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Sigarette elettroniche, liquidi da inalazione, accessori: quale (in)giusta prevalenza?

Croce e delizia per molti negozianti, il bilancio di fine anno deve necessariamente dimostrare che la maggioranza del ricavo proviene dalla vendita di liquidi da inalazione e sigarette elettroniche. Vediamo nel dettaglio i prodotti che possono essere cumulati alla luce delle novità normative introdotte da Adm.

Si torna a parlare di “prevalenza” nella vendita di liquidi da inalazione per i negozi autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Con la recente Determinazione direttoriale prot. 92923/RU del 29 marzo 2021, l’Agenzia dogane e monopoli prende atto delle modifiche intervenute a livello normativo e provvede ad integrare e rettificare le proprie istruzioni per applicare il “criterio di prevalenza” a cui devono sottostare tutti i rivenditori autorizzati di prodotti liquidi da inalazione.
L’ultima Legge di bilancio (L. 30 dicembre 2020 n. 178) ha infatti modificato il testo unico sulle imposte di consumo, nella parte riguardante il criterio di prevalenza, delegando al direttore di Adm l’emanazione di un regolamento attuativo. In dettaglio, l’art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995 fino al 31 dicembre 2020 stabiliva che i rivenditori di prodotti liquidi da inalazione, per ottenere e rinnovare l’autorizzazione, dovevano vendere in prevalenza “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio”. Nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2021, si deve garantire invece la prevalenza di “prodotti di cui al comma 1-bis e dispositivi meccanici ed elettronici”.
È stato quindi rimosso il riferimento al comma 1, che peraltro era già stato abrogato fin dal 2019, per cui questa modifica del testo è priva di effetti. Viene meno anche l’inciso “comprese le parti di ricambio” e anche questa modifica, a ben vedere, dovrebbe avere effetti estremamente limitati, in quanto le parti di ricambio sono sempre state parte integrante della più ampia categoria merceologica dei “dispositivi meccanici ed elettronici”; lo stesso legislatore indicava (e tuttora indica, in altre parti della legge) i ricambi come “compresi” nella categoria dei dispositivi. Di fatto, l’inciso “comprese le parti di ricambio” era ridondante, e non c’era ragione di mantenerlo nel testo di legge.
Adm è intervenuta sul punto, interpretando il nuovo testo di legge ed attribuendo a questa eliminazione un significato più profondo: se in base al testo precedente i ricambi erano esplicitamente ricompresi nel novero dei dispositivi, l’eliminazione dal testo di quell’inciso deve significare che i ricambi ora sono implicitamente esclusi. In effetti non è del tutto corretto attribuire un valore normativo al silenzio del legislatore, ma non è il caso di addentrarci in questioni su cui si dibatte sin dai tempi del diritto romano.
Non è sfuggito comunque all’Agenzia che tale interpretazione e la conseguente fuoriuscita dalla prevalenza di tutto l’hardware (ad eccezione dei kit completi) avrebbe avuto effetti ingiustificatamente penalizzanti e perfino devastanti per molti rivenditori autorizzati. E quindi il direttore, nel proprio provvedimento, ha deciso di adottare “un’interpretazione ispirata a criteri di ragionevolezza e logicità”, specificando che nel novero dei dispositivi meccanici ed elettronici sono da ritenersi ricomprese “le parti funzionali all’utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione”. A ben vedere, la nuova definizione fornita da Adm non differisce più di tanto da quella precedente, che menzionava esclusivamente i “ricambi”, sicché i riflessi sul calcolo della prevalenza non vengono stravolti più di tanto.
Va doverosamente sottolineato che il recente provvedimento direttoriale, per la prima volta, descrive con grande precisione l’effettiva ampiezza della categoria merceologica dei “dispositivi meccanici ed elettronici”, includendo in esso non solo le box complete di corpo batteria, atomizzatore, testina e drip tip, ma anche le singole parti che le compongono. Si tratta di un chiarimento molto importante che mette fine a numerose incertezze che in passato hanno attanagliato i rivenditori alle prese con il calcolo della prevalenza: se infatti una testina, un cilindro in vetro, una base in acciaio con attacco 510 erano considerati “ricambi”, come doveva essere considerato un atomizzatore completo di testina, vetrino e base? Era un ricambio (rientrante nella prevalenza) o un accessorio (escluso dalla prevalenza)?
Molti rivenditori, soprattutto quelli che raggiungevano percentuali di prevalenza elevate, hanno in passato optato, prudenzialmente, per includere nel calcolo solo le box complete ed i singoli ricambi, escludendo gli atomizzatori completi venduti senza batteria, così come i corpi batteria venduti senza atom, nonché i drip tip.
Attenzione però ad un’importante specificazione: si possono includere nella prevalenza solo quelle parti che per loro natura intrinseca possono essere utilizzate solo per svapare, e non possono avere altra destinazione, se non dopo una radicale trasformazione. Sono quindi senz’altro escluse (come lo sono sempre state) le batterie, che possono essere utilizzate in numerosi dispositivi diversi dalle box; e sono altresì esclusi tutti i materiali per la rigenerazione ed i relativi attrezzi. Sono infine esclusi anche tutti gli accessori, ovvero quelle parti che non sono strettamente necessarie al funzionamento della box, come per esempio cover e adattatori.

Beni rientranti nella prevalenza Altri beni, non rientranti nella prevalenza

–  liquidi pronti, con e senza nicotina

–  basi neutre, con e senza nicotina

–  cartucce monouso precaricate

–  dispositivi “all-in-one” comprensivi di batteria integrata ed atomizzatore

–  kit completi (box+atom) pronti all’uso, escluse le batterie, ma incluso l’eventuale alimentatore incluso nella confezione

–  atomizzatori completi senza corpo batteria

–  corpi batteria senza atomizzatore

–  testine di ricambio

–  vetrini di ricambio per atomizzatori

–  basi di ricambio per atomizzatori

–  sportellini di ricambio per box (se conformi a quello venduto con la box)

–  drip tip comuni

–  aromi concentrati, compresa la parte di aroma dei c.d. “scomposti” e, in generale, qualunque sostanza liquida che, per qualunque motivo, non sia soggetta ad imposta di consumo

–  accessori per la miscelazione casalinga dei liquidi (boccette, siringhe, dosatori, ecc.)

–  batterie, caricabatterie e portabatterie (per es. contenitori in plastica o guaine in silicone)

–  fili resistivi, mesh, cotone e altro materiale per la rigenerazione

–  attrezzi per la rigenerazione e la manutenzione (tronchesi, pinzette, cacciaviti, ecc.)

–  attrezzi di misurazione elettrica (multimetro)

–  drip tip “artistici” e/o speciali

–  adattatori per l’attacco dell’atom

–  regolatori addizionali di flusso d’aria

–  cover e custodie

–  qualunque accessorio avente valore puramente estetico o comunque non strettamente necessario al funzionamento del dispositivo (per es. accessori che modificano o migliorano la funzionalità dell’atom o della box)

–  cavi USB ed alimentatori a parete

–  altri prodotti non legati allo svapo eventualmente venduti (per i negozi non specializzati)

 

L’autore: Stefano Caldarone è dottore commercialista, specializzato in contabilità fiscale monopolistica 

(leggi l’articolo completo tratto dalla rivista Sigmagazine #27)

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