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Liquidi senza contrassegno, SmookeFrance: “Non sono da distruggere, si potranno vendere”

Sta facendo discutere la sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento di Adm con il quale si obbligavano i negozianti a distruggere i liquidi privi di contrassegno di Stato.

I liquidi senza contrassegno di Stato devono essere conservati sino a nuove disposizioni oppure possono essere immessi in commercio sin da subito? E poi: il Tar ha annullato solo l’articolo riguardante la distruzione dei liquidi oppure l’intera determinazione direttoriale? Sono le domande che in questi giorni si stanno ponendo tutti i rappresentanti della filiera della sigaretta elettronica dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha annullato la determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 che imponeva la distruzione della merce giacente a decorrere dal primo gennaio 2022. Dopo aver ospitato sulle nostre colonne l’intervento dell’avvocato Alberto Gava, oggi interviene Pierre Siclari, titolare dell’azienda Mgps (Smooke France) e promotore del ricorso, sostenuto dagli avvocati Marco Orlando e Giovanni Di Mario.

“MGPS Sas non ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per ingaggiare successivamente una polemica con gli altri operatori del settore. Ha semplicemente richiesto al Tar di pronunciarsi sulla nota questione al fine di tutelare i suoi clienti ed i punti di vendita, come ben si evince già dal nostro contributo fornito in seguito all’open hearing dell’8 aprile 2021 e di cui riportiamo uno stralcio: “Ricordiamoci che negli ultimi 3-4 anni vari negozi hanno già visto ridimensionare il loro guadagno da circa 2,50/3 euro a circa 1,20/1,50 euro, poiché il prezzo alla vendita non è mai stato cambiato, e che in seguito ai 14 mesi di crisi sanitaria hanno perso numerosi clienti a causa delle diverse norme di sicurezza. Costringere queste piccole imprese, spesso a conduzione familiare, a distruggere, in data 31 dicembre 2021, i prodotti senza contrassegno non venduti (pagati con tassa di consumo e iva), anche se non scaduti, segnerà un duro colpo per tutti, e un alto rischio di fallimento per le imprese più piccole”
Questa l’ottica e le motivazioni del ricorso al Tar del Lazio di Mgps sas. Chiarito questo, senza aggiungere pareri personali, errati e fuorvianti per gli operatori del settore, ci limitiamo semplicemente di consigliare a tutti di dare lettura della sentenza, scaricabile anche dal sito ufficiale del TAR del Lazio, proponendone la valutazione a qualsiasi legale di fiducia così da poter decidere in autonomia le azioni commerciali da intraprendere.

Ciò che con certezza mi sento di affermare è che, avendo la sentenza annullato “gli atti impugnati” stabilendo pertanto che i prodotti finiti non conformi e non scaduti al 31 dicembre 2021 non debbono essere distrutti, non può che conseguire la possibile re-immissione in vendita di tali prodotti, sempre fatta salva la loro conformità alle prescrizioni indicate dal legislatore prima della loro immissione nel mercato. Il Tar infatti invita l’Adm a conformarsi alla pronuncia, adottando eventualmente “misure volte a verificare che i prodotti regolarmente denunciati nei termini dalla ricorrente (rimanenze ed ordini di fornitura) vengano resi conformi alle prescrizioni di legge prima della loro immissione nel mercato”.
Colgo l’occasione per ringraziare gli avvocati Giovanni Di Mario e Marco Orlando per il lavoro svolto e i miei partner Pulp, The Fuu e Alfaliquid che mi hanno supportato e incoraggiato in questa impresa”.

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