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Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo, il Cbd, legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue, circa una controversia che riguarda una sigaretta elettronica al cannabidiolo vietata in Francia. Due dirigenti di una società francese che commercializza una sigaretta elettronica con un liquido vaporizzabile contenente del cannabidiolo, la Kanavape, erano stati condannati penalmente dal tribunale di Marsiglia perché l’olio di cannabidiolo utilizzato era estratto dall’integralità della pianta di canapa, foglie e fiori inclusi, mentre la legge francese limita la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’uso industriale e commerciale della canapa alle sue sole fibre e sementi. L’olio in questione però era stato importato dalla Repubblica Ceca, dove era coltivata la canapa e dove era stato estratto il cannabidiolo. Secondo i giudici europei, un normativa nazionale non può vietare “la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento”.