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Liquidi senza contrassegno invenduti: depositi fiscali possono scaricarli. E i negozianti?

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli chiarisce che i quantitativi distrutti potranno essere inseriti a detrazione nei registri contabili. La norma - per adesso - vale solo per produttori, importatori e aziende abilitate alla vendita di nicotina sul web.

L’Agenzia Dogane e Monopoli vorrebbe chiarire alcuni dubbi emersi a seguito della pubblicazione dei direttoriali di marzo ma ancora una volta la toppa è peggiore del buco. Con una nota informativa, il direttore generale Minenna ha precisato che, così come disposto dalla normativa, i liquidi senza contrassegno ancora in giacenza nei depositi fiscali al 31 agosto dovranno essere distrutti. E potranno essere “scaricati dai registri contabili”, previa comunicazione all’ufficio Adm competente sul territorio dei “quantitativi dei prodotti da avviare a distruzione (il numero delle confezioni e la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione espressa in millilitri), la denominazione della marca e la tipologia di prodotti (con o senza nicotina), il relativo codice univoco, la ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività della specie ai sensi della vigente normativa in materia, nonché la sede dell’impianto di smaltimento presso il quale i prodotti stessi saranno distrutti”. Tutto questo – come evidenziato – vale però soltanto per i depositi fiscali. Ovvero le aziende di produzione, gli importatori e chiunque sia autorizzato alla vendita di prodotti liquidi da inalazione all’ingrosso o sul web. È, infatti, sempre Adm a disporlo: “È consentito il trasferimento tra depositi fiscali autorizzati, dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, fino al 31 agosto 2021. I prodotti giacenti presso i depositi fiscali autorizzati, dopo il 31 agosto 2021, devono essere distrutti o in alternativa possono essere resi ai produttori per essere resi conformi alle nuove disposizioni“.
Rimane invece la spada pendente sulla testa dei negozianti, anch’essi costretti a distruggere eventuali rimanenze alla data del 31 dicembre. In attesa di un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia, intanto, il ricorso promosso al Tar da Smooke France sta andando avanti. L’udienza che deciderà se sospendere o meno il provvedimento d’autorità dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli si svolgerà in modalità remota il prossimo 9 giugno.
Un secondo chiarimento dovrà anche riguardare le modalità del calcolo della prevalenza. La norma dispone che debba essere riportato la somma risultante dalle vendite al netto delle imposte indirette. Ma, mentre l’Agenzia sostiene che ciò vuol dire che occorre scontare soltanto l’Iva, i legali del comparto sostengono che dovrebbe essere estratta anche l’imposta di consumo. Le imposte indirette, infatti, per definizione comprendono anche le accise sul tabacco. Propriamente quella sui liquidi è una imposta di consumo, non una accisa, ma una diversa applicazione della norma a parità di condizione (in questo caso distruzione contemporanea distruzione di liquidi e di sigarette tradizionali) creerebbe una sperequazione fiscale anche e soprattutto alla luce dell’equivalenza che impone di agganciare l’imposta sulle sigarette elettroniche all’accisa sul tabacco. Se in punta di diritto, dunque, l’ipotesi dell’Amministrazione potrebbe sussistere, a rigor di logica e di leale concorrenza di dovrebbe poter detrarre anche l’imposta di consumo dal calcolo della prevalenza. Ma anche su questo aspetto probabilmente l’ultima parola potrà averla il Tribunale.

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