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Dichiarazione pendenze fiscali: Fit corregge Adm: “Solo se passate in giudicato”

Licenze per tabacchi e autorizzazioni per sigarette elettroniche solo se non si hanno debiti con l'erario. Ma la Federazione tabaccai puntualizza: "Da dichiarare solo se già accertati e definitivi sopra i 5 mila euro".

Tra le nuove disposizioni introdotte dall’Agenzia Dogane e Monopoli, ve n’è una che preoccupa più delle altre: chiunque abbia pendenze con il fisco non potrà vedersi rinnovata la licenza da tabaccaio o l’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione. La disposizione è presente sia nel direttoriale che riguarda gli esercizi di vicinato di sigarette elettroniche che in quello che riguarda la vendita di prodotti da fumo. Tabaccai e rivenditori di sigarette elettroniche devono dichiarare sotto la loro responsabilità di avere i requisiti idonei, ovvero, tra le altre disposizioni, anche di non essere morosi nei confronti dell’erario.
Non si è fatta attendere la reazione della Federazione dei tabaccai (Fit), che, attraverso una nota legale, ha sollevato dubbi sull’obbligo di comunicare all’Amministrazione tutte le pendenze ed eventuali debiti attualmente insoluti.
Con riferimento all’articolo 2, comma 4-ter del novellato D.M. 38/2013 – debutta Fit – che introduce la previsione inerente l’obbligo a carico del richiedente l’assegnazione di una rivendita ordinaria di nuova istituzione di presentare la dichiarazione sull’insussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’erario o verso l’agente della riscossione, si rappresenta quanto segue. Il richiamo all’articolo 80, comma 4, del d. lgs 50, induce a qualificare letteralmente come rilevanti ai fini di cui sopra – e quindi da riportare nella suddetta dichiarazione – esclusivamente quelle “pendenze fiscali” di importo superiore a 5000 euro, accertate mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
Rimarrebbero conseguentemente escluse e come tali non devono essere dichiarate:

  • tutte le pendenze i cui rispettivi importi risultino inferiori a 5000 euro;
  • tutte le pendenze, anche di importo superiore a 5000 euro, non definitivamente accertate (termini di impugnazione non ancora decorsi) ovvero non risultanti da sentenze passate in giudicato (ricorsi pendenti ovvero sentenze non definitive);
  • tutte le pendenze di importo superiore o inferiore a 5000 euro, per le quali l’interessato abbia pagato o si sia impegnato in modo vincolante al pagamento prima della presentazione della domanda (esistenza di un piano di rateizzazione formalmente accolto dall’Amministrazione creditrice).

Sul punto chiediamo che siano forniti i riscontri del caso.
Sempre sul medesimo tema si pone inoltre la necessità di fornire indicazioni specifiche in ordine agli strumenti utilizzabili dal diretto interessato per acquisire “agevolmente” le informazioni da dichiarare. Considerata l’insussistenza di una banca dati omnicomprensiva consultabile dall’interessato per una verifica preventiva, si ritiene necessario che venga fornita un’indicazione esplicita delle tipologie rilevanti di “violazioni fiscali e situazioni di morosità” e, conseguentemente, di quali siano le banche dati consultabili per la verifica della relativa sussistenza”.

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