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Liquidi da inalazione senza Iva ma con una imposta di consumo comunale del 7,7%. Succede a Campione d’Italia, exclave italiana in territorio svizzero. La nuova disciplina fiscale è in vigore da oggi, mercoledì 1 dicembre, in base alla regolamentazione unionale del primo gennaio 2020 che prevede il mantenimento dell’esclusione dall’IVA nazionale dei prodotti venduti (compresi i prodotti del tabacco lavorato, i prodotti liquidi da inalazione ed i prodotti accessori ai tabacchi da fumo) ma con l’aggiunta di una imposta locale di consumo pari al 7,7% a beneficio del Comune stesso.
I titolari di depositi/rappresentati fiscali di prodotti liquidi da inalazione e i soggetti autorizzati alla commercializzazione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo non dovranno quindi applicare l’Iva sui prodotti venduti, tantomeno segnalarla nell’apposito registro di rendiconto nel portale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.