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L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato il direttoriale che regolamenta la vendita di prodotti liquidi da inalazione. Tra le novità, l’insegna che comparirà fuori dai negozi autorizzati: un cartello a bandiera (se non diversamente previsto dalle amministrazioni locali) come quello dei tabaccai che dovrà essere retroilluminato e visibile a distanza.
Questo è previsto dal comma 8 dell’articolo 4: “Fuori dal locale destinato alla vendita e in posizione ben visibile al pubblico deve essere apposta una insegna recante lo stemma dello Stato Italiano e il logo dell’Agenzia. Tale insegna è costituita da una targa delle dimensioni di cm. 40 per 75, a fondo blu recante, al centro il logo ufficiale previsto per i p.l.i., sul lato destro il numero ordinale dell’esercizio autorizzato e, in basso la dizione “liquidi da inalazione”. La targa dovrà avere preferibilmente il fondo costituito da alette piegate a 45 gradi, in modo da consentire la visibilità a distanza elevata. L’insegna dovrà garantire la piena visibilità sia durante le ore diurne che durante le ore notturne e, pertanto, dovrà essere necessariamente ben illuminata e/o retroilluminata”.
Ogni persona non può avere la titolarità di più negozi: nel caso in cui la proprietà fosse multipla, occorre nominare un rappresentante per la gestione di ogni singola attività commerciale. Viene inoltre ribadito il divieto di vendere “foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa“, pena “la sospensione dell’attività fino al massimo di giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva dispongono la revoca dell’autorizzazione“.
Per il resto, rimangono operative le regole già in essere, tra cui la prevalenza che sarà costituita dalla somma delle vendite di prodotti liquidi da inalazione, sigarette elettroniche e tutti gli accessori che ne consentono l’utilizzo (batterie, resistenze, ecc.).
Con apposita determinazione direttoriale verrà prossimamente fornita disciplina in ordine alle modalità di gestione delle rimanenze dei Pli, contenenti o meno nicotina, non muniti di contrassegno di legittimazione e di avvertenze.
Leggi o scarica il testo integrale del Direttoriale ADM del 30 marzo 2021