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Rivendite tabacchi: le nuove regole per licenze, patentini, distanze e reddito

Pubblichiamo il testo normativo già emendato con le nuove disposizioni introdotte dal Ministero dell'Economia e Finanze.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli domani terrà una audizione per spiegare – in parte – e ascoltare – soprattutto –  le istanze dei rivenditori e dei distributori di tabacco, in virtù della riforma che li vede coinvolti in prima persona.  Come spiegato dall’Amministrazione, l’oocasione è utile per aprire “un tavolo di confronto con i principali operatori del settore allo scopo di illustrare le principali novità introdotte con il decreto n. 51 del 12 febbraio 2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 2021 – che, in attuazione della legge europea n. 37/2019, delinea i nuovi criteri per l’istituzione e il trasferimento delle rivendite di generi di monopolio. La nuova disciplina legislativa prevede, in sostituzione del criterio della redditività, l’applicazione del nuovo parametro di popolazione”. Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale sarà operativo a partire del prossimo 6 maggio. Leggendolo, però, contiene soltanto le modifiche apportate al Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo (Decreto 21 febbario 2013). Per avere un quadro d’insieme della materia normativa occorre aggregare le parti emendate al testo originale. In mancanza di un testo omogeneo, e in preparazione al confronto con Adm, abbiamo stilato il nuovo testo di legge così come dovrebbe risultare una volta inseriti gli emendamenti e che regolamenta la vendita e distribuzione dei prodotti del tabacco. Le maggiori variazioni riguardano le richieste di patentini, le rivendite speciali e le rivendite presso i distributori di benzina, nonchè i requisiti per il mantenimento della licenza, tra cui l’insussistenza di reati connessi al contrabbando e all’evasione fiscale e la mancanza di pendenze fiscali con la pubblica amministrazione. Cambiano anche le modalità di conteggio del “valore” di una licenza e le distanze minime tra gli esercizi. Di seguito il testo integrale da noi emendato (e per questo passibile di contenere refusi, ndr) con le novità introdotte dal Ministero dell’economia e Finanze.

 

Art. 1

Vendita al pubblico di tabacchi lavorati

  1. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati  e’  effettuata  a mezzo di rivendite ovvero di patentini.
  2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.

 

Art. 2

Criteri per l’istituzione di rivendite ordinarie

  1. L’istituzione delle rivendite  ordinarie  e’  consentita   in presenza dei parametri di cui al presente articolo.
  2. La distanza minima  del  locale  adibito  a  nuova  rivendita, rispetto a quello della rivendita piu’ vicina gia’ in  esercizio,  e’ pari o superiore a:
    a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
    b) metri 250, nei comuni con popolazione  da  30001  a  100000 abitanti;
    c) metri 200, nei comuni con  popolazione  superiore  a  100000 abitanti.
  1. Non e’ consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora  nei comuni interessati sia stato  gia’  raggiunto  il  rapporto  di  una  rivendita  ogni  1.500 abitanti, salvo che  nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti  che ne  siano  sprovvisti,  qualora  sussista  un  effettivo  e  concreto interesse del  servizio  e la  rivendita  ordinaria  piu’  vicina  gia’  in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri.
  2. La distanza e’ intesa come il percorso pedonale piu’ breve ed e’ calcolata secondo le   disposizioni   applicative   stabilite   con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei  monopoli, nel rispetto delle disposizioni del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l’individuazione della popolazione comunale si  fa  riferimento, nelle more  della  completa  accessibilita’  dell’Anagrafe  nazionale della popolazione residente, ad  apposita  certificazione  rilasciata dal Comune  ovvero,  in  mancanza,  ai  dati  dell’ultimo  censimento pubblicato dall’Istat.

4-bis.  Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via  di  esperimento ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957,  n. 1293, puo’ essere revocato nell’interesse del servizio  nel  caso  in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le  rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di  titolarita’, salvo  il  caso  di  assegnazione  al  coadiutore   nell’ipotesi   di premorienza del titolare.
4-ter. Ai fini dell’assegnazione, ai  sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957,  n.  1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, relativa  alla  sussistenza  di  eventuali   violazioni   fiscali   e situazioni  di  morosita’  verso  l’Erario  o  verso  l’Agente  della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo  80, comma  4,  del  decreto  legislativo   18   aprile   2016,   n.   50, definitivamente  accertate  o  risultanti  da   sentenze   non   piu’ impugnabili.

