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Green Pass per le sigarette elettroniche? In alcuni casi è obbligatorio

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli chiarisce in quali negozi autorizzati alla vendita di liquidi da inalazione è necessario avere il passaporto vaccinale.

Anche per comprare un liquido di ricarica per sigarette elettroniche si potrebbe avere bisogno del il passaporto vaccinale, il cosiddetto Green Pass. Lo dispone una direttiva firmata dal direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, nel caso in cui all’interno dell’esercizio commerciale autorizzato alla vendita di Pli sia presente una sala gioco, un servizio di ristorazione o la fornitura di un pubblico esercizio. Gli ispettori delle Dogane, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno verificare e sanzionare gli eventuali trasgressori. Il Qr Code può essere verificato dopo aver scaricato l’applicativo dalla pagina istituzionale di Adm . L’informativa è rivolta essenzialmente alle attività commerciali dotate di una sala gioco o di apparecchi per l’acquisto di criptovalute poiché considerato servizio pubblico.
Con l’inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, dell’art. 9-bis – si legge nella circolare Adm – per effetto delle modifiche ad  esso apportate dal DL. 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso ad una serie di servizi ed attività  specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella  c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti  di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall’art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni. Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma. La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell’art. 13, comma 2, del d.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.  Ciò premesso, si rileva che nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato la lettera h), comma 1, dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 individua, le “attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter”. Ciò posto si evidenzia che ad essere sottoposte a tale specifica disciplina, sono anche gli esercizi commerciali che offrono, oltre all’attività di gioco, ristorazione al tavolo o attività di altro tipo, elencate dalla norma.
Pertanto, si rende noto che, nell’espletamento delle ordinarie attività di controllo nei confronti dei suddetti esercizi, i funzionari verificatori nell’esercizio dei poteri e delle competenze ad essi conferiti, potranno procedere alle predette verifiche qualora, in occasione delle ordinarie attività di controllo presso gli esercizi autorizzati da questa Agenzia, accedano a luoghi e locali in cui sono assicurati altresì i servizi o le attività indicati al già citato art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021. Al comma 4 del sopra citato, art. 13, in ultimo, si fa riferimento alla verifica dell’identità del  soggetto che presenta la certificazione verde, la circolare del Ministero dell’Interno n.15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali 
procedere“.

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