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L’Agenzia delle Dogane e Monopoli domani terrà una audizione per spiegare – in parte – e ascoltare – soprattutto – le istanze dei rivenditori e dei distributori di tabacco, in virtù della riforma che li vede coinvolti in prima persona. Come spiegato dall’Amministrazione, l’oocasione è utile per aprire “un tavolo di confronto con i principali operatori del settore allo scopo di illustrare le principali novità introdotte con il decreto n. 51 del 12 febbraio 2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 2021 – che, in attuazione della legge europea n. 37/2019, delinea i nuovi criteri per l’istituzione e il trasferimento delle rivendite di generi di monopolio. La nuova disciplina legislativa prevede, in sostituzione del criterio della redditività, l’applicazione del nuovo parametro di popolazione”. Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale sarà operativo a partire del prossimo 6 maggio. Leggendolo, però, contiene soltanto le modifiche apportate al Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo (Decreto 21 febbario 2013). Per avere un quadro d’insieme della materia normativa occorre aggregare le parti emendate al testo originale. In mancanza di un testo omogeneo, e in preparazione al confronto con Adm, abbiamo stilato il nuovo testo di legge così come dovrebbe risultare una volta inseriti gli emendamenti e che regolamenta la vendita e distribuzione dei prodotti del tabacco. Le maggiori variazioni riguardano le richieste di patentini, le rivendite speciali e le rivendite presso i distributori di benzina, nonchè i requisiti per il mantenimento della licenza, tra cui l’insussistenza di reati connessi al contrabbando e all’evasione fiscale e la mancanza di pendenze fiscali con la pubblica amministrazione. Cambiano anche le modalità di conteggio del “valore” di una licenza e le distanze minime tra gli esercizi. Di seguito il testo integrale da noi emendato (e per questo passibile di contenere refusi, ndr) con le novità introdotte dal Ministero dell’economia e Finanze.
Art. 1
Vendita al pubblico di tabacchi lavorati
- La vendita al pubblico di tabacchi lavorati e’ effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini.
- Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.
Art. 2
Criteri per l’istituzione di rivendite ordinarie
- L’istituzione delle rivendite ordinarie e’ consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.
- La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu’ vicina gia’ in esercizio, e’ pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30001 a 100000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100000 abitanti.
- Non e’ consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora nei comuni interessati sia stato gia’ raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria piu’ vicina gia’ in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri.
- La distanza e’ intesa come il percorso pedonale piu’ breve ed e’ calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l’individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilita’ dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell’ultimo censimento pubblicato dall’Istat.
4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, puo’ essere revocato nell’interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarita’, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare.
4-ter. Ai fini dell’assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita’ verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu’ impugnabili.
Art. 3
Istituzione delle rivendite ordinarie
- Ai sensi dell’articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell’interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione tali da rendere palese la sussistenza dell’interesse del servizio dell’offerta in funzione della domanda, nonche’ delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.
- Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l’istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita gia’ esistenti nonche’ delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessita’ che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti:
a) adeguata all’interesse del servizio;
b) organizzata in modo tale da garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli da parte dell’amministrazione, a tutela dei minori, dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche’ del gettito. - In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonche’ le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all’Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l’istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano ne’ obblighi a carico dell’Amministrazione.
- L’Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile.
- In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l’Ufficio competente, ai fini dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’esercizio della facolta’ di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera b), e’ effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano e’ reso pubblico, trascorsi i quali l’Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facolta’ di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.
- L’Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l’avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite piu’ vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l’Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l’avviso per l’assegnazione ai sensi dell’articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonche’ degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.
Art. 4
Criteri per l’istituzione di rivendite speciali
- Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all’articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:
a) dell’ubicazione degli altri punti vendita gia’ esistenti nella medesima zona di riferimento;
b) della possibile sovrapposizione della rivenditada istituire rispetto agli altri punti vendita gia’ esistenti nella medesima zona di riferimento;
- Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purche’ abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:
a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettereda a) a f), nonche’ da quelli di cui all’articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2, comma 3, e a condizione che la rivendita piu’ vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, sempre che l’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un’esigenza di servizio alla quale non puo’ sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:
1) sale Bingo;
2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
4) stazioni metropolitane;
5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in piu’ locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
6) centri commerciali, qualora dall’istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l’istituzione di una rivendita ordinaria e sempreche’ sussistano le particolari esigenze di servizio, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.