 

Art. 3

Istituzione delle rivendite ordinarie

  1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie  sono  istituite   con  provvedimento   dei competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei  tempi e nei luoghi individuati in  funzione  dell’interesse  del  servizio, tenendo particolarmente conto  delle  zone  caratterizzate  da  nuovi sviluppi abitativi, commerciali  della  particolare  rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana della  popolazione  residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione tali da rendere  palese la sussistenza dell’interesse del servizio dell’offerta  in  funzione  della  domanda, nonche’ delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.
  1. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano  per  ogni anno solare due piani semestrali per  l’istituzione  delle  rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla  luce  dei  punti  di  vendita  gia’ esistenti  nonche’ delle  istanze  di  trasferimento  nel  frattempo pervenute, della necessita’ che  la  rete  di  vendita  dei  tabacchi lavorati risulti:
    a) adeguata all’interesse del servizio;
    b) organizzata  in  modo  tale  da  garantire   l’efficienza   e l’efficacia dei controlli da parte dell’amministrazione, a tutela dei minori,  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica,   della   salute pubblica, nonche’ del gettito.
  2. In occasione  della  predisposizione  di  ciascun  piano  sono valutate  le  domande  di  trasferimento  nonche’  le   proposte   di istituzione di nuove rivendite pervenute all’Amministrazione  durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per  l’istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano ne’ obblighi a carico dell’Amministrazione.
  3. L’Ufficio competente formula, entro  il  31  marzo  ed  il  30 settembre, lo schema  di  piano  per  l’istituzione  delle  rivendite ordinarie avendo cura di  inserirvi  esclusivamente  le  proposte  di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza  di servizio, nel rispetto dei parametri di cui  all’articolo  2  e  alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile.
  4. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l’Ufficio competente, ai fini dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  e per consentire l’esercizio della facolta’  di  cui  all’articolo  10, comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico  lo  schema di piano in apposita  sezione  del  sito  istituzionale  dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’esercizio della  facolta’  di  cui  al predetto articolo 10, comma 1, lettera b), e’ effettuato entro  venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano e’ reso  pubblico, trascorsi i quali l’Ufficio competente definisce il  piano  anche  in assenza di partecipazione, salva la facolta’ di tenere  motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.
  1. L’Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti  gli  elementi  istruttori  acquisiti,  comunica  l’avvio   del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai  titolari  delle tre rivendite piu’ vicine situate a distanza inferiore  a  600  metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando  loro  quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l’Ufficio competente approva il piano definitivo di  istituzione  delle  nuove  rivendite  e,  per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione,  pubblica l’avviso per l’assegnazione ai sensi dell’articolo 21 della legge  22 dicembre 1957, n. 1293, nonche’ degli articoli 50 e  51  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

 

Art. 4

Criteri per l’istituzione di rivendite speciali

  1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all’articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:
    a) dell’ubicazione degli altri punti vendita gia’ esistenti nella medesima zona di riferimento;
    b) della possibile sovrapposizione della rivenditada  istituire rispetto agli altri punti vendita gia’ esistenti nella medesima  zona  di riferimento;

 

  1. Le rivendite speciali possono  essere  istituite  nei  seguenti luoghi, previsti dall’articolo 53 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 14  ottobre  1958,  n.  1074,  purche’  abbiano  esclusivo accesso dalla struttura ospitante e  non  siano  dotate  di  ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:
    a) stazioni ferroviarie;
    b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
    c) stazioni marittime;
    d) aeroporti;
    e) caserme;
    f) case di pena;
    g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettereda  a)  a f), nonche’ da  quelli  di  cui  all’articolo  6,  nel  rispetto  dei parametri di cui all’articolo  2,  comma 3, e  a  condizione che  la  rivendita  piu’  vicina  sia localizzata  ad  una  distanza superiore a metri 350, nei  comuni  con  popolazione  fino  a  000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri  250,  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 100.000 abitanti, sempre  che  l’ufficio  competente dell’Agenzia delle dogane e dei  monopoli  riscontri  un’esigenza  di servizio alla quale non puo’ sopperirsi mediante rivendita  ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:

