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Sigarette elettroniche, bozza manovra bilancio 2021: stop equivalenza e bollino di sicurezza

La bozza è sul tavolo dei partiti di maggioranza. Si ipotizza graduale inserimento nuova tassa non basata sul rapporto col tabacco ma unitaria per prodotto. Quasi certo il contrassegno di Stato in etichetta.

La manovra di bilancio entra nel vivo e, come ogni anno, si comincia a parlare di riforme del settore del vaping. Questa volta, però, la possibile ristrutturazione normativa appare molto più concreta e strutturata rispetto alle rivisitazioni passate. Prima di tutto perché si appoggerebbe sulle colonne già erette da Marcello Minenna (direttore Agenzia Dogane Monopoli) in occasione dell’audizione al Senato; secondariamente perchè per molti aspetti qualche intervento avrebbe già avuto il plauso e l’intesa con le associazioni che tutelano il comparto. Come ad esempio l’introduzione del cosiddetto “tagliando fiscale” per i liquidi da inalazione (in base all’ok dato dal governo e inserito nel Decreto Agosto, ndr). Si tratterebbe di un simbolo o immagine o adesivo di riconoscimento di imposta assolta. A dire il vero, la richiesta dei produttori andrebbe ancora oltre: non un simbolo ma un Qr Code in grado di riprodurre l’intera filiera percorsa dal liquido. Sarebbe una vera e propria innovazione anche se difficilmente il sistema, visti i tempi stretti e gli investimenti necessari, potrebbe essere operativo prima del 2022.
Più complessa è invece la partita che si gioca sul campo fiscale. Da sempre criticato, il principio dell’equivalenza tra tabacco e liquido dovrebbe uscire dal dizionario della sigaretta elettronica. Entrerebbe invece una imposta unitaria sul singolo prodotto. Nonostante il direttore Minenna abbia paventato l’ipotesi di tassare tutto al 25 per cento, le intenzioni politiche avrebbero invece concordato di rimodulare al ribasso il prelievo erariale, inserendo anche un meccanismo di progressività temporale a tre step introdotti da un periodo ponte di sei mesi (gennaio-giugno 2021) in cui l’imposta rimarrebbe ancora calcolata in base al sistema attuale: equivalenza con tabacco e imposta al 10% per i prodotti con nicotina e al 5% per quelli senza. Intanto si penserebbe al nuovo regime fiscale che, stando alla bozza, potrebbe essere rispettivamente al 15% e 9% sul prezzo al pubblico del prodotto fissato dal produttore ed entrare a regime da luglio a dicembre 2021. Proprio il prezzo dichiarato dal produttore sarebbe la base di partenza per calcolare la percentuale spettante all’erario; la rimanenza, al netto dell’Iva, andrebbe a comporre il cosiddetto compenso alla filiera, da distribuirsi tra l’eventuale distributore o grossista e il rivenditore finale. Il terzo passaggio, che inizierebbe così a gennaio 2022, potrebbe invece prevedere un rialzo della percentuale di prelievo che dovrebbe essere quantificata nel 17% per i prodotti con nicotina e nell’11% per quelli senza.
Altra novità che dovrebbe entrare in legge di bilancio: la tassa sui dispositivi del tabacco riscaldato (il riscaldatore elettronico) che potrebbero essere tassati inizialmente del 17% del prezzo di vendita per poi passare al 20% a partire da gennaio 2022.
Allo studio anche una modifica delle dichiarazioni pre-commercializzazione e una nuova incombenza che il produttore sarà tenuto a presentare all’atto della richiesta: consegnare a Adm un esemplare di ciascun prodotto che si intende commercializzare; come avviene ora per le sigarette tradizionali, il via libera alla vendita sarà legittimato solo dall’inserimento del prodotto “in apposita tabella di commercializzazione“.
In via di definizione anche le nuove sanzioni: “Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti non dotati dei requisiti di cui al presente articolo è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 2 centesimi di euro per ogni millilitro. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall’Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da mille euro a 10 mila euro e la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni“.

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