2-bis. Il parametro di cui all’articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita piu’ vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
- Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l’insegna regolamentare o la scritta tabacchi all’esterno della struttura che le ospita.
- Le rivendite speciali a carattere stagionale,indipendentemente dal periodo di apertura, che puo’ essere stabilito caso per caso, non possono operare per piu’ di otto mesi all’anno.
Art. 5
Istituzione di rivendite speciali
- Le domande per l’istituzione di rivendite speciali sono presentate all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonche’ da una dichiarazione costitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
- La perizia giurata contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l’indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa piu’ vicine, nonche’ degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale piu’ breve. - La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a)la natura dell’attivita’ commerciale ovvero di servizio prestata;
b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situaizoni dimorosita’ verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;
c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzatialla somministrazione di alimenti e bevande;
d) per i centri commerciali, il numero degli eserciziattivi ed operanti. - Per le domande pervenute prive della documentazionedi cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
- L’Ufficio competente, incaso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche’, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi’ notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
- Trascorso il termine di cui al comma 4:
a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 ocon documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili;
b) le domande complete della documentazione dicui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione del provvedimento finale. - Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultanoprive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
- Il provvedimento finale e’ comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Art. 6
Impianti di distribuzione carburanti
- All’interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti
esclusivamente rivendite speciali o patentini.
- L’istituzione della rivendita e’ consentita nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, nonche’ dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall’articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2 bis. I criteri previsti dall’articolo 2, considerata la particolarita’ dell’ubicazione e dell’utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia gia’ istituita una rivendita speciale o un patentino.
3. Per locale chiuso all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato:
a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero
b) alla vendita di tabacchi lavoratiovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l’esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il parametro dimensionale, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio igienico.
5. Le domande sono presentate all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate dauna perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nonche’ da copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi di cui al comma 2. La perizia contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l’indicazione della sede propostae delle tre rivendite a questa piu’ vicine, nonche’ degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale piu’ breve;
c) una planimetria dell’impianto didistribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) la natura dell’eventuale attivita’ commercialediversa dalla vendita di tabacchi lavorati;
b) la sussistenza di eventualiviolazioni fiscali e/o morosita’ verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
7. Per le domande pervenute prive della documentazionedi cui ai commi 5 e 6 l’Ufficio competente invita il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7:
a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate improcedibili;
b) le domande complete della documentazione sonoistruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione del provvedimento finale.
9. L’Ufficio competente, incaso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche’, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi’ notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
10. Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultano privedi uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
11. Il provvedimento finale e’ comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
12. Restano fermi, finche’ le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all’istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall’articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
13. Qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l’impossibilita’ del rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, non sia consentita l’istituzione di una rivendita, nella medesima stazione e’ sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.
14. Nell’ambito di un medesimo territorio comunale l’attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, puo’ avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria gia’ attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l’istituzione delle rivendite di cui all’articolo 3, l’Ufficio di cui al comma 5 valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l’impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento. Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce e’ soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9.
15. Le rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti, anche per effetto di quanto previsto al comma 14, non sono suscettibili di trasferimento.
16. Fuori dai casi di cui al comma 13, e’ sempre consentito esporre, sia all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati.
Art. 7
Criteri per il rilascio di patentini
- Ai fini del rilascio di patentini l’Ufficio competente prende in considerazione il caratteredi complementarieta’ del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e
giustificata dalla necessita’ di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non puo’ essere svolto dalle rivendite ordinarie.