1) sale Bingo;

2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione  ed importanza;

3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia  possibile accedere  soltanto  previa  esibizione  di  tessere  o  biglietti  di ingresso;

4) stazioni metropolitane;

5) ipermercati, intesi quali strutture facenti  capo  ad  unico soggetto, anche organizzate in piu’ locali  o reparti  in  relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

6) centri commerciali, qualora  dall’istruttoria  esperita  non risulti  concretamente  possibile  l’istituzione  di  una   rivendita ordinaria  e  sempreche’  sussistano  le  particolari   esigenze   di servizio, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e  al  consistente  afflusso  del pubblico presso il centro commerciale.

2-bis.  Il parametro di cui all’articolo 2, comma 3, non trova  applicazione  in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora  la  rivendita  piu’ vicina ai  luoghi  ivi  indicati  sia  localizzata  ad  una  distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con  popolazione  fino  a  30.000 abitanti, a metri 2.000, nei  comuni  con popolazione  da  30.001  a 100.000 abitanti  e,  a  metri  2.500,  nei  comuni  con  popolazione superiore a 100.000 abitanti.

  1. Le rivendite speciali di cui al presente articolo  non  possono esporre l’insegna regolamentare o  la  scritta  tabacchi  all’esterno della struttura che le ospita.
  2. Le rivendite speciali a carattere stagionale,indipendentemente dal periodo di apertura, che puo’ essere stabilito caso per caso, non possono operare per piu’ di otto mesi all’anno.

 

 

Art. 5

Istituzione di rivendite speciali

 

  1. Le  domande  per  l’istituzione  di  rivendite  speciali   sono presentate all’ufficio  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli territorialmente  competente  corredate  da   una   perizia   giurata sottoscritta da un professionista  iscritto  all’albo  dei  geometri, degli architetti e degli  ingegneri,  nonche’  da  una  dichiarazione costitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive modificazioni.
  1. La perizia giurata contiene:
    a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
    b) l’indicazione della sede proposta e  delle  tre  rivendite  a questa piu’ vicine, nonche’ degli  eventuali patentini  aggregati  a tali rivendite  come  risultanti  da  certificazione  rilasciata  dal competente ufficio, con le relative  distanze  calcolate  secondo  il percorso pedonale piu’ breve.
  2.  La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
    a)la  natura  dell’attivita’  commerciale  ovvero  di  servizio prestata;
    b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situaizoni dimorosita’ verso l’Erario o verso  l’Agente  della  riscossione  di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80,  comma  4,  del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;
    c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzatialla somministrazione di alimenti e bevande;
    d) per i centri commerciali, il numero degli eserciziattivi  ed operanti.
  3. Per le domande pervenute prive della documentazionedi  cui  ai commi  2  e  3  gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
  1. L’Ufficio competente, incaso  di  valutazione  positiva  della domanda  e  della  relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche’, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della  legge n.  241  del  1990,  e  successive  modificazioni,  ai soggetti  nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato  a  produrre effetti diretti e  a  quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi; fornisce altresi’ notizia dell’inizio del  procedimento  ai  soggetti individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi  diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
  2. Trascorso il termine di cui al comma 4:
    a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 ocon documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4,  sono dichiarate inammissibili;
    b) le domande complete della documentazione dicui  al  comma  1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione del provvedimento finale.
  3. Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultanoprive  di uno dei  documenti  previsti  dal  presente  articolo  ovvero  i  cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche  relativamente  ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
  4. Il  provvedimento  finale  e’  comunicato,  oltre  che  al  suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo procedimento.

 

Art. 6

Impianti di distribuzione carburanti

  1. All’interno degli impianti di distribuzione di  carburanti  possono  essere  istituiti

esclusivamente rivendite speciali o patentini.

