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Prodotti liquidi da inalazione, ADM pubblica direttoriale con nuove regole

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 marzo, il direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato il provvedimento con le modalità di produzione, approvvigionamento, immissione in consumo dei liquidi per sigarette elettroniche. Le nuove norme, per ora, riguardano solo i depositi fiscali.

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 marzo, il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato il provvedimento con le modalità di produzione, approvvigionamento, immissione in consumo dei liquidi per sigarette elettroniche. Le nuove norme, per ora, riguardano solo i depositi fiscali. Pubblichiamo il testo integrale.

 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1
Ambito applicativo e definizioni

  1. La presente determinazione disciplina il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, in particolare il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza effettuata nel territorio nazionale, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, nonché la prestazione della cauzione a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
  2. Ai fini della presente determinazione si intende per:
    a) «Agenzia», l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    b) «prodotti liquidi da inalazione», i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
    c) «prodotti monouso», i dispositivi utilizzati per il consumo del prodotto liquido da inalazione contenuto e che non possono essere riutilizzati una volta consumato il liquido;
    d) «deposito», l’impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinati ad essere forniti, agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ai diretti consumatori, ad altri depositi, alla cessione in altri Stati membri dell’Unione europea, all’esportazione;
    e) «soggetto autorizzato», il soggetto autorizzato dall’Agenzia all’istituzione e gestione di un deposito;
    f) «periodo di imposta», il periodo, pari ad una «quindicina», per il quale è dovuta l’imposta gravante sui prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo nello stesso periodo;
    g) «quindicina», i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all’ultimo di ogni mese (seconda quindicina);
    h) «codice di imposta», il codice assegnato dall’Agenzia a ciascun deposito;
    i) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito, per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori;
    l) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dell’imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato;
    m) «prodotto giacente nel deposito», il numero delle confezioni di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina rimanenti nel deposito e risultanti dai registri di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all’articolo 4, comma 1;
    n) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
    o) «Common Entry Gate – EU-CEG», il sistema di accesso elettronico comune europeo predisposto dalla Commissione Europea, utilizzato dai fabbricanti e dagli importatori ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2017, al fine di assolvere agli obblighi informativi dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016;
    p) «numero di identificazione (EC-ID)», numero di identificazione, assegnato dal fabbricante o dall’importatore tramite il sistema «Common Entry Gate – EU-CEG», ad ogni prodotto oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016.

ARTICOLO 2
Autorizzazione alla istituzione e alla gestione di deposito di prodotti liquidi da inalazione

  1. Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione presenta all’Agenzia, una domanda recante:
    a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
    b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
    c) il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito;
    d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto;
    e) l’indicazione dei prodotti liquidi da inalazione che si intendono fabbricare o introdurre nell’impianto, conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6 del 2016 e alla vigente normativa in materia nonché muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 62-quater, comma 3-bis, del Testo unico delle accise;
    f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, di tutto il prodotto giacente, stimato al momento dell’istanza, nonché dell’importo pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo, calcolata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dovuta sul prodotto giacente dichiarato
    g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l’istanza, dalla quale risulti che
    1)  non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
    2)  non è stato rinviatoagiudizio per reati finanziari inprocessi ancora da celebrarsi;
    3)  non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
    4)  non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
    5)  non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
    6)  non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
    7)  non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
    h) la comunicazione, qualora si intenda effettuare la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, concernente le modalità, gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva al medesimo soggetto istante, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti;
    i) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
  3. Alla domanda è allegata la planimetria dell’impianto da adibire a deposito.
  4. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, verifica i dati dichiarati ai sensi del comma 1, lettera f), accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:

    a)  controllare l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    b)  valutare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
    c)  accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti liquidi da inalazione;
    d)  verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1.

