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La sentenza Tar Lazio del 19 gennaio scorso censura l’articolo 7 del Direttoriale ADM volto a regolare il regime transitorio delle giacenze. Che l’annullamento colpisca la sola disposizione in parola, lo si desume chiaramente dalle motivazioni della pronuncia in cui si dispone l’annullamento della determina “nei limiti e per le ragioni su esposte”. Per effetto della stessa pronuncia, all’Agenzia è imposto, dunque, di rideterminare la disciplina delle giacenze (“L’Amministrazione è, dunque, tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione , ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di legittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale”). Concretamente ci si attende un nuovo provvedimento che riscriva l’articolo 7, ovvero che riproduca in tutto e per tutto il precedente Direttoriale con modifica della sola disciplina di cui all’articolo 7.
La legittima aspettativa è che ciò avvenga nel rispetto di quanto suggerito dal decidente Tar (“tra cui, se del caso, misure volte a verificare che i prodotti regolarmente denunciati nei termini dalla ricorrente (giacenze e forniture) vengano resi conformi alle prescrizioni di legge prima della loro immissione in mercato”). Valutata, infatti, l’illegittimità dell’ordine di distruzione, l’unica alternativa praticabile dovrebbe essere quella di prescrivere le condizioni volte ad una riallocazione dei suddetti prodotti prevedendone, appunto, l’iter volto a conseguirne la conformità al nuovo regime normativo.
L’autore: Iacopo Annese è avvocato esperto in diritto commerciale, civile e fallimentare presso il Foro di Bologna; presidente del collegio dei probiviri dell’assiociazione dei consumatori di e-cig Anpvu.