  1. L’istituzione della rivendita e’ consentita nel  rispetto  dei criteri di cui all’articolo 2,  nonche’  dei  parametri  dimensionali minimi degli  impianti  di  distribuzione  carburanti  e  dei  locali chiusi,  diversi  da  quelli  al servizio  della  distribuzione   di carburanti,  di  cui  all’articolo  28,  comma  8,  lettera  b),  del  decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall’articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge  2  marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 2012, n. 44.

2 bis. I  criteri previsti   dall’articolo    2,    considerata    la    particolarita’ dell’ubicazione   e   dell’utenza   di   riferimento,   non   trovano applicazione per gli impianti  localizzati  nelle  aree  di  servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia  gia’  istituita  una rivendita speciale o un patentino.

3. Per locale chiuso all’interno  dell’impianto  di  distribuzione carburanti, diverso da quelli  al  servizio  della  distribuzione  di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima  di  30 metri quadrati, dedicato:

a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero

b) alla vendita di tabacchi lavoratiovvero  di  prodotti  o  di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al  pagamento  dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l’esposizione o  la  vendita di olii combustibili, di agenti chimici  e  di  ogni  altro  prodotto comunque idoneo ad  alterare  i  tabacchi  lavorati  ovvero  la  loro conservazione.

4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  il   parametro dimensionale, previsto dalle disposizioni  di  cui al  comma  2,  si  intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Per  superficie  utile  minima  si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al  netto  della superficie  di  locali  destinati   a   servizi,   quali   magazzino, spogliatoio, servizio igienico.

5. Le domande sono presentate all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate dauna  perizia giurata sottoscritta  da  un  professionista  iscritto  all’albo  dei geometri, degli architetti e degli ingegneri,  da  una  dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive modificazioni,    nonche’ da copia della documentazione urbanistico-edilizia  di   assenso   alla   costruzione   ovvero   al mantenimento dei  locali  chiusi  di  cui  al  comma  2.  La  perizia contiene:

a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;

b) l’indicazione della sede propostae  delle  tre  rivendite  a questa piu’ vicine, nonche’ degli  eventuali patentini  aggregati  a tali rivendite  come  risultanti  da  certificazione  rilasciata  dal competente ufficio, con le relative  distanze  calcolate  secondo  il percorso pedonale piu’ breve;

c) una planimetria dell’impianto didistribuzione  carburanti  e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

a) la natura dell’eventuale attivita’ commercialediversa  dalla vendita di tabacchi lavorati;

b) la sussistenza di eventualiviolazioni  fiscali  e/o  morosita’ verso l’Erario o verso  l’Agente  della riscossione  di  importo  superiore  a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.

7. Per le domande pervenute prive della documentazionedi  cui  ai commi 5 e 6 l’Ufficio competente invita il richiedente  a  provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7:

a) le   domande   prive   della   documentazione   ovvero   con documentazione   incompleta   o   non   integrata   sono   dichiarate improcedibili;

b) le domande complete della documentazione sonoistruite  dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione  del  provvedimento finale.

9. L’Ufficio competente, incaso  di  valutazione  positiva  della domanda  e  della  relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche’, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della  legge n.  241  del  1990,  e  successive  modificazioni,  ai  soggetti  nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato  a  produrre effetti diretti e  a  quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi; fornisce altresi’ notizia dell’inizio del  procedimento  ai  soggetti individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi  diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

10. Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultano privedi uno dei  documenti  previsti  dal  presente  articolo  ovvero  i  cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche  relativamente  ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.

11. Il provvedimento  finale  e’  comunicato,  oltre  che  al  suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato  al  relativo procedimento.

12. Restano  fermi,  finche’   le   rivendite   sono   attive,   i provvedimenti di assenso all’istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente  alla data di entrata in vigore dell’articolo 28, comma 8, lettera b),  del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall’articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge  2  marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 2012, n. 44.

