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Sigarette elettroniche e canapa: quer pasticciaccio brutto de Piazza Mastai

Una normativa nazionale fumosa ha portato l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ad adottare provvedimenti che evidenziano illogicità, ingiustizia e discriminazione.

Un provvedimento sul filo della piena ammissibilità nell’ambito della norma quello firmato dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Marcello Minenna e che impedisce ai titolari di rivendite di sigarette elettroniche la vendita di prodotti derivati dalla canapa sativa. Il divieto non riguarda soltanto le infiorescenze ma comprende anche i liquidi contenenti il Cbd, gli aromi estratti dalla pianta e, seguendo la norma alla lettera, anche le creme, la pasta, i deodoranti all’essenza di canapa. Ma l’aspetto più inquietante di tutta la faccenda è che un imprenditore che voglia aprire un punto vendita di sigarette elettroniche da oggi in poi dovrà dichiarare all’Agenzia delle Dogane e Monopoli l’impegno a non vendere i prodotti derivati dalla canapa. In caso contrario, Adm non darà l’autorizzazione necessaria all’apertura dell’attività oppure potrebbe revocarne l’efficacia.
Il provvedimento adottato dal direttore Minenna è quantomeno discriminante nei confronti di tutti coloro che hanno investito risorse e tempo per avviare un’attività commerciale del tutto lecita e già regolamentata dallo Stato. Oltretutto, gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione non sono vincolati dall’esclusività della proposta commerciale. In sostanza, possono vendere anche prodotti che non rientrano nella classe delle sigarette elettroniche o liquidi da inalazione purché tale vendita non superi il 49,9 per cento dello scontrinato annuale.

Credits: Agenzia delle dogane e monopoli

L’eccesso di potere esercitato con il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Dogane si manifesta nella disparità di trattamento tra gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sigarette elettroniche e tutti gli altri, a cui lo Stato concede la possibilità di vendere prodotti derivanti dalla canapa sativa. Il provvedimento dimostrerebbe quindi evidenti vizi di illogicità e ingiustizia. È illogico perché il negoziante richiedente l’autorizzazione deve in maniera preventiva impegnarsi a non vendere prodotti della canapa; è ingiusto perché discrimina una categoria commerciale rispetto a tutte le altre, tra cui le tabaccherie. Queste ultime, pur esercitando in regime di licenza e di monopolio, non sono state colpite da un analogo provvedimento. Non esiste alcun atto amministrativo che impedisca ai tabaccai di esporre e commercializzare prodotti derivanti dalla canapa sativa. Esiste invece una circolare di Adm che, richiamando l’articolo 16 del capitolato d’oneri per la vendita di generi di monopolio (“È fatto divieto al rivenditore di vendere prodotti o sostanze atte a surrogare i tabacchi”), equipara le infiorescenze della canapa sativa a prodotti da fumo.  Il ragionamento è presto detto. Nonostante sulle confezioni ci sia impressa la dicitura “prodotto da collezione” oppure “a uso tecnico”, il consumatore acquista le acquista per fumarle. Quindi, sempre secondo i funzionari di Adm, le infiorescenze sono da considerarsi alla stregua del tabacco trinciato, ovvero foglie secche destinate all’arrotolamento e alla successiva combustione. Stando così le cose e non essendo questi prodotti iscritti a tariffa, rientrerebbero nell’illegalità e nel contrabbando. La verità è che manca una norma chiara e coerente in materia di canapa legale: il legislatore ha regolamentato la coltivazione ma ha trascurato di normare l’anello successivo della filiera, ovvero la commercializzazione. Nel vuoto normativo si è poi inserito il parere del Consiglio superiore di sanità che ha definito le infiorescenze come sostanze droganti a prescindere dal contenuto di Thc. Anche in questo caso, però, andando in contrasto con la norma che pone come limite tollerato e legale lo 0,5% di Thc. In senso ampio, l’interpretazione normativa sul divieto di vendita di infiorescenze in tabaccheria potrebbe essere estesa anche ai liquidi da inalazione. Ma decade nel momento in cui si parla di aromi o prodotti di differente destinazione d’uso. Soprattutto nessuno, salvo il legislatore, può al momento interromperne la vendita negli esercizi fuori dal controllo dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ovvero tutti ad eccezione delle tabaccherie e dei negozi di sigarette elettroniche.
Da tempo chiediamo che il legislatore faccia chiarezza in materia – spiega Pasquale Genovese, presidente Unione italiana tabaccai – Dal nostro canto, abbiamo interpellato il nostro team di legali per interpretare una norma che ci pare fortemente contraddittoria. Credo sia arrivato il momento di pensare ad una legge quadro così da garantire a migliaia di imprese di poter lavorare in sicurezza e rispettando le regole”.

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