  1. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
  2. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell’articolo 3. Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito ovvero il provvedimento di diniego.
  3. L’autorizzazione di cui al comma 6 abilita all’esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
  4. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l’Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito.
  5. Costituisce causa di decadenza dall’autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all’articolo 3. Costituisce altresì causa di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce causa di revoca dell’autorizzazione il venir meno, all’esito dei controlli dell’Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall’Agenzia per l’adeguamento, dei locali adibiti a deposito. Costituisce altresì causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni relative alla liquidazione e al versamento dell’imposta di consumo di cui rispettivamente agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1.
  6. L’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, qualora non sia intervenuto provvedimento di decadenza o di revoca della stessa, costituisce autorizzazione ai sensi del presente articolo, fermo restando gli adempimenti previsti dall’articolo 12 della presente determinazione. Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto il suddetto provvedimento potrà essere autorizzato ai sensi del presente articolo qualora dimostri, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 3 Cauzione

  1. Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all’Agenzia una cauzione nei modi di cui all’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
  2.  La cauzione è rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ha validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia continua ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza. In mancanza, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 7, del Testo unico delle accise. Nei casi di constatata grave violazione l’Agenzia può disporre con provvedimento di urgenza la sospensione, in via cautelativa, dell’autorizzazione.
  3. L’importo della cauzione è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo gravante su tutto il prodotto giacente nel deposito alla data del primo gennaio e del primo luglio di ciascun anno solare, imposta calcolata applicando al prodotto giacente suindicato l’aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, per i prodotti con nicotina e per i prodotti senza nicotina. Il soggetto autorizzato provvede all’adeguamento semestrale entro 30 giorni dai termini suindicati.
  4. L’importo della cauzione di cui al comma 3 non può essere inferiore all’imposta media dovuta nei periodi di imposta relativi a ciascun semestre dell’anno solare. Il soggetto autorizzato provvede all’adeguamento semestrale entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre.

ARTICOLO 4
Registrazione dei prodotti liquidi da inalazione

  1. La commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione è subordinata alla preventiva comunicazione all’Agenzia, da parte del soggetto autorizzato, dei seguenti elementi:
    a)  denominazione della marca del prodotto liquido da inalazione;
    b)  partita IVA del soggetto autorizzato;
    c)  caratteristiche della confezione, ovvero del dispositivo monouso destinati all’immissione in consumo;
    d)  capacità espressa in millilitri della confezione o del dispositivo monouso;
    e)  concentrazione espressa in milligrammi per millilitro della nicotina presente nella confezione;
    f)  numero di identificazione (EC-ID) del prodotto liquido da inalazione nonché la data della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016;
    g)  paese d’origine della confezione;
    h)  ragione sociale e sede legale del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione europea.
  1. Alla comunicazione di cui al comma 1 il soggetto autorizzato allega una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti che i prodotti che intende commercializzare sono conformi alle disposizioni vigenti, in particolare per prodotti contenenti nicotina alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6 del 2016.
  2. Il produttore è tenuto a fornire un campione per ogni singolo prodotto.
  3. L’Agenzia assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo al soggetto autorizzato, e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 5
Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato

  1. Il deposito è dotato di distinte aree o spazi destinati allo stoccaggio esclusivo e separato di prodotti con nicotina, di prodotti senza nicotina e di prodotti destinati ad altri Stati.
  2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all’Agenzia l’elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi le marche di prodotti liquidi da inalazione cedute, il numero delle confezioni, la capacità di ciascuna confezione espressa in millilitri, il quantitativo complessivo espresso in litri.
  3. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all’Agenzia, per le cessioni ai consumatori finali effettuate nel mese precedente, le marche di prodotti liquidi da inalazione, il numero delle confezioni nonché la capacità di ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espressi in millilitri.
  4. Il soggetto autorizzato è tenuto a richiedere i contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater, comma 3-bis, del Testo unico delle accise da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione contenenti o meno nicotina da immettere in consumo nel territorio dello Stato, e a provvedere alla relativa consuntivazione.

