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Negozi sigarette elettroniche: arriva la nuova figura del delegato alla gestione

Dichiarazione obbligatoria nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare ovvero nel caso di un unico punto vendita se il titolare si avvale stabilmente di un terzo soggetto per le attività di vendita dei Pli.

La determinazione direttoriale Adm del 30 marzo 2021 individua e introduce una nuova figura responsabile nell’attività del commercio delle sigarette elettroniche. Si tratta del “soggetto delegato alla gestione dell’attività”. In sostanza, nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività di vendita dei Pli (commesso), è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione.
Il legale rappresentante è tenuto a comunicare tale nomina in sede di richiesta di autorizzazione all’ufficio territorialmente competente: dovrà essere inviata dichiarazione resa dal delegato alla gestione recante le generalità del delegato, il comune, la via ed il numero civico in cui è ubicato l’esercizio.
La figura del delegato alla gestione, secondo le direttive di Adm “rappresenta il punto di equilibrio tra la insindacabile autonomia dell’imprenditore nella scelta del modello organizzativo più appropriato e una parcellizzazione degli obblighi di legge in capo ad una pluralità di addetti. Ne discende che, specie nei casi in cui sussista una molteplicità dei punti vendita intestati al medesimo titolare, l’attenuazione dell’elemento personalistico della gestione rischierebbe di determinare uno scollamento tra titolarità dell’esercizio e gestione della attività ivi svolteL’individuazione del delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la sua ragione d’essere anche nella natura degli interessi tutelati, in primis il divieto di vendita ai minori e la tutela della salute pubblica; la effettiva salvaguardia di tali interessi richiede e impone una sorveglianza concreta e costante da parte del personale addetto alla vendita tenuto alla verifica della maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità (tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta)”. La comunicazione del nominativo del delegato alla gestione consente anche agli organi di controllo di poter immediatamente verifica eventuali responsabilità soggettive. Anche le verifiche di natura contabile e fiscali richiedono la presenza del titolare della ditta/società ovvero, in mancanza, di apposito soggetto qualificato (delegato alla gestione).
In allegato il modulo da compilare e inviare all’ufficio territoriale per nominare il delegato alla gestione  dell’esercizio commerciale.

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