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L’Agenzia delle Dogane e Monopoli pubblica le modalità di smaltimento delle scorte dei prodotti liquidi da inalazione giacenti in magazzino prima dell’obbligo di fascettatura. I depositi fiscali dovranno dunque comunicare a Adm i quantitativi già detenuti così da poterli vendere in deroga all’obbligo. Inoltre, rientrano tra gli esuberi anche gli ordini effettuati sino al prossimo 31 marzo ma i produttori dovranno documentarne la richiesta fornendo le richieste formali di ordinativo. I produttori potranno vendere il quantitativo di liquidi senza il contrassegno entro il 31 agosto 2021, i negozianti, invece, potranno venderli al pubblico sino al 31 dicembre 2021.
In sintesi: tutti i liquidi in deposito o ordinati entro il 31 marzo potranno uscire dallo stabilimento di produzione senza contrassegno sino al 31 agosto; i negozianti potranno venderli sino al 31 dicembre 2021.
I liquidi invenduti – sia nei Df che nei negozi – dovranno essere distrutti.