ARTICOLO 6 Regime del deposito

  1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato.
  2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico.
  3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l’altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.
  4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:
    a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l’attività di produzione;
    b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all’articolo 4, comma 1.
  5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.
  6.  Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
  7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all’Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, le seguenti informazioni:
    a) ragione sociale, partita IVA e codice di imposta del soggetto autorizzato;
    b) data identificativa della quindicina;
    c) denominazione e codice identificativo univoco del prodotto di cui all’articolo 4, comma 4;
    d) capacità unitaria della confezione o del dispositivo monouso espressa in millilitri;
    e) concentrazione espressa in milligrammi per millilitro della nicotina presente nella confezione;
    f) prezzo divendita a confezione;
    g) numero delle confezioni immesse in consumo;
    h) quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione immesso in consumo espressa in millilitri;
    i) imposta unitaria vigente all’atto dell’immissione in consumo;
    l) imposta complessiva dovuta;
    m) quantità di prodotto giacente nel deposito.

ARTICOLO 7
Versamento delle imposte, accertamento e controlli

  1. Il soggetto autorizzato corrisponde l’imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione estratti dal deposito per immissioni in consumo nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti per immissioni in consumo nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L’ammontare complessivo dell’imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all’articolo 6, comma 7, ed è calcolata applicando l’aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise, al quantitativo complessivo dei prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo.
  2. Il versamento dell’imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise. L’attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l’ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all’Agenzia.
  3. L’Agenzia vigila sull’osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dalla presente determinazione nonché i versamenti dell’imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l’eventuale omissione o ritardo e provvede all’accertamento e al recupero, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell’imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell’imposta di consumo dovuta per i prodotti liquidi da inalazione immessi in libera pratica.

ARTICOLO 8 Rappresentante fiscale

  1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti liquidi da inalazione in uno dei Paesi membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce, nel territorio italiano ai punti vendita, conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6 del 2016 e alla vigente normativa in materia e muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 62-quater, comma 3-bis, del Testo unico delle accise, nomina un rappresentante fiscale, comunicando all’Agenzia le generalità dello stesso e, ai fini della prestazione della cauzione di cui al comma 2, lettera b), l’ammontare presuntivo dell’imposta media di consumo dovuta nei periodi di imposta relativi a un semestre.
  2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
    a) ha sede nel territorio italiano;
    b) è obbligato, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, alla prestazione della cauzione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. L’importo della cauzione è pari all’imposta media di consumo dichiarata ai sensi del comma 1. Detto importo deve essere adeguato ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
    c) è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera g), la quale è sottoscritta dal rappresentante fiscale ed allegata alla comunicazione di cui al comma 1;
    d) effettua la comunicazione di cui all’articolo 4;
    e) è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 4;
    f) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca, il codice identificativo univoco del prodotto di cui all’articolo 4, comma 4, il numero delle confezioni immesse in consumo, la capacità unitaria della confezione o del dispositivo monouso espressa in millilitri, la concentrazione espressa in milligrammi per millilitro della nicotina presente nella confezione, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l’imposta complessiva. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore;
    g) provvede ad inoltrare all’Agenzia le comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2;
    h) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, all’Agenzia il prospetto riepilogativo, di cui all’articolo 6, comma 7;
    i) è obbligato al versamento dell’imposta con l’osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 ed è soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 del medesimo articolo.
  1. Entro trenta giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione di cui al comma 2, lettera b, l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione all’esercizio della rappresentanza fiscale ovvero il provvedimento di diniego. Con il provvedimento di autorizzazione l’Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun rappresentante fiscale.
  2. Il rappresentante fiscale decade dall’autorizzazione di cui al comma 3, qualora venga meno la garanzia di cui al comma 2, lettera b). Costituisce causa di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera c). Costituisce altresì causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni relative alla liquidazione e al versamento dell’imposta di consumo di cui rispettivamente agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1.
  3. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti liquidi da inalazione.

