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Tanto rumore per nulla, almeno fino ad ora. L’atteso dispositivo regolatorio che avrebbe dovuto stravolgere il comparto della sigaretta elettronica è stato pubblicato nella mattinata odierna, venerdì 19 marzo, ma soltanto nella parte relativa alle norme che disciplinano i depositi fiscali. Infatti l’Agenzia ha inviato l’informativa soltanto ai rappresentati fiscali e ai depositari autorizzati alla gestione di depositi di prodotti liquidi da inalazione, non ritenendo necessario coinvolgere in questa fase le rappresentanze dei rivenditori di UniEcig, tantomeno dei consumatori rappresentati da Anpvu.
Nessuna grande novità se non una ulteriore burocratizzazione della procedura di richiesta dell’autorizzazione alla gestione di deposito fiscale e all’immissione in consumo dei prodotti liquidi da inalazione, che significa il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito fiscale per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico o per essere ceduti direttamente ai consumatori. Basti pensare – a titolo esemplificativo – che ogni produttore dovrà preventivamente recapitare all’Agenzia un campione per ogni referenza che intende commercializzare: vista la quantità di prodotti in commercio è bene che l’Agenzia si doti sin da subito di strutture adeguate al contenimento e alla conservazione di centinaia di migliaia di flaconi, sigarette elettroniche precaricate e pod con o senza nicotina.
Chi attendeva lumi circa le modalità di applicazione del contrassegno di Stato nelle confezioni rimarrà deluso: la questione è demandata a successivo e omologo provvedimento. Come anche a successivo provvedimento è demandata la regolamentazione degli esercizi commerciali, tra cui il nuovo elenco con i prodotti che possono rientrare nella prevalenza della vendita. È testualmente citato nell’articolo 11: “le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative sono stabilite con determinazione direttoriale di cui all’articolo 62-quater, comma 3-ter, del medesimo Testo unico delle accise, in corso di emanazione“.
Il provvedimento direttoriale 19 marzo ripercorre in maniera estremamente tecnica le modalità attraverso cui i produttori e gli importatori e i negozianti possono immettere in commercio i liquidi da inalazione. La vendita sul web dei liquidi con o senza nicotina rimane consentita e limitati ai soli possessori di deposito fiscale che abbiano comunicato all’Agenzia l’indirizzo web dell’e-shop. Viene però espressamente riportato nell’articolo 9 che “il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il rispetto dei criteri di congruità ed equivalenza, quanto a prezzi e quantità, nell’offerta di prodotti liquidi da inalazione effettuata tramite il canale fisico e quello on-line”. In sintesi significa che il prezzo di vendita sul web non dovrebbe variare di molto da quello dei negozi, o che comunque perlomeno sia superiore all’imposta di consumo oltre l’Iva, puntualizzazione forse logica ma certamente non scontata. I siti che vendono prodotti liquidi da inalaizone soggetti a imposta di consumo dovranno chiedere un documento di identità all’acquirente al fine di verificarne la maggiore età. I siti web hanno trenta giorni di tempo a partire da oggi per regolarizzarsi.