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Entro il 18 aprile tutti i produttori e importatori di liquidi per sigarette elettroniche devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle Dogane e Monopoli un campione di ogni prodotto commercializzato. Particolare importante: l’obbligo è retroattivo quindi dovranno essere trasmessi anche i liquidi registrati prima dell’entrata in vigore della determinazione. In parole povere: tutti i Pli attualmente in commercio dovranno essere inviati alla sede centrale dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Lo stabiliscono gli articoli 4 comma 3 e 12 comma 5 della determinazione direttoriale numero 83685 del 18 marzo.
La stessa Agenzia precisa che “qualora non già trasmessi, si precisa che la commercializzazione dei prodotti è subordinata all’acquisizione dei campioni, che dovranno essere spediti al seguente indirizzo: Agenzia Dogane e Monopoli, Direzione tabacchi, Piazza Mastai, 12, 00153 Roma. Per i suddetti prodotti, non essendo destinati all’immissione in consumo, non è prevista l’apposizione del contrassegno di legittimazione né il versamento dell’imposta di consumo. All’atto dell’estrazione dal deposito dei campioni di prodotti liquidi da inalazione, dovrà essere emessa apposita bolletta di scarico che, quale descrizione della movimentazione, dovrà recare la dicitura: “Campione di prodotto liquido da inalazione destinato all’Agenzia Dogane e Monopoli ai sensi dell’art. 62-quater, c. 1-ter , del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504”.
Come risulta dagli archivi del Ministero della salute, sono circa 60 mila i liquidi notificati e destinati alla libera vendita. Si presume, quindi, che a strettisismo giro un numero analogo di flaconi arriverà nella cassetta di posta di Adm, a cui si dovranno aggiungere tutti quelli nuovi che saranno prodotti in futuro.