ARTICOLO 9 Disposizioni contabili

  1. Le bollette di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, riportano, oltre alle generalità del soggetto emittente:
    a. il numero progressivo
    b. la data di emissione;
    c. il codice di imposta, di cui all’articolo 2, comma 5;
    d. la descrizione del movimento del prodotto;
    e. il codice del prodotto, di cui all’articolo 4, comma 4;
    f. la denominazione della marca del prodotto;
    g. i lnumero delle confezioni del prodotto;
    h. la capacità della confezione;
    i. la quantità complessiva movimentata, espressa in millilitri, di prodotto;
    l. le generalità del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico.
  2. Nei registri di cui agli articoli 6, comma 4, lettera b), e 8, comma 2, lettera f), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 3, il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale comunicano al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia il formato dei registri e bollette adottati.
  3. Con provvedimento dell’Agenzia può essere disposto l’impiego da parte del soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi.
  4. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono resi disponibili all’Agenzia ai fini del controllo e dell’accertamento di cui all’articolo 62-quater del Testo unico delle accise.
  5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dalla presente determinazione sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.

ARTICOLO 10 Vendita a distanza

  1. Il soggetto autorizzato che intende offrire a distanza sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, i prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise, è tenuto a comunicare all’Agenzia, preventivamente ovvero in caso di variazione, le modalità di effettuazione, nonché gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva al medesimo soggetto autorizzato tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti.
  2. Il soggetto autorizzato che effettua la vendita a distanza è tenuto a:
    a) indicare sul sito web utilizzato il codice di imposta di cui all’articolo 2, comma 8, attribuito dall’Agenzia al deposito autorizzato;
    b) prevedere l’acquisto dei prodotti solo previa registrazione degli utenti e con modalità di pagamento che consentano la tracciabilità delle transazioni;
    c) richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età, in ottemperanza all’obbligo sancito dall’articolo 25 del Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), come sostituito dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016;
    d) assicurare, nell’offerta dei prodotti liquidi da inalazione tramite canale fisico e a distanza, il rispetto dei criteri di congruità ed equivalenza, quanto a prezzi e quantità.
  1. I siti web non preventivamente e formalmente comunicati nonché quelli che offrono i prodotti secondo modalità non conformi a quelle definite dal presente articolo possono essere sottoposti ad inibizione ai sensi dell’articolo 102, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, senza il riconoscimento di alcun indennizzo a carico dell’Agenzia.

ARTICOLO 11 Contrassegni di legittimazione

  1. La circolazione dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise, è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione. Le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative sono stabilite con determinazione direttoriale di cui all’articolo 62-quater, comma 3-ter, del medesimo Testo unico delle accise.

ARTICOLO 12 Disposizioni transitorie

  1. I soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 che, alla data del primo gennaio 2021, abbiano esercitato l’attività di deposito da almeno sei mesi, entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente determinazione, trasmettono all’Agenzia apposita dichiarazione di tutto il prodotto giacente alla data del primo gennaio 2021 e adeguano, corrispondentemente, entro i successivi 30 giorni, la garanzia ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 3 e 4. L’importo della garanzia è altresì adeguato al primo luglio 2021 e alle successive scadenze ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
  2. I soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 che, alla data del primo gennaio 2021, abbiano esercitato l’attività di deposito da meno di sei mesi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, trasmettono all’Agenzia apposita dichiarazione di tutto il prodotto giacente alla data del primo aprile 2021 e adeguano, corrispondentemente, entro i successivi 30 giorni, la garanzia ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3. L’importo della garanzia è altresì adeguato al primo luglio 2021 e alle successive scadenze ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
  3. I soggetti che hanno presentato l’istanza di autorizzazione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della presente determinazione, a completamento della documentazione necessaria all’espletamento dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione di cui all’articolo 2, trasmettono all’Agenzia apposita dichiarazione di tutto il prodotto giacente stimato alla data del primo aprile 2021.
  4. I rappresentanti fiscali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, provvedono ad adeguare la garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e dell’articolo 8, comma 2, lettera b). L’importo della garanzia è altresì adeguato ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
  5. Per i prodotti registrati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, entro 30 giorni dovranno essere espletati gli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 3.
  6. I soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, sono tenuti ad adempiere a quanto previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2.

ARTICOLO 13 Disposizioni finali

  1. Non è consentita l’immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi della presente determinazione, salvo quanto previsto dall’articolo 8.
  2. Per quanto non previsto dalla presente determinazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all’articolo 61 del testo unico delle accise e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.

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