13. Qualora  in  un  impianto  di  distribuzione  carburanti,  per l’impossibilita’ del rispetto dei criteri di cui all’articolo 2,  non sia  consentita  l’istituzione  di  una  rivendita,  nella   medesima stazione e’  sempre consentito,  fermo  il  rispetto  dei  parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.

14. Nell’ambito di un medesimo territorio comunale l’attivazione di una rivendita di  tabacchi   lavorati   presso   un   impianto   di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3  e  4, puo’ avvenire anche per trasferimento presso  tale  impianto  di  una rivendita ordinaria gia’ attiva nel predetto territorio comunale.  In tale caso, per rispetto del saldo del piano per  l’istituzione  delle rivendite di cui all’articolo 3, l’Ufficio di cui al comma  5  valuta contestualmente la domanda  di  istituzione  della  rivendita  presso l’impianto di distribuzione di carburanti e quella di  trasferimento. Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce  e’ soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9.

15. Le rivendite  che  si  istituiscono  presso  un  impianto  di distribuzione carburanti, anche per effetto  di quanto  previsto  al comma 14, non sono suscettibili di trasferimento.

16. Fuori dai casi di  cui  al  comma  13,  e’  sempre  consentito esporre, sia all’interno dell’impianto  di distribuzione  carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino  la  vendita  di tabacchi lavorati.

 

Art. 7

Criteri per il rilascio di patentini

 

  1. Ai fini del rilascio di patentini l’Ufficio competente prende in considerazione il caratteredi  complementarieta’  del  servizio  di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di  una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla  stessa  e

giustificata dalla necessita’ di erogazione del predetto servizio  in luoghi e tempi in cui tale servizio  non  puo’ essere  svolto  dalle rivendite ordinarie.

  1. I patentini possono essere istituitipresso  pubblici  esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande,  nonche’ presso i seguenti esercizi:
    a) alberghi;
    b) stabilimenti balneari;
    c) sale “Bingo”;
    d) agenzie di scommesse e puntivendita  aventi  come  attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
    e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi dicui all’articolo 110  del  regio  decreto  18  giugno  1931,    773,  e successive modificazioni, come definiti  dall’articolo  9,  comma  1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010  del  Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli di  Stato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
    f) bar di rilevante frequentazione,in  presenza  di  comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di  pubblico e  la  rilevanza dei  servizi  resi  alla
  2. Ai fini dell’adozione del provvedimento, gliUffici  competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano:
    a) l’orario prolungato dell’eserciziorispetto  a  quello  delle rivendite circostanti;
    b) il giorno di riposo settimanale praticato dall’esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie piu’ vicine;
    c)la  distanza  dell’esercizio  dalla  rivendita  piu’  vicina;
    d) l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio;
    e)la  frequentazione  dell’esercizio  sulla  base  del   numero   medio giornaliero di scontrini fiscali o di  biglietti  di  accesso  emessi ovvero  in  ogni  caso  sulla  base  delle  cessioni  e   prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;
    f)l’eventuale  presenza  di   distributori   automatici   nella rivendita ordinaria piu’ vicina;
    g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situaizoni di morosita’ verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione diimporto  superiore  a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
  1. In ogni caso  il patentino non puo’ essere rilasciato se la rivendita piu’  vicina  e’ posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche’ se presso  una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di  cui  all’articolo 2, comma 2, e’ installato  un  distributore  automatico  di  tabacchi lavorati.

 

Art. 8

Rilascio dei patentini

 

