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Il TAR ANNULLA DIRETTORIALE ADM SU FASCETTE E LIQUIDI INVENDUTI

Il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso di Mgps e riscrive la storia normativa della sigaretta elettronica: il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli è annullato. Di fatto, salta l' impianto che regolamentava la vendita dei liquidi con il contrassegno di Stato.

Una sentenza che avrà un effetto dirompente nell’intero comparto delle sigarette elettroniche. il Tar del Lazio ha annullato la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 29 marzo 2021, prot. 93445 e gli atti ad essa connessi. Per intenderci, la norma che introduceva l’obbligo di  distruzione dei liquidi da inalazione privi di sigillo a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il ricorso promosso da Mgps ha dunque avuto successo. Il Tar del Lazio ha  ritenuto illegittimo il provvedimento redatto d’imperio dal direttore generale Marcello Minenna.
Questo il dispositivo emanato dal presidente della seconda sezione del Tar del Lazio Francesco Riccio: “Il ricorso è fondato e per l’effetto va annullata la “determina” dell’ADM del 29 marzo 2021, prot. 93445 e gli atti ad essa connessi che sono stati gravati, in quanto adottati in violazione delle previsioni dell’art. 62-quater, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 504/1995, nei limiti e per le ragioni su esposte. L’amministrazione intimata è, dunque, tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale, tra cui, se del caso, misure volte a verificare che i prodotti regolarmente denunciati nei termini dalla ricorrente (rimanenze e ordini di fornitura) vengano resi conformi alle prescrizioni di legge prima della loro immissione nel mercato, come peraltro suggerito dalla stessa Avvocatura dello Stato nella propria memoria difensiva (che richiama la possibilità di un “eventuale adeguamento” delle scorte)“.
A partire da oggi, dunque, i liquidi circolanti senza contrassegno di Stato non sono da considerarsi illeciti perché la sentenza ha di fatto annullato il provvedimento cardine d’origine e tutto ciò ad esso collegato. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli dovrà adesso redigere un secondo schema normativo consono alle nuove istruzioni del Tribunale.

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