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Sigarette elettroniche: nel direttoriale anche formazione negozianti e revoca autorizzazione

L'anticipazione fornita da una dirigente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: "Si dovrà tenere conto anche dell'articolo 6 della legge 1293 del 1957".

A meno di un mese dalla pubblicazione del direttoriale dell’Agenzia delle Dogane, non si hanno ancora indiscrezioni o anticipazioni circa i contenuti normativi che presumibilmente riformeranno – e non poco – il mercato della sigaretta elettronica. Nonostante le tre convocazioni avvenute in modalità remota, l’agenzia delle Dogane non si è sbilanciata sulle eventuali interpretazioni o limitazioni che vorrà introdurre a partire dal primo aprile. Le richieste più incessanti espresse dagli operatori della filiera riguardano essenzialmente lo smaltimento delle scorte di liquidi ante-contrassegno, le modalità di applicazione dello stesso e la lista dei prodotti che possono rientrare nella prevalenza della vendita. Le nuove norme, infatti, prevedono che i negozianti non potranno più inserire le parti di ricambio nell’elenco della merce venduta ma dovranno limitarsi soltanto ai prodotti liquidi da inalazione e sigarette elettroniche.
In occasione dell’incontro che si è svolto lo scorso 27 gennaio, però, alla funzionaria di Adm delegata dal direttore Minenna al confronto con la filiera, è sfuggita una considerazione ad alta voce. In fase dei saluti e dei ringraziamenti finali, ha aggiunto che tutti i “suggerimenti” forniti dalle aziende e dalle associazioni “saranno valutati” ma si dovrà tenere conto anche di quanto stabilito “dall’articolo 6 della legge 1293” e successive modificazioni.
Ma cosa dispone l’articolo di legge citato dalla funzionaria dell’Agenzia delle dogane e Monopoli? Disciplina le “Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita” ed è inserito nel testo di legge sulla “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”.
In sostanza, c’è un elenco dettagliato delle cause che possono portare anche alla revoca delle licenze di vendita. Vista l’anticipazione della funzionaria, quindi, si può presupporre che il testo potrebbe essere esteso anche alle autorizzazioni alla vendita di prodotti liquidi da inalazione.
In particolare, secondo l’articolo 6 della 1293/57 e successive modificazioni “non può gestire un magazzino chi:
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all’esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose (
comma abrogato dal D.L. 57/21 giugno 2013, ndr);
6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l’industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell’Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall’avvenuta, estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.
9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione (o dal rinnovo), l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione (anche in modalità a distanza) disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative”
.
Occorre prestare particolare attenzione al comma 7 e al comma 9. Se fossero entrambi estesi anche ai rivenditori e depositi fiscali di sigarette elettroniche – così come annunciato dalla funzionaria di Adm – significherebbe che chiunque vendesse, chiudesse o cedesse l’attività, non potrebbe riottenere una autorizzazione per i successivi cinque anni. Il comma 9-bis, poi, fa esplicito riferimento ai corsi di formazione per i rivenditori che saranno organizzati e tenuti dalle associazioni di settore della categoria che avranno stipulato una convenzione con Adm. Per i tabaccai, ad esempio, i corsi sono gestiti dalla Assotabaccai-Confesercenti e dalla Fit.
Da tenere anche in considerazione l’articolo 7 che, seppur non citato dalla funzionaria, stabilisce che “non può gestire un magazzino di vendita chi:
1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;
3) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l’una o l’altra di dette qualità. L’incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, l’interessato ne abbia rimosso la causa”.
Come già più volte anticipatoma ampiamente scongiurato – a brevissimo anche alla sigaretta elettronica verrà dunque applicato lo schema-tabacco. Occorre solo attendere l’ultima settimana di marzo per conoscere i contenuti del dispositivo che, al momento, paiono custoditi in un file del computer del solo direttore dell’Agenzia Dogana e Monopoli.

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