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Fascetta di conformità fiscale delle sigarette elettroniche in legge di bilancio

Depositata la prima versione in bozza della legge di bilancio 2021. Importanti novità sul fronte del commercio dei liquidi di ricarica con o senza nicotina.

Come avevamo anticipato ieri, l’articolato della legge di bilancio sta prendendo forma. E, questa volta, parrebbe che il comparto della sigaretta elettroniche non debba suonare il De profundis. Le novità normative andrebbero sì a toccare produttori, importatori e rivenditori ma il legislatore ha pensato a una soluzione che potrebbe portare vantaggio a tutti gli interlocutori della filiera. La grande novità riguarda la tracciabilità del prodotto: i produttori e gli importatori dovrebbero apporre un contrassegno di Stato per dimostrare la liceità della vendita. In sostanza, se un consumatore trovasse in commercio un liquido o un prodotto del vaping senza fascetta statale saprebbe senza alcun dubbio di sorta che si tratta di un prodotto non regolare, immesso cioè sul mercato in maniera clandestina e illecita. I produttori, a loro volta, prima di poter vendere un liquido, dovranno attendere il via libera del laboratorio di analisi chimiche dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Mentre ad oggi la segnalazione di conformità è effettuata come una semplice autocertificazione, dal prossimo anno, se la norma venisse approvata, il via libera alla vendita sarebbe data direttamente dall’agenzia statale. Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, che, ripetiamo, dovrà essere approvata in Parlamento, dovranno sottostare a queste disposizioni tutti i prodotti della filiera della “sigaretta elettronica”. La norma, infatti, recita testualmente: “Le disposizioni prevedono un sistema di tracciatura che consente di presidiare l’intero processo dalla produzione alla distribuzione, similmente al modello dei tabacchi lavorati, per i prodotti derivati dal tabacco, i tabacchi da inalazione senza combustione, le sigarette elettroniche, i prodotti accessori“. Bisognerà sunque ulteriormente approfondire ed esplicare cosa possa significare “sigaretta elettronica”. L’intenzione del legislatore è normare la filiera dei kit pronti all’uso, dei liquidi pronti, delle box e, presumibilmente, degli atomizzatori già inseriti nelle confezioni e anch’essi pronti all’uso. Il grande problema, come si sta sostenendo da anni, è che non esiste un glossario ufficiale del comparto in grado di stabilire con certezza l’aromento del contendere e l’oggetto della discussione fiscale. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione sarà imposto dall’azienda produttrice. Da quel monte verranno calcolati i ricavi per i rivenditori e per gli eventuali intermediari nella distribuzione, al netto dell’imposta di consumo e dell’Iva.
A proposito, sul fronte dell’imposizione fiscale nulla dovrebbe cambiare. A leggere la bozza, il prelievo dovrebbe rimanere di circa 50  centesimi sui liquidi senza nicotina e 1 euro su quelli con nicotina. I liquidi che avranno assolta l’imposta potrenno fregiarsi della nuova etichetta di Stato, così come dovrà essere dimostrato dalle aziende in fase di segnalazione dei quantitivi prodotti e venduti ogni quindici giorni. Le fascette saranno pagate dai produttori così come avviene già oggi per i tabacchi. Si tratta di una spesa minima sul fronte del puro acquisto dei fogli matrice ma occorrerà certamente qualche mese di tempo affinchè le indistrie possano implementare la linea produttiva automatizzata. Dalle prime indiscrezioni, il tempo cuscinetto dovrebbe essere di sei mesi. Quindi a partire dal mese di luglio 2021 tutti i prodotti liquidi del vaping dovrebbero presumibilmente essere soggetti a contrassegno di Stato. È stata prevista inoltre anche la possibilità, esclusivamente per i titolari dei depositi fiscali, di procedere alla vendita on-line, previa istanza ad Adm e unicamente attraverso il sito internet indicato nella medesima istanza. Tale revisione consente di superare anche l’obiezione sollevata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva espressamente ritenuto necessario un intervento correttivo volto al superamento di un limite alla libera concorrenza. “Il sistema – si legge nella relazione tecnica della Legge di Bilancio – costituisce un complesso articolato di regolamentazione, che garantisce l’inserimento dei prodotti in un circuito a diretto monitoraggio e controllo, idoneo alla prevenzione e repressione degli illeciti“.

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