovrà necessariamente essere comunicato al momento della richiesta, riguarda il fatturato. Dovrà essere costituito dal valore delle vendite registrate dall’esercizio nell’ultimo anno ma dovrà rispettare il criterio di prevalenza, ovvero la vendita di liquidi, hardware e accessori per il vaping dovranno ammontare almeno 50 per cento più uno del totale. Infine, sarà necessario inoltrare tale documentazione compilata all’Agenzia delle dogane e monopoli competente per territorio provinciale.
Si ricorda che per mantenere l’autorizzazione, oltre a comunicare i dati sopracitati, bisognerà rispettare rilevanti norme e divieti, tra i quali spiccano sicuramente il divieto di preparazione e confezionamento in negozio dei prodotti liquidi, come previsto dal comma 5 dell’articolo 2 e il comma 3 dello stesso articolo, riportante la necessità per il richiedente di non aver mai riportato condanne per contrabbando. Molto importante anche l’articolo 4 in cui si specifica in maniera categorica che l’attività debba approvvigionarsi dei prodotti soggetti ad imposta (i liquidi da inalazione pronti all’uso) tramite Deposito fiscale. Chi non rispettasse uno o più di questi obblighi andrà incontro a sanzioni pecuniarie, oltre che amministrative, che potrebbero portare anche alla revoca dell’autorizzazione alla vendita.