L'attualità quotidiana sulla sigaretta elettronica

Non si può cambiare sede del deposito fiscale senza comunicarlo all’Adm

Il nuovo direttoriale firmato da Marcello Minenna ribadisce le modalità formali e burocratiche necessarie per lo spostamento.

Chi vuole cambiare sede del deposito fiscale deve comunicarlo all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, adeguando i locali alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e fornendo la planimetria all’ufficio competente di Adm. Se il nuovo deposito fiscale sarà situato in una provincia diversa occorrerà richiedere anche un nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta di consumo. Si sintetizza così il nuovo provvedimento direttoriale firmato da Marcello Minenna. Spiegazioni forse scontate ma che si sono rese necessarie a fronte dei numerosi quesiti posti dai titolari di deposito. Proponiamo il testo integrale del provvedimento pubblicato da Adm.

La determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 86385/RU, emanata in attuazione dell’articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, prevede, per l’istituzione e gestione dei depositi di prodotti liquidi da inalazione, un regime autorizzatorio preventivo rispetto all’inizio dell’attività da parte dei soggetti istanti, analogo a quello previsto per i depositi fiscali di tabacchi lavorati. A seguito della ricezione della istanza di autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, conforme all’articolo 2 della determinazione in parola, viene avviata l’istruttoria sia al fine dell’accertamento dei medesimi requisiti soggettivi stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sia per la verifica tecnica, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, dei locali da adibire a deposito. 
La verifica tecnica prescritta dall’articolo 2, comma 4, viene effettuata al fine di:

a) controllare l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) valutare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti liquidi da inalazione;
d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1.

Pertanto, effettuata la verifica tecnica con esito positivo e pervenuta idonea e valida cauzione ai sensi dell’articolo 3 della determinazione stessa, l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito. Di conseguenza, il soggetto autorizzato alla gestione di un deposito della specie, qualora volesse trasferire la sede del deposito autorizzato, è tenuto a inoltrare, all’indirizzo dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it, apposita istanza di trasferimento nella quale dovrà indicare i dati dell’impianto di cui all’articolo 2, comma 1, della determinazione del 18 marzo 2021, allegando la planimetria della nuova sede di cui al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, dovrà indicare il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende trasferire il deposito, nonché le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto, al fine dell’accertamento da parte dell’Agenzia dei requisiti di cui al suindicato articolo 2, comma 4, della determinazione del 18 marzo 2021. Soltanto all’esito positivo della verifica tecnica, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza a cura dell’Ufficio territorialmente competente, potrà essere emanato il provvedimento autorizzatorio per la gestione del deposito presso la nuova sede. Pertanto, i soggetti interessati potranno esercitare l’attività di gestione del deposito nella nuova sede soltanto a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia. Si fa presente, peraltro, che a seguito di trasferimento in altra provincia verrà attribuito un nuovo codice d’imposta. Qualora la verifica tecnica abbia esito negativo, verrà emanato il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento e il depositario potrà continuare ad esercitare l’attività nella sede autorizzata. Per i depositi che avessero comunicato il trasferimento prima dell’emanazione della presente informativa e per i quali non siano stati effettuati i relativi sopralluoghi per la verifica tecnica prevista dalla suindicata normativa, gli Uffici territorialmente competenti provvederanno, ove non l’avessero già fatto, ad effettuarla immediatamente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dell’impianto, trasmettendo il relativo verbale. In mancanza di tali requisiti, ove i depositari abbiano già trasferito l’attività presso la nuova sede, saranno immediatamente avviati i procedimenti di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della citata determinazione direttoriale“.

Articoli correlati