  1. Le domande di rilasciodei  patentini  sono  corredate  da  una perizia giurata sottoscritta da un professionista  iscritto  all’albo dei geometri o degli architetti o degli  ingegneri,  nonche’  da  una dichiarazione  sostitutiva   di   atto   notorio   sottoscritta   dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
  2. La perizia giurata contiene:
    a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l’esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3;
    b) l’indicazione delle  rivendite,  ordinarie  ovvero  speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonche’ degli esercizi  gia’ dotati di patentini aggregati,  ai  sensi  dell’articolo  54,  quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958, n.  1074,  e  successive  modificazioni,  alle   predette  rivendite ordinarie,  come  risultanti   da   certificazione   rilasciata   dal competente   ufficio,   con   indicazione   della    loro    distanza dall’esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale piu’ breve;
    c) la planimetria del locale dell’esercizio del richiedente;
    d) per le sole stazioni di servizio di cuiall’articolo  6,  una planimetria che riporti  le  superfici  dell’impianto  e  del  locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.
  3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
    a) l’orario dell’esercizio del richiedente;
    b)il  giorno   di   riposo   settimanale   dell’esercizio   del richiedente;
    c) la natura dell’attivita’ prestata;
    d)la frequentazione dell’esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in  ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli  ultimi due periodi di imposta;
    e) la presenza di distributori automaticidi  tabacchi  lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu’ vicina;
    f) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni dimorosita’ verso  l’Erario  o  verso   il   concessionario   della   riscossione di  importo  superiore  a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
    4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazionedi cui al comma 3 e’ limitata alle circostanze di cui  alla  lettera  f) del medesimo comma.
    5.Per le domande pervenute prive della documentazionedi  cui  ai commi  2  e  3  gli  Uffici  competenti invitano  il  richiedente  a provvedere alla loro  integrazione  nel  termine  di  trenta  giorni. Decorso il termine senza che le  stesse  siano  state  integrate,  le  domande sono dichiarate improcedibili.
  1. L’Ufficio competente, incaso  di  valutazione  positiva  della domanda  e  della  relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche’, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della  legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici  giorni  per  eventuali  osservazioni,  al  titolare   della rivendita piu’ vicina alla quale il patentino sara’  aggregato  e  ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;  fornisce altresi’ notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
  2. Il provvedimento conclusivo del procedimento di  rilascio  del patentino   motiva   comunque,   in   forma  espressa,   in   ordine all’intervenuto esame e alla valutazione  dei  requisiti  di  cui  al comma 3, nonche’ in ordine ad  ogni  ulteriore  elemento  istruttorio acquisito. Il provvedimento finale e’ comunicato, oltre  che  al  suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo procedimento.
  3. E’ fatto divieto al titolare del  patentino  di  esporre,  sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio,  scritte  o  insegne  che indichino,  anche  solo  indirettamente,  la  vendita   di   tabacchi lavorati.

 

Art. 9

Rinnovo dei patentini

  1. Alla scadenza del  biennio  di  validita’  del  patentino  gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano,  almeno  30  giorni prima del termine di scadenza della validita’, una domanda  in  bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva  di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive modificazioni, che attesta:
    a) la quantita’ e il valore dei prelievi effettuati  risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all’ultimo anno solare immediatamente precedente;
    b) i dati e le informazioni di cui all’articolo 8, comma 3.
  2. Per le domande pervenute prive della documentazionedi  cui  al comma 1 gli Uffici competenti invitano il  richiedente  a  provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso  il  termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
  3. Il rinnovo e’ concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per  il rilascio  del patentino;

4) ABROGATO

 

  1. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l’Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del  patentino  in scadenza alla prosecuzione della vendita dei  tabacchi  lavorati.  In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di  approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.
  2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti ilrinnovo  del patentino, quando lo stesso e’ stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, e’ sempre consentito.

 

Art. 10

Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie

  1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite piu’ vicine.
  2. Iltrasferimento  in  zona  e’  subordinato  al  rispetto,  nei confronti di ciascuna delle tre rivendite piu’ vicine, delle distanze di cui all’articolo 2.
  3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispettoa  quelle  di  cui  all’articolo  2,  il trasferimento in zona e’ consentito qualora determini l’aumento della distanza  preesistente; rimane  ferma  l’applicazione  del  comma  2 relativamente  alle  altre  rivendite  in  zona  poste,  prima  della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.
  4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a  distanza  inferiore  rispetto a  quelle  di  cui all’articolo 2 puo’ essere  autorizzato  il  trasferimento  in  zona, ancorche’  lo  stesso  comporti  ulteriore  avvicinamento  ad   altra rivendita, purche’ tale avvicinamento non sia superiore  al  quindici per cento  della  precedente  distanza.  Tale  facolta’  puo’  essere esercitata una sola volta nell’arco di dieci anni,  indipendentemente dai cambi di titolarita’ della rivendita.
  5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria siconsidera  fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano  mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite piu’ vicine. In  ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una  distanza  superiore  a 600 metri rispetto alla sede originaria e’ sempre  considerato  fuori zona.

