Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Liquidi senza contrassegno, Adm: norme sufficienti, vietata la vendita

In una circolare firmata dal dg Minenna si fa presente che la norma prevedeva un tempo congruo per poterli renderli conformi e "distribuirli sul mercato successivamente alla scadenza fissata".

I liquidi da inalazione privi del contrassegno di Stato non possono essere venduti ai consumatori. A ribadirlo è una circolare dei Monopoli e delle Dogane firmata dal direttore generale Marcello Minenna. Secondo la lettura di Adm, il Tar avrebbe disposto la possibilità di non distruggere le eccedenze di magazzino ma di poterle renderle ai produttori al fine di regolarizzarli secondo la normativa vigente: fascetta e avvertenze sanitarie. “La pronuncia giurisdizionale spiega Minenna –  ha confermato la legittimità della determinazione impugnata in tutti i suoi contenuti ad eccezione della previsione dell’obbligo della distruzione dei prodotti non conformi. A tal proposito deve sottolinearsi comunque che il legislatore ha previsto il divieto di circolazione dei prodotti “non conformi” a decorrere dalla data del 1 aprile 2021. La circolare n. 17/2021 del 30 aprile 2021, già ha precisato, al punto 5 della sezione relativa alla citata determina, che “i prodotti giacenti presso i depositi fiscali autorizzati, dopo il 31 agosto, devono essere distrutti o in alternativa possono essere resi ai produttori per essere resi conformi alle nuove disposizioni”. Secondo la circolare, sia i negozianti che i produttori hanno avuto un tempo congruo per procedere con la messa in conformità, in virtù dell’ “obbligo di comunicazione delle rimanenze al 31 marzo 2021, come risultanti dai registri contabili, nonché gli ordini di fornitura aventi data certa anteriore al 1° aprile 2021; alla luce della circolare 17/2020 tali prodotti avrebbero quindi potuto essere resi conformi per essere distribuiti sul mercato successivamente alla scadenza fissata“.
Inoltre, conclude la circolare Adm, “la norma è finalizzata a fornire ai consumatori finali efficaci strumenti che favoriscano la consapevolezza della pericolosità dei prodotti in parola per la salute e in tale prospettiva si pone l’obbligo di apposizione delle avvertenze non solo per i p.l.i. con nicotina (già previste nel D.Lgs. n. 6/2016) ma anche per quelli non contenenti nicotina. Pertanto, la nuova prescrizione si pone nella prospettiva di tutelare primari interessi quali quelli di tutela della salute pubblica, della sicurezza dei prodotti commercializzati e degli interessi erariali trattandosi di prodotti sottoposti ad imposta di consumo. Rimane quindi ferma la previsione in ordine al divieto di vendita al consumatore finale di prodotti non conformi alle previsioni di cui all’articolo 62 quater, comma 3 bis del d.lgs. n. 504/95“.
Una domanda rimane però sempre aperta: eventuali rimanenze senza contrassegno non sostituite dal produttore (che oltretutto non è obbligato a farlo) che fine fanno?

Articoli correlati