- I patentini possono essere istituitipresso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonche’ presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale “Bingo”;
d) agenzie di scommesse e puntivendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi dicui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, 773, e successive modificazioni, come definiti dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
f) bar di rilevante frequentazione,in presenza di comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di pubblico e la rilevanza dei servizi resi alla - Ai fini dell’adozione del provvedimento, gliUffici competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano:
a) l’orario prolungato dell’eserciziorispetto a quello delle rivendite circostanti;
b) il giorno di riposo settimanale praticato dall’esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie piu’ vicine;
c)la distanza dell’esercizio dalla rivendita piu’ vicina;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio;
e)la frequentazione dell’esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;
f)l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria piu’ vicina;
g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situaizoni di morosita’ verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione diimporto superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
- In ogni caso il patentino non puo’ essere rilasciato se la rivendita piu’ vicina e’ posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche’ se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all’articolo 2, comma 2, e’ installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
Art. 8
Rilascio dei patentini
- Le domande di rilasciodei patentini sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonche’ da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
- La perizia giurata contiene:
a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l’esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l’indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonche’ degli esercizi gia’ dotati di patentini aggregati, ai sensi dell’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con indicazione della loro distanza dall’esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale piu’ breve;
c) la planimetria del locale dell’esercizio del richiedente;
d) per le sole stazioni di servizio di cuiall’articolo 6, una planimetria che riporti le superfici dell’impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati. - La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) l’orario dell’esercizio del richiedente;
b)il giorno di riposo settimanale dell’esercizio del richiedente;
c) la natura dell’attivita’ prestata;
d)la frequentazione dell’esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;
e) la presenza di distributori automaticidi tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu’ vicina;
f) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni dimorosita’ verso l’Erario o verso il concessionario della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazionedi cui al comma 3 e’ limitata alle circostanze di cui alla lettera f) del medesimo comma.
5.Per le domande pervenute prive della documentazionedi cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
- L’Ufficio competente, incaso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche’, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita piu’ vicina alla quale il patentino sara’ aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresi’ notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
- Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del patentino motiva comunque, in forma espressa, in ordine all’intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti di cui al comma 3, nonche’ in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale e’ comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
- E’ fatto divieto al titolare del patentino di esporre, sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
Art. 9
Rinnovo dei patentini
- Alla scadenza del biennio di validita’ del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validita’, una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
a) la quantita’ e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all’ultimo anno solare immediatamente precedente;
b) i dati e le informazioni di cui all’articolo 8, comma 3. - Per le domande pervenute prive della documentazionedi cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
- Il rinnovo e’ concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino;
4) ABROGATO
- In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l’Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.
- Presso gli impianti di distribuzione carburanti ilrinnovo del patentino, quando lo stesso e’ stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, e’ sempre consentito.
Art. 10
Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie
- Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite piu’ vicine.
- Iltrasferimento in zona e’ subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite piu’ vicine, delle distanze di cui all’articolo 2.
- Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispettoa quelle di cui all’articolo 2, il trasferimento in zona e’ consentito qualora determini l’aumento della distanza preesistente; rimane ferma l’applicazione del comma 2 relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.
- In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all’articolo 2 puo’ essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorche’ lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purche’ tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facolta’ puo’ essere esercitata una sola volta nell’arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarita’ della rivendita.
- Il trasferimento di una rivendita ordinaria siconsidera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite piu’ vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria e’ sempre considerato fuori zona.
5-bis. L’autorizzazione al trasferimento fuori zona e’ subordinata al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e’ consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
6 ABROGATO
- In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonche’ dalla precedente cessione.
Art. 11
Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie
- Le domande di trasferimento in zona delle rivendite ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che puo’ essere presentata in qualsiasi momento.
- Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell’annoe sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che contiene:
a) la rappresentazione della zona in cui si chiede ditrasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3;
b) l’indicazione della sede attuale e di quellaproposta, delle tre rivendite piu’ vicine alla sede attuale e a quella proposta, con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4. - Alla domanda e’ allegata idonea documentazioneche attesta la regolarita’ urbanistico-edilizia del locale proposto, nonche’ la relativa destinazione d’uso commerciale.
- Per le domande pervenute prive della documentazionedi cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
- L’Ufficio competente, incaso di valutazione positiva della domanda di trasferimento e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda e ai titolari delle tre rivendite piu’ vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dal luogo proposto per il trasferimento, assegnando termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. L’Ufficio, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, comunica altresi’ l’avvio del procedimento, assegnando identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi’ notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
- Ilprovvedimento finale e’ comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Art. 12
Trasferimenti per causa di forza maggiore
- Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresi’ consentite , in qualsiasi periodo dell’anno, per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall’Amministrazione, determinano l’oggettiva impossibilita’ dell’esercizio della attivita’.
- L’Ufficio competente puo’ autorizzare, nelle more dell’istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di cui all’articolo 2, comma 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l’impedimento all’esercizio dell’attivita’ per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non puo’ essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell’ipotesi di calamita’ naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento puo’ essere prorogato oltre i 12 mesi.