5-bis. L’autorizzazione  al  trasferimento  fuori  zona  e’  subordinata  al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze,  motivate  in  relazione  alla  ottimizzazione  e   alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori  zona della rivendita non e’ consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della  rivendita  e  quella  proposta  per  la  nuova ubicazione  risulti  superiore  a:  a)  3000  metri  nei  comuni  con popolazione fino a 30.000 abitanti; b)  2500  metri  nei  comuni  con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000  metri  nei  comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

 

6 ABROGATO

 

  1. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento  fuori  zona  di  una  rivendita ovvero la sua cessione sono  esclusivamente  consentiti  decorsi  due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo  di  esperimento ovvero  dal precedente  trasferimento  fuori  zona,  nonche’   dalla precedente cessione.

 

Art. 11

Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie

  1. Le domande di trasferimento in zona delle rivendite  ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto  bimestre,  salvo  i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che puo’ essere presentata in qualsiasi momento.
  2. Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell’annoe  sono  obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da  un  professionista iscritto all’albo dei geometri, degli  architetti,  degli  ingegneri, che contiene:
    a) la rappresentazione della zona in cui si chiede ditrasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3;
    b) l’indicazione della sede attuale e di quellaproposta,  delle tre rivendite piu’ vicine alla sede attuale e a quella proposta,  con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto  dall’articolo 2, comma 4.
  3. Alla domanda e’ allegata idonea documentazioneche  attesta  la regolarita’ urbanistico-edilizia  del  locale  proposto,  nonche’  la relativa destinazione d’uso commerciale.
  4. Per le domande pervenute prive della documentazionedi  cui  ai commi  2  e  3  gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30  giorni.  Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
  5. L’Ufficio competente, incaso  di  valutazione  positiva  della domanda di trasferimento e della relativa  documentazione  pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al  soggetto  che ha presentato la domanda e  ai  titolari  delle  tre  rivendite  piu’ vicine situate a distanza inferiore a 600 metri  dal  luogo  proposto per il trasferimento,  assegnando  termine  di  quindici  giorni  per eventuali  osservazioni.  L’Ufficio,  ai  sensi  dell’articolo  7   e seguenti della legge n. 241 del  1990,  e  successive  modificazioni, comunica  altresi’  l’avvio  del  procedimento,  assegnando  identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei  quali  il provvedimento finale e’ destinato a  produrre  effetti  diretti  e  a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi’  notizia dell’inizio del procedimento ai  soggetti  individuati  o  facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
  6. Ilprovvedimento  finale  e’  comunicato,  oltre  che  al  suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato  al  relativo procedimento.

 

Art. 12

Trasferimenti per causa di forza maggiore

  1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresi’  consentite , in qualsiasi periodo dell’anno, per  cause  di  forza  maggiore  che,  valutate singolarmente    dall’Amministrazione,    determinano     l’oggettiva impossibilita’ dell’esercizio della attivita’.
  2. L’Ufficio   competente   puo’    autorizzare,    nelle    more dell’istruttoria delle domande di cui al  comma 1,  comunque  previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento,  dei  parametri di  cui  all’articolo  2,  comma 2, il  trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di  sei  mesi  rinnovabile per una sola volta. Nei casi di  forza  maggiore  per  i  quali,  decorsi  i  12   mesi,   perduri l’impedimento all’esercizio dell’attivita’ per causa  non  imputabile al  titolare  della  rivendita,  il  trasferimento  non  puo’  essere prorogato oltre i complessivi  18  mesi.  Nell’ipotesi  di  calamita’ naturali formalmente dichiarate ai  sensi  della  legge  24  febbraio 1992, n. 255, il trasferimento  puo’  essere  prorogato  oltre  i  12 mesi.

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