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Liquidi e sigarette elettroniche: obblighi irragionevoli, spiegazioni incongruenti

Prevalenza calcolata senza la sola Iva. I produttori, intanto, pur operando in regime di libero mercato, dovranno comunicare il prezzo di vendita.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli spiega con una Circolare alcuni punti non chiari dei Direttoriali che hanno modificato l’articolo 62-quater del decreto legislativo numero 504. Ma aggiunge alcune indicazioni che lasciano ulteriore spazio a incomprensioni o possibili ricorsi legali.
Nulla da eccepire sulle modalità di acquisto sul web dei liquidi di ricarica per sigarette elettroniche: possono essere acquistati soltanto dai maggiorenni che – ad ogni acquisto – dovranno anche produrre gli estremi del documento di identità personale e il codice fiscale, così come riportato sulla tessera sanitaria. Una soluzione già adottata in molti altri settori; spetterà agli e-commerce dotati di deposito fiscale organizzare e aggiornare i sistemi di gestione per aggiungere le due nuove voci obbligatorie. Viene confermata l’obbligarietà del registro contabile cartaceo nel solo caso in cui non si abbia in dotazione un registro telematico.
Maggiori perplessità su alcune indicazioni riferite ai produttori. La prima riguarda la distruzione dei liquidi prodotti prima di marzo (e quindi senza contrassegno di Stato) che al 31 agosto risulteranno invenduti. Una decisione che spiazza tutti produttori che dovrebbero gettare nel cestino migliaia di liquidi, la cui imposta gravante oltretutto è già stata pagata all’erario. Anche se la circolare dispone che potranno essere restituiti al produttore, è difficile pensare una restituzione sistematica dei flaconi, che oltretutto dovranno essere manipolati per poter essere riconfezionati con le nuove confezioni a norma. La seconda obbliga invece le aziende di produzione a comunicare il prezzo di vendita dei liquidi. Una disposizione teorica che appare nella pratica irrealizzabile: il prezzo di vendita dei prodotti liquidi da inalazione è libero, non imposto come invece accade per i prodotti del tabacco. Le aziende dovrebbero dunque comunicare all’Adm tutti i prezzi applicati per tutti i prodotti e destinati a ciascun rivenditore che ne abbia fatto richiesta. Per assurdo, uno stesso liquido potrebbe essere venduto, senza alcuna violazione di legge, a 2 mila negozianti con 2 mila prezzi diversi. E’ semplicemente la regola del libero mercato. La sensazione è che i direttoriali siano stati scritti in parallelo alle richieste fatte (e che probabilmente si davano già scontate) tra ottobre e novembre in Parlamento dal direttore generale di applicare un prezzo imposto ai liquidi, così da poter conseguentemente avere una flat tax su ciascun prodotto. Verificata l’impossibilità di condurre in porto l’idea, probabilmente non sono stati cambiati i tecnicismi riguardanti le comunicazioni formali, lasciando dunque l’obbligatorietà della comunicazione del prezzo di vendita. Emersa l’incongruenza, Adm ha introdotto il concetto di prezzo medio ponderato (espressione anch’essa mutuata dal tabacco). Così l’Amministrazione spiega la norma: “Per prodotti immessi in consumo a diversi livelli di prezzo, occorre indicare: per ogni prodotto, il numero di confezioni cedute a ciascun livello di  prezzo (in euro, Iva inclusa); in alternativa, è possibile indicare, per ciascun prodotto, il prezzo medio ponderato, calcolato in base al valore totale delle confezioni immesse in consumo (prezzo in euro, Iva esclusa) in rapporto al numero totale delle stesse. Di conseguenza, il calcolo del prezzo medio ponderato si otterrà – per ciascun prodotto – dal rapporto tra la sommatoria del numero di confezioni moltiplicato per il relativo prezzo di vendita al numeratore e il numero totale delle confezioni immesse in consumo al denominatore”.
Nella circolare pubblicata dall’Agenzia delle Dogane c’è anche un chiarimento sul calcolo della prevalenza: deve essere calcolata al netto della sola imposta sul valore aggiunto, sia per quanto riguarda i liquidi da inalazione, sia per quanto riguarda l’hardware ed eventuali accessori fondamentali.
Le nuove regole volute dall’Agenzia delle Dogane introducono di fatto l’intero comparto del vaping nel pachidermico mondo della burocrazia monopolistica: il problema è che si sta cercando di assoggettare a regole stringenti e create esclusivamente per il tabacco un prodotto – ancora – di libera vendita. Le regole devono essere rispettate, questo è chiaro, ma dovrebbero anche essere scritte in maniera ragionevole e, soprattutto, applicabile. Altrimenti si entra in un ulteriore ginepraio di cavilli e incomprensibili astrazioni normative di cui, francamente, non se ne sentiva il bisogno e la necessità. Ma questa è l’Italia.

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